Giurisprudenza

Misure protettive atipiche nei confronti del garante


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Articolo

La natura (anche) politica dell’attività interpretativa a margine di Cass. Civ., Sez. VI, 9 luglio 2021, n. 19618
(ovvero: una rondine non fa primavera)


Federico Casa

Data pubblicazione
21 settembre 2021

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Abstract. Il presente contributo si occupa della lettura dell’art. 27 CCII proposta dalla Corte di cassazione, la quale stabilisce che per i procedimenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (e le controversie che ne derivano) relativi alle imprese in amministrazione straordinaria sia competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia d’impresa. Il provvedimento è di sicuro interesse, perché ne propone un’interpretazione restrittiva, in virtù della quale, in ultima analisi, la sede dell’impresa resta il criterio regolativo per la domanda di concordato preventivo, anche se la società sia astrattamente assoggettabile alla procedura di amministrazione straordinaria.



Sommario: 1. Le previsioni legislative, il caso oggetto di discussione e gli orientamenti delle Corti di merito. - 2. La sentenza della Corte di cassazione e una digressione; altri possibili argomenti.


1. Le previsioni legislative, il caso oggetto di discussione e gli orientamenti delle Corti di merito.

L’art. 27, comma 1, CCII, già in vigore dal marzo 2019, prevede che per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi d’imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale [fallimentare] sede delle sezioni specializzate in materia d’imprese di cui all’articolo 1 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168”. L’art. 350 CCII, anch’esso già in vigore, conseguentemente modificava l’art. 3 della l. 8 luglio 1999, n. 270 (c.d. “legge Prodi-bis”) e l’art. 2 del d.l. 23 dicembre, n. 347, convertito con l. 18 febbraio 2004, n. 39 (c.d. “legge Marzano”), fissando nel tribunale delle imprese, nel cui circondario si trova il “centro degli interessi principali” del debitore ([1]), la competenza per l’adozione degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza indicati dal CCII. Tali provvedimenti erano adottati in esecuzione dell’art. 2, lett. n), n. l. l. 19 ottobre 2017, n. 155, in virtù del quale occorre garantire “la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, con adeguamento degli  organici degli  uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata”, in questo modo “1) attribuendo ai tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza sulle procedure concorsuali e sulle cause che da esse derivano, relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione”. Giova, infine, rilevare, ai fini che qui interessano, per quanto la delega non sarebbe stata attuata dal Governo, che il n. 2) di cui alla lett. n) indicava di mantenere “invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza per le procedure di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista e dell'imprenditore in possesso del profilo dimensionale ridotto di cui alla lettera e); 3) individuando tra i tribunali  esistenti, quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali relative alle imprese diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2), sulla base di criteri oggettivi e omogenei basati sui seguenti indicatori: 3.1) il  numero dei giudici professionali previsti nella pianta organica di ciascun tribunale, da valutare in relazione ai limiti dimensionali previsti ai fini della  costituzione di una sezione che si occupi in via esclusiva della materia; 3.2) il numero delle procedure concorsuali sopravvenute nel corso degli ultimi cinque anni; 3.3) il numero delle procedure concorsuali definite nel corso degli ultimi cinque anni; 3.4) la durata delle procedure concorsuali nel corso degli ultimi cinque anni; 3.5) il rapporto tra gli indicatori di cui ai numeri 3.2), 3.3) e 3.4) e il corrispondente dato medio nazionale riferito alle procedure concorsuali; 3.6) il numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese; 3.7) la popolazione residente nel  territorio  compreso  nel circondario del tribunale, ponendo questo dato in rapporto con l'indicatore di cui al numero 3.6) ([2]).

In questo senso pare pacifico che il legislatore del 2017 intendesse introdurre una inportante specializzazione anche con riferimento agli organi fallimentari giudicanti, soprattutto in relazione alle imprese che presentassero delle dimensioni, un’esposizione debitoria e un numero di dipendenti che giustificassero il ricorso al giudice maggiormente specializzato in materia; da questo punto di vista, come si diceva nel capoverso precedente, la legge delega non era in alcun modo attuata.

