Tribunale di Padova, 16 settembre 2026, n. 0. Giudice Segalina.
Composizione negoziata - Misure protettive - Durata massima di 240 giorni ex art. 19 CCII - Esaurimento - Ricorso ex art. 54, comma 3, CCII in pendenza della composizione negoziata - Misure funzionali a un accordo di ristrutturazione non ancora proposto - Inammissibilità - Elusione del limite di durata
In pendenza della composizione negoziata, esaurita la durata massima di 240 giorni delle misure protettive prevista dall’art. 19 CCII, non possono essere concesse, sulla base del ricorso ex art. 54, comma 3, CCII presentato in vista di un accordo di ristrutturazione dei debiti, misure di contenuto analogo funzionali a uno strumento di regolazione della crisi al quale l’imprenditore non abbia ancora fatto accesso, perché la sovrapposizione tra la composizione negoziata, di natura stragiudiziale, e le trattative per l’accordo di cui all’art. 54, comma 3, CCII consentirebbe di eludere il limite di durata, di derivazione unionale, delle misure protettive, sicché l’imprenditore che intenda avvalersene deve abbandonare la composizione negoziata e depositare la domanda di omologazione dell’accordo, chiedendo in quella sede le misure ritenute necessarie.
Abstract:
Sommario: