Tribunale di Roma, 07 settembre 2026, n. 0. Giudice Cavaliere.
Composizione negoziata - Transazione fiscale - Autorizzazione all’esecuzione - Natura del controllo - Analogia con la conciliazione giudiziale e tributaria - Omologazione - Differenza - Oggetto della verifica - Poteri dei sottoscrittori
L’autorizzazione all’esecuzione dell’accordo transattivo con i creditori pubblici prevista dall’art. 23, comma 2-bis, CCII non presuppone un giudizio di omologazione, ma una verifica assimilabile a quella compiuta dal giudice sulla conciliazione giudiziale o sulla conciliazione tributaria fuori udienza di cui all’art. 48 d.lgs. n. 546/1992, volta a rimuovere un limite all’efficacia dell’accordo, e ha quindi ad oggetto la formazione dell’accordo nell’ambito delle trattative o a conclusione della composizione negoziata, la sua effettiva sottoscrizione e i poteri dei sottoscrittori, l’assenza di diritti indisponibili e la presenza dei documenti prescritti, con esclusione di ogni potere sostitutivo delle determinazioni dell’Amministrazione finanziaria e di ogni controllo sulla convenienza economica dell’accordo e sulla fattibilità del piano sotteso.
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