Da ultimo, sempre con riferimento alle previsioni legislative della legge delega e del CCII, come noto, sebbene inizialmente, quantomeno a livello politico, vi fosse l’intenzione d’intervenire con la legge delega anche sull’amministrazione straordinaria, che trova applicazione alle imprese “grandi” e “grandissime”, che fossero cadute in stato d’insolvenza e che nondimento presentassero prospettive di recupero dell’equilibrio economico-finanziario e quindi di conservazione, almeno parziale, dei complessi produttivi e con essi dei livelli occupazionali, il legislatore avrebbe poi optato per una diversa soluzione, lasciando immutati il d.lgs. del 1999 e la l. del 2004. E ciò, nonostante l’idea di ricomprendere tale legislazione speciale in una riforma organica e coerente della disciplina della crisi e dell’insolvenza era parsa senza dubbio apprezzabile, anche considerate le esigenze riformatrici di tali discipline legislative, che da più parti erano avvertite con una certa urgenza ([3]).

Ciò detto e venendo al caso che ci occupa, a séguito di un concordato preventivo prenotativo presentato da un’impresa, avente pacificamente sede ([4]) nel circondario del Tribunale di Reggio Emilia e sicuramente assoggettabile alla procedura di amministrazione straordinaria, proposto reclamo alla Corte d’appello di Bologna contro il provvedimento che ammetteva la società alla procedura di concordato preventivo prenotativo ([5]) da parte di un creditore, quest’ultima dichiarava la competenza del Tribunale di Bologna, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 27, comma 1 e 350 CCII, quale sede della sezione specializzata in materia d’impresa, nel cui circondario si trova il “centro degli interessi principali” del debitore. Il Tribunale di Bologna era pertanto ritenuto competente a conoscere della domanda di concordato preventivo di un’impresa, cui astrattamente avrebbe potuto trovare applicazione il procedimento di amministrazione straordinaria. Il decreto della Corte d’appello era impugnato con regolamento di competenza facoltativo dalla società ricorrente e d’ufficio dal Tribunale di Bologna, che non si riteneva competente.

In buona sostanza e riassumendo, il Tribunale di Reggio Emilia si riteneva competente, così come per le medesime ragioni ma di segno contrario il Tribunale di Bologna si considerava incompetente; infatti, nella richiesta di regolamento di competenza ([6]) rilevava come, in virtù del brocardo ubi lex voluit dixit, la preposizione “in”, anteposta ad “amministrazione straordinaria”, contenuta nell’art. 27, comma 1, CCII, non può che consentire un’interpretazione, in virtù della quale la competenza così indicata si riferisce (solo) ai procedimenti di regolazione della crisi e alle controversie che ne possano derivare, relativi ad imprese per le quali la procedura di amministrazione straordinaria sia già intervenuta ([7]). Pertanto, secondo il Tribunale di Bologna, prospettazione questa condivisa dalla Suprema Corte con la sentenza oggetto di annotazione, se un’impresa assoggettabile all’amministrazione straordinaria chiede di essere ammessa al concordato preventivo, è comunque competente a conoscerne il tribunale individuato ai sensi dell’art. 9 l.fall.

Ne deriva, secondo questa interpretazione, che la competenza è del tribunale sede della sezione specializzata in materia d’imprese, nel cui circondario si trova il “centro degli interessi principali” del debitore (solo) per la dichiarazione d’insolvenza di cui all’art. 30 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, che dovesse intervenire, allorché fosse già stata dichiarata aperta dal Ministero la procedura di amministrazione straordinaria. Parimenti, se dovesse sopravvenire un concordato ai sensi e per gli effetti dell’art. 78 della medesima legge Prodi-bis ([8]), competente a conoscerne non potrebbe che essere il tribunale delle imprese, nel cui circondario si trova il “centro degli interessi principali” del debitore.

