Tribunale di Bergamo, 13 maggio 2026, n. 0. Pres. Scibetta. Rel. Fuzio.
Concordato preventivo – Continuità indiretta – Cessione dell’azienda in esercizio – Piano industriale – Salvaguardia dei posti di lavoro – Surplus da continuità – Finanza esterna – Inammissibilità
Con il decreto in esame il Tribunale di Bergamo affronta il tema della qualificazione del concordato preventivo fondato sulla cessione dell’azienda in esercizio, distinguendo la continuità indiretta dalla mera liquidazione del complesso aziendale.
Secondo il Collegio, la previsione della cessione dell’azienda non è di per sé sufficiente a qualificare il concordato come in continuità indiretta. Occorre infatti verificare che il trasferimento sia concretamente funzionale alla prosecuzione dell’attività d’impresa e che il cessionario assuma impegni specifici e controllabili quanto alle modalità e alla durata della futura gestione.
Nel caso esaminato, il piano prevedeva la cessione dell’azienda a fronte di un corrispettivo di euro 650.000,00, destinato a rappresentare circa la metà dell’attivo concordatario. L’offerta dell’acquirente conteneva tuttavia soltanto un generico impegno alla prosecuzione dell’attività, senza indicarne termini, modalità e condizioni.
Il Tribunale rileva inoltre l’assenza di un piano industriale riferibile al cessionario, la mancata previsione di flussi derivanti dalla prosecuzione dell’impresa diversi dal prezzo di acquisto e la totale omissione della posizione dei dipendenti. Tali carenze impediscono di verificare sia l’effettiva continuità aziendale sia la salvaguardia dei valori produttivi e occupazionali.
Non viene ritenuto sufficiente neppure il maggior valore attribuito alla vendita unitaria dell’azienda rispetto alla liquidazione atomistica dei beni. Il relativo differenziale, infatti, non risulta chiaramente individuato come surplus da continuità, né viene distinto dal valore di liquidazione ai fini della distribuzione ai creditori.
Il Collegio osserva, inoltre, che anche accogliendo la qualificazione proposta dalla società, il piano sarebbe comunque viziato sotto il profilo delle regole distributive, poiché non distingue tra valore di liquidazione e valore eccedente, applicando la regola della priorità assoluta a entrambe le componenti.
Riqualificato il concordato come liquidatorio, il Tribunale ritiene infine insufficiente l’apporto di finanza esterna, pari a euro 15.000,00, rispetto all’incremento minimo dell’attivo richiesto in confronto con l’alternativa della liquidazione giudiziale.
La decisione afferma pertanto che la continuità indiretta non può essere desunta dal solo trasferimento dell’azienda in esercizio, ma richiede un programma industriale concreto, impegni vincolanti dell’acquirente e una verificabile prospettiva di prosecuzione dell’attività. In mancanza di tali elementi, il piano assume natura liquidatoria e deve rispettare i relativi requisiti di ammissibilità.
Segnalazione dell'Avv. Cristiano Ruspi, abstract dell’Avv. Andrea Sola.
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