Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza

Concordato preventivo in continuità e termine di riferimento ai fini dell’individuazione della classe interessata ex art. 112 CCII


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Giurisprudenza

Concordato preventivo in continuità e termine di riferimento ai fini dell’individuazione della classe interessata ex art. 112 CCII


Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 10 agosto 2026.

Data pubblicazione
07 settembre 2026

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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 10 agosto 2026. Pres. Sodano. Rel. Di Rauso.

Concordato preventivo in continuità - Ristrutturazione trasversale - Classe interessata - Individuazione - Priorità assoluta - Valore complessivo del piano - Termine di confronto - Liquidazione giudiziale – Irrilevanza

Ai fini dell’art. 112, comma 2, lett. d), n. 2, CCII, la classe interessata è quella i cui creditori riceverebbero un soddisfacimento, anche soltanto parziale, qualora l’intero valore del piano concordatario, comprensivo del valore eccedente quello di liquidazione, fosse distribuito applicando la regola della priorità assoluta. La sua individuazione richiede pertanto una simulazione della distribuzione alternativa rispetto a quella contenuta nella proposta.

Ai fini dell’individuazione della classe interessata prevista dall’art. 112, comma 2, lett. d), n. 2, CCII, il termine di riferimento non è costituito dall’alternativa della liquidazione giudiziale, bensì dal concordato preventivo in continuità nel quale la regola della priorità assoluta sia applicata all’intero valore del piano, comprensivo del valore eccedente quello di liquidazione.

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