Di diverso avviso, andavano sia la Corte d’appello di Bologna sia il Procuratore generale nel giudizio avanti alla Corte di cassazione, i quali entrambi, sulla base di argomenti interpretativi in parte coincidenti (su cui naturalmente infra), ritenevano in ultima analisi che, se l’art. 27, comma 1, CCII non debba essere considerata una disposizione giuridica sostanzialmente inutile, questa vada interpretata nel senso che essa regola la determinazione della competenza per territorio con riferimento a tutte le procedure di regolazione della crisi relative ad imprese che possano essere astrattamente assoggetate all’amministrazione straordinaria ([9]). Per queste è dettata una regola di riparto orizzontale (gli artt. 27, comma 1 e 350 l.fall.), in virtù della quale la sede del tribunale delle imprese consente d’individuare la sezione fallimentare del tribunale, cui è attribuita la competenza per le amministrazioni straordinarie, quindi per le dichiarazioni d’insolvenza e per tutte le attribuzioni concorsuali che ne derivano, come per es. il procedimento di formazione dello stato passivo. Secondo il medesimo itinerario interpretativo, la competenza deve essere allo stesso modo determimata anche per i concordati preventivi e gli accordi di ristruttuazione cui volessero ricorrere le imprese assoggettabili all’amministrazione straordinaria. Infatti, a ragionare diversamente, non solo occorrebbe distinguere a seconda che l’impresa richiedente fosse o meno già sottoposta all’amministrazione straordinaria, ma soprattutto si finirebbe per continuare ad assegnare a “piccoli” tribunali, normalmente sottodimensionati, importanti procedure, potenzialmente anche particolarmente complesse, reiterandosi le situazioni di disagi organizzativi, che erano proprio i problemi che l’art. 27 CCII aveva inteso risolvere.

Con riferimento infine alla giurisprudenza di merito che si era formata prima della sentenza che qui si annota, occorre rilevare che, a bene vedere, non si era ancóra evidentemente formato un orientamento prevalente. Infatti, se è vero che gli argomenti più significativi erano proposti da quelle Corti di merito, che avevano ritenuto che il concordato preentivo delle imprese assoggettabili alla procedura di concordato preventivo andasse proposto alla sezione fallimentare del tribunale in cui ha sede il tribunale delle imprese ([10]), altri giudici di merito avevano ammesso al concordato preventivo imprese che avevano la sede nel loro circondario, pur trattandosi di società sicuramente assoggettabili all’amministrazione straordinaria ([11]); peraltro, alcune delle quali vi sarebbero persino in séguito ricorse.

Rispetto a questi dibattiti avanti alle Corti di merito, effettivamente, non era parso del tutto peregrino l’argomento di natura sistematica, in virtù del quale, a non intendere attribuire ogni competenza al tribunale fallimentare della sede del tribunale delle imprese, sarebbero potute sorgere non poche discussioni con riferimento alla scelta dei criteri per individuare il foro competente. Infatti, in caso di concordato preventivo, il tribunale territorialmente competente sarebbe stato individuato ai sensi dell’art. 9 l.fall., attraverso l’identificazione della “sede principale dell’impresa”. In ipotesi, invece, di successiva declaratoria di amministrazione straordinaria, il tribunale competente per la dichiarazione dello stato d’insolvenza (e la formazione dello stato passivo) non dovrebbe essere più individuato attraverso la sede “principale dell’impresa” indicata dall’art. 9 l.fall., ma tramite la sede del tribunale delle imprese, nel cui circondario si trova il “centro degli interessi principali” del debitore, e ciò ai sensi degli artt. 27 e 350 CCII ([12]). 

 

2. La sentenza della Corte di cassazione e una digressione; altri possibili argomenti. 

In sede di regolamento di competenza, la Corte di cassazione con la sentenza che si annota, in dissenso rispetto al Procuratore generale, statuisce che la sede dell’impresa di cui all’art. 9 l.fall. resta il criterio regolativo per la domanda di concordato preventivo, anche se la società sia astrattamente assoggettabile alla procedura di concordato preventivo. La sede del tribunale delle imprese, nel cui circondario si trova il “centro degli interessi principali” del debitore, consente d’identificare la sezione fallimentare del medesimo tribunale, competente a conoscere della dichiarazione d’insolvenza, della formazione dello stato passivo e delle controversie che scaturiscano dalle amministrazioni straordinariie già pendenti oppure nel frattempo aperte.

