Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Articolo

La non retroattività del nuovo art. 2407, c. 2, c.c., nel “parto gemellare” della Cassazione


Stefano Ambrosini
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La non retroattività del nuovo art. 2407, c. 2, c.c., nel “parto gemellare” della Cassazione


Stefano Ambrosini

Data pubblicazione
23 gennaio 2026

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1. Le massime della Cassazione

Cass. civ., Sez. I, Sentenza n. 1390 del 22 gennaio 2026, Pres. Ferro, Est. Dongiacomo

La norma contenuta nell’art. 2407, comma 2°, c.c., nel testo introdotto dalla l. n. 35/2025 ed entrato in vigore il 12/4/2025, che limita la responsabilità dei sindaci a un multiplo del compenso, non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, non trattandosi (fra l’altro) di disposizione di carattere processuale.

 

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza n. 1392 del 22 gennaio 2026, Pres. Ferro, Est. Vella

Il nuovo art. 2407, comma 2, c.c., non trova applicazione ai giudizi in corso per fatti antecedenti, in quanto la norma sopravvenuta non può incidere sulla quantificazione del danno, come disciplinata dalla legge al momento della verificazione dell’evento lesivo, attenendo alla consistenza del diritto al risarcimento già maturato e non a mere modalità di accertamento dello stesso.

 

2. L'inquadramento del problema nel dibattito e la soluzione fornita dalla Suprema Corte

A un paio di giorni di distanza dal varo della legge n. 35 del 2025 sulla limitazione delle responsabilità dei sindaci si era osservato, quasi “istintivamente”, che “ilnuovo 2407 non risulta applicabile ai giudizi in corso, non essendovi nella legge alcuna previsione del genere (…) Pertanto, ove si ritenga opportuno intervenire anche in via retroattiva, sarebbe indispensabile un ulteriore intervento ad hoc[1].

L'assunto ha trovato conferma in una parte della giurisprudenza di merito formatasi all'indomani della novella[2].

Non sono tuttavia mancate decisioni secondo le quali, invece, la fattispecie di cui trattasi andrebbe accostata a quella disciplinata dall’art. 2486 come modificata dall’art. 378, comma 2, del d.lgs. 14/2019, là dove indica come principale criterio presuntivo per la liquidazione del danno quello del differenziale dei cc.dd. netti patrimoniali, appunto perché si tratterebbe di norma “latamente processuale”, che individua un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall’accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi posti in essere dopo il verificarsi di una causa di scioglimento[3].

Nel commento alla prima di tali pronunce (varato nello scorso dicembre e in corso di pubblicazione su Giurisprudenza commerciale) [4] chi scrive ha di contro osservato che si può porre l’accento sui profili distintivi delle due previsioni[5], sottolineando che quella del nuovo art. 2407, lungi dal contenere semplicemente un criterio di quantificazione diretto al giudice, integra una vera e propria limitazione del diritto risarcitorio, analogamente a quanto avviene nel contratto di assicurazione contro i danni attraverso il meccanismo del c.d. massimale[6]: il che farebbe in vero propendere per il carattere sostanziale della norma in parola. E al riguardo si è difatti osservato in dottrina che la nuova norma “non può esser reputata di natura procedimentale, giacché incide sul diritto (sostanziale) di credito del soggetto danneggiato, proprio perché limita l’entità del risarcimento che può esser domandato nei confronti del sindaco responsabile”, sicché, “una volta che la fattispecie di responsabilità si sia perfezionata prima dell’entrata in vigore della novella, non è giustificabile la compressione (e quindi la lesione) ex post del diritto di agire in giudizio a tutela di un diritto di credito (già esistente) al risarcimento dei danni”[7].

La questione è ora risolta, direi del tutto correttamente, dalla Suprema Corte in due coeve pronunce, pubblicate entrambe nella giornata del 22 gennaio, ove la Corte chiarisce che il nuovo limite non può applicarsi a condotte e danni integralmente anteriori alla sua entrata in vigore, richiamando il principio generale di cui all’art. 11 disp. prel. c.c., in base al quale la legge regola i fatti successivi, salvo espressa (e legittima) previsione contraria.

La motivazione si fonda su un passaggio qualificante, che merita adesione: nel danno patrimoniale (quale quello arrecato al patrimonio sociale e, di riflesso, ai creditori) il diritto al risarcimento sorge “nella sua pienezza” già al momento della verificazione del pregiudizio; di conseguenza, la disciplina vigente in quel momento governa anche la dimensione quantitativa del credito risarcitorio. La norma sopravvenuta che comprima ex post l’estensione del risarcimento inciderebbe su un effetto giuridico già interamente prodotto, con indebita retroattività.

La Corte distingue inoltre tali ipotesi dalle regole sopravvenute che incidono solo sui criteri di liquidazione (specie del danno non patrimoniale) rivolgendosi al giudice: qui, invece, il tetto al risarcimento opera sulla “consistenza” del diritto, comprimendolo, e come tale non può considerarsi processuale.

A rafforzare la conclusione, l’ordinanza valorizza anche argomenti di sistema e di tenuta costituzionale: un’applicazione retroattiva del “tetto” finirebbe per pregiudicare la parità di trattamento nel concorso con gli amministratori (in coerenza con la responsabilità solidale), la legittima aspettativa della società e dei creditori (e, in fallimento, del curatore) a conseguire l’integrale ristoro del medesimo pregiudizio, e la stessa funzione del giudice di accertare e quantificare l’intero danno risarcibile.

La Corte valorizza infine un indice interpretativo contenuto all’interno stesso alla riforma: la contestuale modifica dell’art. 2407, comma 4, c.c. sulla prescrizione (decorrenza ancorata al deposito della relazione ex art. 2429 relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno) è strutturata per operare solo per l’avvenire, e ciò rende ancora meno plausibile attribuire al nuovo comma 2 un’efficacia retroattiva.

In definitiva lo spartiacque che va tracciato si basa sul momento in cui si sono verificati gli eventi dannosi ascrivibili (anche) alla culpa in vigilando dei sindaci: se essi sono anteriori all'entrata in vigore della novella, questa non può trovare applicazione.

Occorre peraltro ricordare, de iure condendo, che l’art. 2 del disegno di legge n. 1426/2025 recita infatti testualmente: “La disciplina sulla responsabilità dei revisori legali di cui all’articolo 1 della presente legge e quella sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale, di cui al secondo comma dell’articolo 2407 del codice civile si applicano anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge” (corsivo aggiunto). Ne deriva che, ove tale previsione diventasse legge, il nodo di cui al paragrafo precedente verrebbe gordianemente reciso.

Come si vede, la proposta di legge parla dei giudizi pendenti e non delle condotte poste in essere in epoca anteriore. Queste ultime, peraltro, sembrano da essa “coperte” attraverso il ragionamento a fortiori: ed infatti, se la nuova disciplina trova applicazione alle azioni di responsabilità promosse al momento della sua entrata in vigore, le quali per definizione si riferiscono a comportamenti pregressi, a maggior ragione ciò deve valere per quei giudizi, parimenti riferiti a condotte anteriori, che a tale epoca non risultavano ancora promossi[8].

 

3. L’intervento della Cassazione: due decisioni, un unico filo conduttore

Le decisioni Cass., Sez. I civ., 22 gennaio 2026, nn. 1390 e 1392 costituiscono, (sentenza la prima, ordinanza la seconda), un dittico destinato a segnare il primo assestamento nomofilattico della riforma della responsabilità dei sindaci introdotta dalla l. n. 35/2025.

Il filo conduttore è duplice, ma unitario nella sua ratio: (i) impedire che il nuovo plafond risarcitorio del novellato art. 2407, comma 2, c.c. venga applicato ex tunc ai fatti anteriori al 12 aprile 2025 (data di entrata in vigore), attraverso l’argomento, seducente e al contempo scivoloso, della sua presunta natura lato sensu procedimentale; (ii) evitare che, nei contesti concorsuali, si costruiscano preclusioni improprie invocando l’ammissione al passivo del compenso del sindaco quale sorta di “certificazione irrevocabile” della correttezza del suo operato.

La sentenza n. 1390 affronta il tema del transitorio in modo dichiaratamente generale, enunciando il principio di diritto ex art. 363 c.p.c., in base al quale la norma novellata non si applica ai fatti anteriori.

L’ordinanza n. 1392, pur riaffermando la medesima soluzione intertemporale, innesta l’argomentazione sul terreno tipico della crisi d’impresa, ove si intrecciano azione di responsabilità del curatore, insinuazione al passivo dei compensi e statuto speciale del giudicato endoconcorsuale.

L’effetto complessivo è quello di una “bonifica” dei principali tentativi di “elusione”: quello della regola di irretroattività sul piano sostanziale e quello dello statuto concorsuale sul piano processuale (giudicato endofallimentare come vincolo positivo esterno).

 

4. La sentenza n. 1390 nel dettaglio: irretroattività del plafond, “consistenza” del credito e distinzione tra danno patrimoniale e non patrimoniale

La decisione n. 1390 costruisce il ragionamento in modo progressivo e, soprattutto, chiarisce perché l’argomento della “procedimentalità” del limite della risarcibilità non possa reggere.

La Corte muove dal principio generale dell’art. 11 disp. prel. c.c.: la norma nuova regola i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore e non si applica ai fatti integralmente anteriori. Su tale scorta, viene enunciato espressamente, ex art. 363 c.p.c., il principio secondo cui il nuovo art. 2407, comma 2, c.c. non si applica ai fatti anteriori al 12 aprile 2025.

Il passaggio concettualmente decisivo è la nozione di pienezza del credito risarcitorio: il diritto al risarcimento sorge in capo alla società (e, di riflesso, ai creditori insoddisfatti) già con il pregiudizio arrecato al patrimonio sociale ed è assoggettato, anche nella dimensione quantitativa, alla normativa vigente in quel momento, salvo una norma transitoria chiara e ragionevole (nella specie non rinvenibile).

La Corte precisa ulteriormente che l’attribuzione del diritto risarcitorio nella misura imposta dalla legge al momento del danno è un effetto giuridico “già interamente prodotto” e, una volta venuto ad esistenza in quella dimensione quantitativa, non può essere negato o modificato da una norma sopravvenuta che comprima l’estensione delle conseguenze dannose, limitando il quantum risarcibile ad una somma, come avviene nel limite di risarcibilità del novellato art. 2407, comma 2, c.c.

In altri termini: non si è di fronte a un criterio tecnico di liquidazione, bensì a un limite legale che riduce ex lege la consistenza di un credito già maturato.

La Cassazione affronta poi l’argomento più insidioso: in alcune materie (come quella della responsabilità sanitaria e del danno non patrimoniale) disposizioni sopravvenute vengono applicate ai giudizi pendenti perché rivolte al giudice e destinate a delimitare l’esercizio della discrezionalità equitativa, senza incidere sulla fattispecie costitutiva del diritto.

Senonché il caso dei sindaci è qualificato “del tutto differente”, giacché non si tratta qui di monetizzare un bene insuscettibile di valutazione economica, bensì di risarcire un danno patrimoniale emergente al patrimonio sociale, che deve essere liquidato nella “unica misura a tal fine possibile”, ossia la somma corrispondente al valore oggettivo dei beni sottratti o dei debiti indebitamente aggiunti al passivo.

In questo contesto, il limite di risarcibilità, lungi dal limitarsi a governare la discrezionalità del giudice, la “amputa”, incidendo sul massimo risarcibile quale che sia l’effettiva misura del danno.

La Corte àncora il ragionamento anche alla distinzione, messa in luce dalla Corte costituzionale, tra norme che incidono sulla consistenza del diritto e norme che incidono sul successivo momento dell’accertamento in concreto: le modifiche “accertative” possono trovare applicazione ai giudizi in corso; quelle che comprimono la consistenza del diritto già maturato (come un massimale legale) no.

La Cassazione, infine, esplicita che l’efficacia retroattiva di una norma non è – secondo un principio consolidato – preclusa in assoluto, ma richiede una giustificazione ragionevole e incontra limiti di derivazione costituzionale: ragionevolezza e divieto di disparità di trattamento, tutela dell’affidamento, coerenza e certezza dell’ordinamento, rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario.

Ed è precisamente in questo quadro che la Corte descrive l’effetto “irrimediabilmente lesivo” della retroattività interpretativa del limite di risarcibilità: lesione della parità di trattamento nel concorso con gli amministratori (coerentemente con l’art. 2055 c.c.), dell’aspettativa di società/creditori/curatore a far valere la piena responsabilità esterna e ottenere un risarcimento corrispondente all’unico pregiudizio al patrimonio sociale, nonché della prerogativa del giudice di determinare integralmente il pregiudizio risarcibile quale completamento della tutela.

 

5. L’ordinanza n. 1392 nel dettaglio: giudicato endofallimentare, diritto al concorso, conferma dell’irretroattività e raccordo con la prescrizione.

L’altra decisione qui pubblicata riprende il medesimo impianto argomentativo della precedente quanto al limite di risarcibilità, ma aggiunge una parte di grande rilevanza pratica sulla gestione del rapporto tra procedimento di accertamento del passivo e azione di responsabilità.

In sede di giudizio, infatti, il ricorrente pretendeva di ricavare dall’ammissione al passivo del compenso del sindaco (anche sulla base di rilievi CTU e di valutazioni sulla vigilanza svolte in quella sede) un giudicato idoneo a precludere l’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall., assumendo che il giudicato si fosse formato anche sui presupposti “logici” del credito, e dunque sulla diligenza dell’adempimento.

La Corte respinge l’assunto con un argomento “classico”, seppure sovente ignorato nella prassi: lo statuto speciale del giudicato endoconcorsuale deriva dall’art. 96, ult. comma, l. fall., secondo cui i provvedimenti di accertamento del passivo “producono effetti soltanto ai fini del concorso”; essi non acquistano autorità di giudicato ex art. 2909 c.c., ma spiegano solo effetti preclusivi interni alla procedura.

Ne discende che l’efficacia preclusiva osta al riesame delle questioni sull’esistenza, natura ed entità dei crediti nella sola sede fallimentare e non crea un vincolo positivo in un’altra controversia ordinaria, pur vertente sul medesimo rapporto.

La Corte valorizza poi la “peculiare fisionomia” dell’accertamento del passivo: qui la situazione sostanziale rilevante non è tanto il diritto di credito in senso pieno, quanto il diritto al concorso, ossia un diritto “a tempo”, destinato a realizzarsi nella procedura e nei riparti, nel concorso con gli altri creditori.

Inoltre, vengono opportunamente richiamati l’esclusività del concorso (art. 52 l. fall.) e il “contraddittorio incrociato”, che rende strutturalmente non sovrapponibile l’identità delle parti rispetto a un giudizio ordinario, rafforzando l’idea che le categorie del giudicato ordinario non siano automaticamente trasponibili.

La Suprema Corte chiarisce poi la ragione pratica della non preclusione, che risiede nel fatto che nel procedimento di accertamento del passivo il curatore può eccepire (incidenter tantum) l’inadempimento o il non esatto adempimento per escludere o ridurre il compenso, ma non può proporre domanda riconvenzionale di responsabilità e risarcimento, che va proposta in sede ordinaria innanzi alla sezione specializzata in materia di impresa.

Ne consegue che l’accertamento sulla diligenza può aver luogo nel giudizio fallimentare solo in via incidentale, mentre nel giudizio ordinario si svolge in via principale.

Coerentemente a ciò, viene ribadito che, di fronte al giudicato endofallimentare, il curatore può semmai chiedere la revocazione del credito ammesso ex art. 102 l. fall.; non può agire in via ordinaria per rimettere in discussione titolo o elementi costitutivi del credito al di fuori dei rimedi tipici.

Il punto, anche qui, non è meramente procedurale: la Corte impedisce che il rito concorsuale sia utilizzato come meccanismo surrettizio di “certificazione” dell’operato del sindaco e al contempo impedisce che l’azione ordinaria sia piegata al fine di aggirare il sistema delle impugnazioni e dei rimedi concorsuali.

Anche in questo giudizio il ricorrente invocava il novellato art. 2407, comma 2, c.c. come norma “latamente processuale” e chiede il rinvio al giudice di merito per rideterminare gli importi secondo il plafond; la Corte respinge la richiesta e riproduce, con formula quasi speculare a Cass. 1390, l’impianto intertemporale: art. 11 preleggi, maturazione del diritto risarcitorio con la verificazione del danno patrimoniale, impossibilità per la norma sopravvenuta di incidere sulla quantificazione disciplinata dalla legge vigente al momento del danno.

