Tribunale di Brescia, 02 settembre 2026, n. 0. Pres. Perilli. Rel. Castellani.
Omessa presentazione e approvazione dei bilanci societari e mancata consegna delle scritture contabili agli organi della Procedura – Meccanismo di sterilizzazione delle perdite di cui all’art. 6 d.l. 23/2020 – Operatività – Esclusione
La normativa derogatoria di cui all’art. 6 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”), convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, come successivamente integrato dall’art. 1, comma 266, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) – che consentiva di rinviare al quinto esercizio successivo a quello di emersione della perdita il termine entro il quale la stessa doveva risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, c.c., ovvero dovevano essere assunte le deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter c.c., non operando, fino alla data di tale assemblea la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies c.c. - presuppone l’assolvimento di precisi obblighi di trasparenza e correttezza, relativi non solo all’anno di emersione della perdita ma a tutto il quinquennio entro il quale la perdita avrebbe dovuto essere ripianata, sicché non opera qualora l’organo amministrativo abbia violato tali obblighi, avendo omesso di presentare e far approvare i bilanci societari nonché mancato di consegnare agli organi della Procedura le scritture contabili della società, in tal modo impedendo una ricostruzione puntuale e fedele dei conti societari.
Meccanismo di sterilizzazione delle perdite di cui all’art. 6 d.l. 23/2020 – Permanenza degli obblighi di corretta gestione societaria e imprenditoriale di cui all’art. 2086 comma 2 c.c. – Sussistenza
Anche in presenza dell’eventuale operatività del regime emergenziale derogatorio degli obblighi di ricapitalizzazione, previsto dall’art. 6 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”), permangono in capo all’organo amministrativo i doveri di cui al secondo comma dell’art. 2086 c.c., rimanendo l’amministratore vincolato al rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, che gli impongono di tenere conto della particolare situazione di precarietà della società, derivante dalla perdita di capitale, e di utilizzare gli “adeguati assetti” contemplati dalla norma per monitorare costantemente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società stessa, al fine di adottare tempestivamente una gestione volta alla conservazione del patrimonio sociale e alla preservazione della solvibilità dell’impresa, anche tramite il ricorso a procedure concorsuali o di composizione della crisi.
Deve quindi ritenersi responsabile, per violazione di tali doveri, l’amministratore che non abbia adottato alcuna misura in linea con quanto previsto dalla norma richiamata, ed abbia anzi operato la dismissione dell’intero patrimonio societario al di fuori da qualsivoglia formale percorso di liquidazione volontaria o giudiziale.
Segnalazione e abstract dell'Avv. Antonio Dimundo
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