Il ragionamento proposto dalla Corte non pare ammettere particolari discussioni; essa individua come astrattamente applicabile al caso che ci occupa la disposizione contenuta nell’art. 27, comma 1 CCII; siccome però il dato testuale ottenuto attraverso l’interpretazione letterale è chiaro e appropriato, non è necessario ricorrere ad altri argomenti dell’interpretazione, qualificati come “sussidiari”, i quali è consentito utilizzare, solo se il risultato interpretativo conseguito appaia oscuro. In definitiva, la preposizione “in”, anteposta ad “amministrazione straordinaria” di cui all’art. 27, comma 1, CCII, non può che autorizzare un’interpretazione restrittiva, in virtù della quale la competenza così identificata si riferisce (solo) ai procedimenti di regolazione della crisi e alle controversie che ne possano derivare, relativi ad imprese già ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

Rileva anche la Suprema Corte, con un ragionamento forse eccessivamente formalistico, che l’interpretazione così suggerita non solo non contrasta con la legge delega, ma soprattutto nulla vieta che questa possa essere stata solo parzialmente attuata, così come è accaduto con riferimento all’art. 2, lett. n), n. 3, non potendosi certo ritenere che il potere d’intervento legislativo attribuito dalla l. 19 ottobre 2017, n. 155 sia “necessariamente consumabile” con un unico atto delegato. Come dire: nessuno obbligo incombeva al legislatore delegato nel senso della specializzazione, perché quella parte della legge delega che la prevede non è stata attuata. In ultima analisi, conclude la Corte, l’indicazione della legge delega non era certo “concentare la competenza in relazione al tipo d’impresa” (in amministrazione straordinaria o meno), ma “definire la competenza una volta per tutte, secondo la regola fissata per la dichiarazione dello stato d’insolvenza, anche rispetto ai procedimenti regolatori alternativi”.

Sia consentita a questo punto una digressione. Riferito nel modo più semplicistico possibile, ci pare di dover affermare che essa ritiene, conformemente alla giurisprudenza di legittimità anche più recente ([13]), che tutte le operazioni consentite in una comunità giuridica e che spesso si concludono con la definitiva attribuzione ad un enunciato di un significato diverso da quello letterale, siano compiute solo successivamente all’attribuzione o alla comprensione del significato letterale. Inoltre, la Corte implicitamente ritiene che il significato letterale di una disposizione giuridica costituisca il significato base dei testi di legge, cosicché non solo non deve essere discusso il fatto che esso possa costituire solo uno dei possibili significati dei testi di legge, ma è anche consolidata l’idea che tale significato letterale degli enunciati legislativi possa persino essere configurato in contrapposizione ad altri tipi di significato (quello conforme alle intenzioni del legislatore, ai princìpi generali del diritto, ecc.).

Si tratta di tesi che andrebbero discusse, e che soprattutto non appaiono così agevolmente giustificabili, se solo si pensi che le teoriche prevalenti in teoria dell’interpretazione, anche quelle non strettamente riconducibili all’ermeneutica giuridica ([14]), da almeno vent’anni ([15]), non solo non discutono più nemmeno il brocardo in claris non fit interpretatio, tanto appare desueto almeno come tradizionalmente inteso, nel quale però si sostanzia il ragionamento della Corte, ma soprattutto ritengono che non vi sia alcuna prefissata gerarchia tra gli argomenti dell’interpretazione (letterale, storico, psicologico, sistematico, teleologico, a contrario, a simili), anche se, certo, appare assodato che alcuni criteri possano essere utilizzati in modo solo ausiliario ([16]). In altri termini, e ancóra più semplicemente, non solo non vi è accordo tra i giuristi sul concetto di risultato interpretativo “chiaro” e/o “univoco” e/o “adeguato”, a fronte alla equivocità delle disposizioni giuridiche e alla vaghezza delle norme astrattamente interpretate, ma soprattutto è ancóra largamente dibattuta la questione se e in che misura alla chiarezza del risultato interpretativo debbano contribuire i diversi e molteplici argomenti dell’interpretazione (letterale, sistematico, teleologico, psicologico), i cui risultati, peraltro, sono spesso in contrasto tra loro.

