Corte d’Appello di Genova, 23 ottobre 2026, n. 0. Pres. Silvestri. Rel. Tarantola.
Concordato semplificato - Reclamo avverso l'omologazione - Cancellazione della società debitrice dal registro delle imprese in corso di giudizio - Interruzione - Esclusione
La cancellazione dal registro delle imprese della società debitrice intervenuta nel corso del giudizio di reclamo contro il decreto di omologazione del concordato semplificato non ne determina l'interruzione, poiché la società resta centro di imputazione degli atti compiuti fino alla cancellazione e permane la necessità di esaminare i reclami tempestivamente proposti.
Procedimento unitario - Reclamo avverso l'omologazione del concordato semplificato e reclamo avverso il rigetto della domanda di liquidazione giudiziale - Esame prioritario ex art. 7 CCII - Rigetto del primo reclamo - Conseguente rigetto del secondo
Nel caso di reclami riuniti contro il decreto di omologazione del concordato semplificato e contro il decreto di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, il principio di esame prioritario degli strumenti di regolazione diversi dalla liquidazione giudiziale, posto dall'art. 7 CCII, impone di esaminare per primo il reclamo sull'omologazione, il cui rigetto comporta quello del reclamo sulla liquidazione giudiziale, poiché la sussistenza dei presupposti dell'omologazione esclude quella dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Concordato semplificato - Reclamo ex art. 247 CCII - Limiti dell'art. 345 c.p.c. - Inapplicabilità - Nuove difese ancorate ai motivi di reclamo - Ammissibilità
Il reclamo contro il decreto di omologazione del concordato semplificato, regolato dall'art. 247 CCII, non soggiace ai limiti posti dall'art. 345 c.p.c. e consente al reclamante di svolgere difese e istanze istruttorie anche non compiutamente esposte davanti al tribunale, purché restino ancorate ai motivi di reclamo.
Concordato semplificato - Correttezza e buona fede - Oggetto della valutazione - Trattative nella composizione negoziata - Fatti pregressi e contenziosi tra le parti - Irrilevanza - Proposta di soddisfacimento parziale - Rifiuto del creditore - Prospettive di risanamento
La correttezza e buona fede rilevanti ai fini dell'omologazione del concordato semplificato sono quelle attinenti allo svolgimento delle trattative nella composizione negoziata, dichiarate dall'esperto nella relazione finale e verificate dal tribunale alla luce degli atti, e non quelle riferite a fatti anteriori o a pregressi contenziosi tra le parti, sicché non contrastano con esse né la proposta di soddisfacimento solo parziale del principale creditore, coerente con la situazione economica e finanziaria del debitore, né l'esito negativo delle trattative dovuto al suo rifiuto, che non dimostra l'originaria assenza di prospettive di risanamento.
Concordato semplificato - Atti pregiudizievoli - Periodo sospetto - Dies a quo - Deposito dell'istanza di composizione negoziata ex art. 170 CCII - Precedente domanda di liquidazione giudiziale rigettata - Irrilevanza
Ai fini della valutazione degli atti pregiudizievoli nello scenario liquidatorio alternativo al concordato semplificato, il periodo sospetto si computa a ritroso, ai sensi dell'art. 170 CCII, dal deposito dell'istanza di composizione negoziata cui sia seguita la domanda di concordato semplificato, e non dalla data di una precedente domanda di apertura della liquidazione giudiziale rigettata, che non è in continuità con il successivo procedimento.
Concordato semplificato - Assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale - Azioni revocatorie, risarcitorie e di responsabilità - Prognosi di concreta utilità - Quote di minoranza cedute all'unico altro socio - Amministratore privo di patrimonio aggredibile - Azioni prescritte - Credito litigioso - Stima prudenziale - Liquidità di altro soggetto giuridico - Esclusione
Nel valutare se il concordato semplificato arrechi pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale, le azioni revocatorie, risarcitorie e di responsabilità esperibili dal curatore rilevano solo in base a una prognosi concreta della loro utilità, che va esclusa per la revocatoria della cessione di una quota di minoranza all'unico altro socio quando non vi siano elementi per ritenere che la vendita nella liquidazione possa realizzare un prezzo maggiore, per l'azione di responsabilità verso un amministratore privo di patrimonio aggredibile e per le azioni ormai prescritte, mentre il credito oggetto di contenzioso dall'esito incerto va stimato in misura prudenziale, senza escluderlo né computarlo per l'intero, e non possono computarsi le somme depositate su un conto intestato a un diverso soggetto giuridico, oggetto di sequestro e di contenzioso.
Concordato semplificato - Compensazione - Crediti anteriori alla domanda - Liquidità ed esigibilità sopravvenute - Ammissibilità - Credito da contratto preliminare trascritto - Privilegio ex art. 2775-bis c.c.
Anche nel concordato semplificato la compensazione, in deroga alla regola del concorso, è ammessa quando i presupposti di liquidità ed esigibilità maturino dopo la presentazione della domanda, purché il fatto genetico delle reciproche obbligazioni sia anteriore a essa. (Nella specie, il credito del promissario acquirente da contratto preliminare trascritto è stato ritenuto comunque privilegiato ai sensi dell'art. 2775-bis c.c.)
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