Cassazione, Sez. I civile, 21 ottobre 2026, n. 27522. Pres. Ferro. Rel. D'Aquino.
Abstract:
Sommario:
Concordato preventivo – Continuità aziendale indiretta – Prosecuzione parziale dell'attività – Autonomia funzionale – Conservazione dell'identità aziendale
La qualificazione di un concordato preventivo come concordato in continuità aziendale, anche indiretta, richiede che la prosecuzione dell'attività d'impresa, ove soltanto parziale, riguardi almeno un'articolazione funzionalmente autonoma dell'attività economica precedentemente organizzata, che conservi una propria identità. Tale continuità deve essere accertata alla luce delle concrete caratteristiche dell'operazione prevista dal piano, tenendo conto, tra l'altro, dell'identità dell'attività produttiva, dell'impiego dei fattori produttivi, della conservazione della clientela e della destinazione dei beni aziendali alla prosecuzione dell'impresa.
Concordato preventivo – Continuità aziendale – Cessazione dell'attività caratteristica – Gestione di attività accessorie – Esclusione
Non è configurabile un concordato preventivo in continuità aziendale quando, cessata definitivamente l'attività caratteristica dell'impresa, il piano preveda esclusivamente la prosecuzione di attività accessorie o meramente finanziarie, prive di autonomia funzionale rispetto all'attività originaria e inidonee a conservarne l'identità e i valori aziendali. La mera prosecuzione di tali attività, ancorché comprese nell'oggetto sociale, non è sufficiente a integrare il requisito della continuità aziendale.
[Nella specie, è stata esclusa la continuità indiretta in relazione a un piano fondato sulla locazione di immobili strumentali a terzi, dopo la definitiva cessazione dell'attività caratteristica di commercio di ricambi automobilistici, rispetto alla quale l'attività immobiliare aveva natura meramente accessoria.]
Concordato preventivo – Continuità indiretta – Conservazione dell'identità aziendale – Trasferimento dell'azienda – Nesso funzionale tra fattori produttivi
Ai fini della configurabilità della continuità aziendale indiretta, non è necessario che il complesso aziendale destinato alla prosecuzione dell'attività coincida integralmente con quello originariamente organizzato dall'imprenditore, potendo esso essere integrato dal soggetto che prosegue l'impresa. È tuttavia necessario che sia salvaguardato il nesso funzionale e di interdipendenza tra i fattori produttivi, in modo da assicurare la conservazione dell'identità dell'attività aziendale.