D’altro canto, non vi è dubbio che l’art. 12 prel. c.c. debba a sua volta essere interpretato; tra i molteplici problemi che esso non risolve (si pensi anche solo al rapporto tra il “senso” da attribuire alla legge e il “significato” delle parole), vi è naturalmente la questione del senso “fatto palese” dal significato delle parole. Infatti, non solo non se ne comprende appieno proprio il significato, ma soprattutto rimane il tema del “senso” spesso non del tutto palese, ma palesato solo in parte, oppure persino appena suggerito, poiché, come noto, è nelle zone d’ombra che l’interprete ha bisogno aiuto, e l’art. 12 prel. c.c. evita di dire proprio come interpretare quelle situazioni chiaroscurali ([17]).

Ciò detto, e con riferimento al caso che ci occupa, sia consentito allora affermare che è la stessa interpretazione letterale proposta dalla Corte che abbisogna di qualche precisazione. Infatti, nessuno dubita che il punto di partenza di ogni interpretazione giuridica sia un testo legislativo, perché l’interpretazione è sempre interpretazione “di qualcosa”, ma il significato letterale di una disposizione giuridica, ricavato come nel caso che ci occupa dalla sintassi della lingua, non è sempre da solo sufficiente ad individuare la norma espressa, poiché anche secondo l’interpretazione letterale esso dipende dagli aspetti contestuali, pragmatici, della comunicazione, vale a dire dall’uso che la disposizione implica per i destinatari della medesima ([18]). Di ciò la Corte avrebbe forse dovuto dare maggior conto, o meglio giustificando e precisando la struttura dell’argomento letterale utilizzato, oppure ricorrendo ad altri argomenti interpretativi che l’interpretazione suggerita potessero comprovare. Utilizzando affermazioni oggi “di moda”, prese a prestito dall’epistemologia contemporanea, la Corte di legittimità avrebbe forse dovuto provare a falsificare il proprio itinerario argomentativo, per verificare se esso potesse reggere alla confutazione.

Eppure, ed è questo il nocciolo della questione, vi sono almeno altre quattro tipologie di argomenti, che avrebbero potuto consentire un risultato interpretativo di segno contrario; su questi la Corte si sarebbe probabilmente dovuta diffondere, anche perché non sembrano così agevolmente superabili.

Il primo, forse meno decisivo, ha a che vedere con i c.d. argomenti sistematici, i quali consentono di giustificare nell’art. 27 CCII l’attribuzione del significato desunto dalla sua collocazione entro il sistema giuridico del CCII. Effettivamente il legislatore ha inteso valorizzare nel CCII il tribunale delle imprese, fondato sulla concentrazione degli uffici e la specializzazione del giudice; si pensi anche solo allora agli artt. 17 e 20 CCII, i quali prevedono l’intervento del tribunale delle imprese nella regolazione della crisi. Sempre sistematico, secondo altri punti di vista, e anche più pregnante, appare l’argomento, cui era già ricorsa la giurisprudenza di merito, in virtù del quale, a seguire la tesi della Suprema Corte, finiscono per generarsi dei criteri diversi per individuare il foro territorialmente competente. Infatti, in caso di concordato preventivo, il tribunale territorialmente competente è individuato ai sensi dell’art. 9 l.fall. attraverso l’identificazione della “sede principale dell’impresa”. In ipotesi, invece, di successivo intervento del procedimento di amministrazione straordinaria, il tribunale competente per la declaratoria dello stato d’insolvenza, la formazione dello stato passivo e il deposito del concordato ex art. 78 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, è identificato attraverso non tanto la sede “principale dell’impresa” di cui all’art. 9 l.fall., ma tramite la sede del tribunale delle imprese, nel cui circondario si trova il “centro degli interessi principali” del debitore, e ciò ai sensi degli artt. 27 e 350 CCII ([19]). In secondo luogo, tale interpretazione contrasta anche con l’unitarierà del procedimento di regolazione della crisi, assunto come principio cardine del CCII, finendo la lettura proposta dalla Corte di cassazione (persino) per giustificare, e non in via solo occasionale, la regolazione della medesima insolvenza da parte di due diversi uffici giudiziari.

