Tribunale di Monza, 19 gennaio 2026, n. 0. Giud. Longobardi.
Composizione negoziata – Misure cautelari – Linee di credito – Continuità aziendale – Autonomia contrattuale – Rapporti cessati – Factoring – Garanzie pubbliche – Necessità e proporzionalità
Con l’ordinanza in esame il Tribunale di Monza affronta il tema delle misure cautelari funzionali al buon esito della composizione negoziata, con particolare riferimento al mantenimento delle linee di credito a breve termine e all’inibitoria dell’escussione delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia per le PMI.
La società ricorrente, operante nel settore dell’illuminazione e caratterizzata da una rilevante dipendenza dalla grande distribuzione organizzata, aveva rappresentato una situazione di squilibrio finanziario riconducibile alla contrazione dei ricavi, all’erosione della marginalità e all’accumulo di consistenti rimanenze di magazzino.
Il progetto di risanamento prevedeva una manovra rivolta principalmente ai creditori finanziari, il consolidamento dell’indebitamento, il mantenimento delle linee destinate a sostenere il capitale circolante, interventi di efficientamento operativo, la riduzione dei costi fissi e il rafforzamento patrimoniale mediante la ricerca di nuovi capitali di rischio.
Il Tribunale valorizza il parere favorevole dell’esperto, secondo il quale il progetto, pur ancora suscettibile di modifiche e integrazioni, non appariva manifestamente implausibile. Assume particolare rilievo la necessità di assicurare continuità agli strumenti di finanziamento del circolante, indispensabili per sostenere il ciclo produttivo e compensare il disallineamento temporale tra i pagamenti ai fornitori e gli incassi provenienti dalla grande distribuzione.
Su tali presupposti viene confermata la misura diretta a impedire alle banche la revoca, la sospensione o la riduzione delle linee di credito ancora operative. La misura è ritenuta necessaria alla prosecuzione dell’attività e proporzionata rispetto al sacrificio imposto agli istituti finanziatori, fatta salva l’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.
La tutela cautelare incontra tuttavia un limite nell’autonomia contrattuale. Il Giudice esclude infatti che possa essere ordinata la riattivazione di rapporti già cessati o imposta una prestazione non prevista come obbligatoria dal contratto. Viene così rigettata la richiesta di ripristino delle linee revocate e non viene confermata la misura nei confronti della società di factoring, poiché il relativo contratto attribuiva al factor una mera facoltà, e non un obbligo, di anticipare i crediti ceduti.
Sono invece confermate le misure dirette a impedire agli istituti finanziatori di escutere le garanzie pubbliche e a inibire a Mediocredito Centrale il pagamento in favore delle banche garantite, nonché l’esercizio del regresso o della surroga nei confronti della ricorrente. Secondo il Tribunale, l’escussione avrebbe potuto compromettere le trattative, inducendo i creditori garantiti a preferire l’attivazione della garanzia pubblica rispetto alla partecipazione al percorso di risanamento.
La decisione delinea pertanto un equilibrio tra tutela della continuità aziendale e rispetto dell’autonomia negoziale: le misure cautelari possono preservare temporaneamente rapporti finanziari ancora esistenti e indispensabili al risanamento, ma non possono ricostituire rapporti cessati né trasformare facoltà contrattuali in obblighi di finanziamento.
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