Tribunale di Napoli, 16 ottobre 2026, n. 0. Giudice Cacace.
Composizione negoziata - Misure cautelari atipiche ex art. 19 CCII - Richiesta successiva alla conferma delle misure protettive - Iscrizione nel registro delle imprese - Necessità - Esclusione - Tardività - Esclusione - Escussione della garanzia già richiesta ma non ancora pagata - Ammissibilità
Nella composizione negoziata le misure cautelari, a differenza delle misure protettive, non producono effetti con l’iscrizione nel registro delle imprese ma solo in forza di un provvedimento giudiziale espresso, e possono essere richieste anche dopo la pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto e la conferma delle misure protettive, nel corso delle trattative e con efficacia limitata alla conclusione della composizione negoziata, sicché non è tardiva la domanda proposta nel corso del procedimento senza preventiva iscrizione nel registro delle imprese, ed è ammissibile la richiesta di inibire la prosecuzione dell’escussione di una garanzia pubblica finché il garante non abbia materialmente eseguito il pagamento in favore del creditore garantito.
Composizione negoziata - Misure cautelari - Escussione della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI - Surrogazione del garante con privilegio legale - Pregiudizio per le trattative - Periculum - Proporzionalità - Sospensione fino alla conclusione della composizione negoziata
L’escussione da parte della banca della garanzia pubblica rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla l. n. 662/1996, determinando il subentro del gestore del fondo nelle trattative e la trasformazione del credito chirografario della banca in un credito assistito da privilegio legale, modifica in modo significativo la composizione della debitoria ed è idonea a pregiudicare il buon esito della composizione negoziata, sicché giustifica la misura cautelare che vieti alla banca e al gestore del fondo di proseguire il procedimento di escussione fino alla conclusione della composizione negoziata, trattandosi di sacrificio temporaneo e non sproporzionato rispetto agli interessi del creditore.
Abstract:
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