Il terzo concerne l’argomento teleologico (la ratio iuris), in forza del quale lo scopo che il legislatore intendeva conseguire con la disciplina del CCII era effettivamente, e a prescindere dall’attuazione dell’art. 2, lett. n), n. 3, quello di concentrare le procedure più importanti nei tribunali di maggiori dimensioni, al fine di consentire che ai procedimenti di regolazione della crisi e/o dell’insolvenza, concernenti le imprese più importanti, potessero dedicarsi giudici maggiormente specializzati. E ciò anche considerato che, perlopiù, la delicatezza delle questioni, non solo dal punto di vista giuridico, è strettamente correlata all’entità dell’indebitamento e al numero dei lavoratori impiegati.

Il quarto, per quanto tradizionalmente opinabile ([20]), è rappresentato dal c.d. “argomento apagogico” (reductio ad absurdum), a mente del quale non è possibile attribuire a una disposizione giuridica un significato che genera conseguenze applicative irragionevoli. Non vi è dubbio che, seguendo l’interpretazione proposta dalla Corte di cassazione, la sezione fallimentare del tribunale ordinario finisce per occuparsi dei procedimenti di regolazione della crisi più complessi, come il concordato preventivo e l’accordo di ristrutturazione, mentre il tribunale delle imprese della semplice dichiarazione d’insolvenza e/o della formazione dello stato passivo. D’altro canto, in caso di risoluzione del concordato preventivo, il tribunale che l’ha omologato potrebbe occuparsene, ma non dichiarare lo stato d’insolvenza, se nel frattempo sia intervenuta l’apertura del procedimento di amministrazione straordinaria.

Il rischio è allora di dover condividere l’idea di Giovanni Tarello, oltre alle tante buone ragioni che il grande giurista genovese ha già dimostrato di avere, anche con riferimento alla tesi, secondo la quale non vi sono “interpretazioni oggettivamente corrette”, nel senso di indipendenti dai giudizi di valore degli interpreti. Pertanto gli argomenti dell’interpretazione altro non rappresentano se non degli strumenti, degli schemi, dei discorsi, attraverso i quali i giuristi giustificano le loro proposte ermeneutiche e mirano a conseguire degli obiettivi, che risentono (gli argomenti e gli obiettivi) del contesto istituzionale, sociale, morale e culturale in cui essi sono chiamati ad operare. Il risultato è senza dubbio correttamente definito come una forma di “produzione interstiziale del diritto” ([21]), strettamente correlata questa, naturalmente, alla politica (del diritto).



([1]) Cfr. S. Pacchi, S.Ambrosini, Diritto della crisi e dell’insolvenza, Bologna, 2020, 83, secondo cui, in parte differentemente dall’art. 9 l.fall., la competenza per territorio di cui all’art. 27 CCII, introdotta sulla scia della legislazione unionale, si fonda su una presunzione sicuramente relativa, che si presenta diversificata, a seconda che il debitore sia una persona fisica esercente un’attività d’impresa o meno, oppure una persona giuridica o un ente, anche non esercente attività d’impresa.

([2]) Sul tema veda M. Fabiani, Di un ordinato ma timido disegno di legge delega sulla crisi d’impresa, in Fall., 2016, 261 ss.; G. D’Attorre, Prime riflessioni sulla legge delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Riv. soc., 2017, 517 ss.

([3]) S. Pacchi, S.Ambrosini, Diritto della crisi e dell’insolvenza, cit., 46-47.

([4]) Sul rapporto tra sede legale ed effettiva, cfr. A, Mantovani, Sub art. 9, in M. Ferro (a cura), in La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico, Milano, 2014, 148-153.

([5]) Persino dal punto di vista del diritto processuale fallimentare, la questione che ci occupa è particolarmente interessante, poiché pone il problema della reclamabilità ex art. 26 l.fall. (e non ex art. 164 l.fall.) del decreto di cui all’art. 161, comma 6, l.fall., con il quale il tribunale ammette il debitore concordatario al procedimento di concordato prenotativo, questione che la Corte d’appello di Bologna risolveva in senso positivo; sul tema, anche se più precisamente con riferimento al concordato preventivo in continuità, cfr. di recente S. Ambrosini, Concordato preventivo: interessi protetti, soddisfacimento dei creditori e continuità aziendale tra vecchia e nuova disciplina, in Id. (a cura di), Le soluzioni negoziate della crisi d’impresa, Torino, 2021, 3-13.

([6]) Il problema è interessante anche da una prospettiva strettamente processuale, poiché essa propone un conflitto virtuale (o negativo) di competenza, visto che l’incompetenza del primo tribunale (di Reggio Emilia) era dichiarata dalla Corte d’appello (di Bologna), cosicché legittimamente il tribunale dichiarato competente (Bologna) chiedeva con ordinanza ex art. 47, comma 4, c.p.c. il regolamento di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c.; sul tema cfr. Cass. 4 aprile 2016, n. 6423, in Leggi d’Italia, 2016; in dottrina, si veda F. Canazza, Sub art. 9-bis l.fall., in G. Lo Cascio (diretto da), Codice commentato del fallimento, Milano, 2017, 135-136.

([7]) A ben vedere, la ricostruzione della questione giuridica proposta dal Tribunale di Bologna nella memoria depositata ex art. 47 c.p.c. è in parte diversa rispetto a quella suggerita dalla Corte di cassazione nella sentenza oggetto di commento. Infatti, la Suprema Corte opta per un’interpretazione strettamente letterale, mentre il tribunale bolognese suggerisce un’interpretazione dell’art. 27, comma 1, CCII a contrario in senso c.d. “fortissimo”; in virtù della quale il legislatore avrebbe dovuto indicare la classe d’imprese per le quali è esclusa l’applicazione della disposizione, cosicché, esaurita la fase interpretativa, la norma dovrebbe avere il seguente contenuto normativo: “per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevanti dimensioni è competente il Tribunale sede della sezione specializzata in materia d’impresa […]; [tale competenza è esclusa per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese non ancora in amministrazione straordinaria […]”.

([8]) Cfr. P. Filippi, Qual è il Tribunale competente a decidere sulla proposta di concordato preventivo delle grandi imprese in crisi? (nota alla requisitoria del sost. Procuratore generale della Corte di Cassazione Stanislao De Matteis 9 febbraio 2021, RG 3053), in wwwgiustiziainsieme.it, 24 marzo 2021.

([9]) Nello stesso senso di App. Bologna, 20 ottobre 2020, ined., cfr. ancóra P. Filippi, Qual è il Tribunale competente a decidere sulla proposta di concordato preventivo delle grandi imprese in crisi?, cit., la quale rileva inoltre che “l’unica direttiva che può avere facoltizzato il legislatore delegato ad operare sulla competenza in tema di amministrazione straordinaria è la disposizione di cui all’art. 2 lett. n) n. 1”. Ne discende che, “se è questa disposizione che ha investito il legislatore delegato del potere di derogare alla competenza in materia di amministrazione straordinaria, allora l’improprio utilizzo dell’in di cui all’art. 27, comma 1, l.fall. è da attribuire al legislatore delegante, che detta improprietà ha trasferito al delegato; ne deriva che la “voluntas legis è da intendersi nel senso che il riferimento riguarda le imprese aventi i requisiti per essere assoggettate all’amministrazione straordinaria e non le imprese già in amministrazione straordinaria. Diversamente argomentando, l’art. 350 CCI sarebbe stato scritto in eccesso di delega e peraltro l’art. 27, primo comma, sarebbe privo di giustificazione”.

([10]) Cfr. Trib. Torino, 4 febbraio 2020, ined., che si era occupato della crisi della società Manitalidea S.p.A. (con sede nel circondario del Tribunale di Ivrea), ritenendo sussistere la propria competenza per la dichiarazione d’insolvenza (e non quella del Tribunale di Ivrea), trattandosi d’impresa assoggettabile alla procedura di amministrazione straordinaria; nello stesso senso, sulla base di “argomenti letterali, sistematici, funzionali, logico-sistematici e di ragionevolezza”, cfr. Trib. Bergamo, 8 luglio 2020, in Fall., 2011, 486. Questo, con riferimento al concordato preventivo Fintyre S.p.A., si era pronunciato in tema di concordato prenotativo, dubitando della propria competenza a conoscere della procedura, poiché la società, almeno in tesi, era astrattamente assoggettabile all’amministrazione straordinaria (cfr. Trib. Bergamo, 25 giugno 2020, in www.unijuris.it.); infatti, il mese successivo (cfr. Trib. Bergamo, 8 luglio 2020, cit.), esso statuiva che competente a conoscere del procedimento concorsuale minore doveva essere il Tribunale di Brescia (sede di sezione specializzata del tribunale delle imprese).

([11]) Cfr. Trib. Forlì, 7 settembre 2019, ined., relativa però alla determinazione della competenza per territorio del gruppo d’imprese; ma soprattutto Trib. Treviso, 10 gennaio 2019, ined., il quale ammetteva la società Stefanel S.p.A. al concordato preventivo prenotativo (poi rinunciato, tanto è vero che, una volta intervenuta la procedura di amministrazione straordinaria, era il Tribunale di Venezia a dichiarare lo stato d’insolvenza e occuparsi della formazione dello stato passivo); nello stesso senso Trib. Padova, 4 giugno 2020, ined., con riferimento alla società Pittarosso S.p.A., che era ammessa al concordato preventivo dai Giudici padovani, nonostante si trattasse di un’impresa che pacificamente aveva i presupposti per il ricorso all’amministrazione straordinaria.

([12]) Cfr. ancóra Trib. Bergamo, 8 luglio 2020, cit.; si consideri, peraltro, che il medesimo Tribunale di Bergamo in séguito si sarebbe uniformato a Cass. 9 luglio 2021, n. 19618; cfr. infatti Trib. Bergamo, 18 agosto 2021, in www.ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it.

([13]) Sul punto rimane di non univoca interpretazione anche Cass. SS.UU., 9 marzo 2021, n. 8776, in Banca dati DeJure, poiché non è chiarito sino in fondo il rapporto tra l’interpretazione letterale-testuale e gli altri argomenti dell’interpretazione, in caso di un prodotto interpretativo assunto come “univoco”. D’altro canto, anche con riferimento ai limiti del potere giurisdizionale riferiti all’attività legislativa (cfr. Cass. SS.UU., primo aprile 2020, n. 7643 e Cass. SS.UU., 14 gennaio 2020, n. 413, entrambe in Banca dati De Jure) e ai confini dell’interpretazione sistematica, secondo cui l’attività interpretativa è segnata dal limite della tolleranza ed elasticità del significato testuale (Cass. SS.UU., 29 gennaio 2020, n. 2142, in Banca dati De Jure), rimangono irrinunciabili ed ancóra irrisolti i problemi di comprendere non solo quando un risultato interpretativo possa definirsi “univoco”, ma soprattutto che cosa accada, allorché i criteri che concorrono con quello letterale suggeriscano prodotti interpretativi difformi da quello conseguito attraverso l’argomento letterale-testuale.

([14]) F. Viola, G. Zaccaria, Diritto ed interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto. Roma-Bari, 1999, 239 ss.

([15]) D. Canale, G. Tuzet, La giustificazione della decisione giudiziale, Torino, 2019, 27-81.

([16]) Op. ult. cit., 72-76.

([17]) V. Velluzzi, Le Preleggi e l’interpretazione. Un’interpretazione critica, Pisa, 2013, 107-110.

([18]) D. Canale, G. Tuzet, La giustificazione della decisione giudiziale, cit., 85.

([19]) Cfr. Trib. Bergamo, 8 luglio 2020, cit.

([20]) Opinabile, perché nelle società complesse effettivamente non c’è accordo su che cosa sia irragionevole e che cosa non lo sia.

([21]) G. Tarello, L’interpretazione della legge, Milano, 1980, 99 ss.