La motivazione insiste sul carattere patrimoniale emergente del danno e sull’esempio dei limiti legali (art. 1783 c.c.) per mostrare che il fenomeno del “limite di risarcibilità” non è ignoto, ma non per questo diventa automaticamente retroattivo: occorre un regime transitorio inequivoco e ragionevole.

Come già la sentenza n. 1390, anche l’ordinanza in commento valorizza la distinzione costituzionale tra consistenza del diritto e accertamento in concreto, richiamando la sent. n. 235/2014 per corroborare che, quando lo ius superveniens incide sulla consistenza del diritto già maturato, non può operare retroattivamente nei giudizi in corso.

E aggiunge l’interessante argomento di coerenza sistemica relativo alla prescrizione: la coeva modifica del comma 4 dell’art. 2407 c.c. è strutturata per l’avvenire e risulta ragionevolmente operativa a partire dal deposito dei bilanci dell’esercizio 2024; non è irragionevole, quindi, ritenere che il legislatore abbia inteso far entrare in vigore tutte le nuove disposizioni alla medesima data, senza differenziare la decorrenza tra prescrizione e tetto alla “consistenza” del danno risarcibile.

 

6. Coordinamento delle due pronunce: tutela dell’affidamento, coerenza dell’ordinamento e funzione giurisdizionale

Dalla lettura “combinata” dei due provvedimenti, emerge l’immagine di un sistema di tutela “a due piani”.

In base al piano sostanziale-intertemporale, il limite di risarcibilità del novellato art. 2407, comma 2, c.c. è un limite legale incidente sulla consistenza del credito risarcitorio; la sua applicazione retroattiva – ottenuta in via interpretativa – è preclusa dall’art. 11 preleggi e, soprattutto, collide con la nozione di pienezza del diritto maturato con la verificazione del danno patrimoniale.

Alla stregua del piano concorsuale-processuale, poi, l’accertamento del passivo genera un giudicato speciale, endoconcorsuale, “ai soli fini del concorso”; esso non crea vincoli positivi esportabili in altra controversia ordinaria e non sterilizza l’azione del curatore, la quale resta governata dalle proprie regole (competenza, rito, onere della prova), mentre l’eventuale incidenza sul passivo deve seguire i rimedi tipici (revocazione).

Questi due piani convergono su valori comuni, esplicitati soprattutto in Cass. 1390 e ripresi in Cass. 1392: tutela dell’affidamento di società e creditori (e del curatore in caso di fallimento) a far valere la piena responsabilità esterna; coerenza dell’ordinamento; rispetto della funzione del giudice di accertare non solo l’an ma anche il quantum quale completamento necessario della tutela.

Ben si comprende, allora, perché la Cassazione qualifichi l’eventuale retroattività interpretativa del limite di risarcibilità come fonte di “irrimediabile lesione”: non è questione di mera tecnica liquidatoria del danno, ma di riallocazione retrospettiva del rischio economico del dissesto a detrimento delle ragioni  del ceto creditorio e della funzione reintegratoria del risarcimento patrimoniale.

 

7. Considerazioni conclusive

In definitiva, il coordinamento tra Cass. 1390 e Cass. 1392 consegna un messaggio unitario, che si può riassumere in due proposizioni:

(i) il plafond del novellato art. 2407, comma 2, c.c. non è un criterio di liquidazione “neutro” applicabile immediatamente ai giudizi pendenti; è un limite legale incidente sulla consistenza del credito risarcitorio, e perciò non può operare retroattivamente per i fatti anteriori al 12 aprile 2025, pena la compressione ex post di un diritto già maturato con il danno patrimoniale, e la lesione di affidamento, eguaglianza/coerenza e funzione giurisdizionale;

(ii) in ambito concorsuale, l’ammissione al passivo del compenso del sindaco non produce un giudicato sostanziale esportabile; il giudicato endofallimentare opera “ai soli fini del concorso” e non sterilizza l’azione ordinaria del curatore, mentre l’eventuale incidenza sul passivo deve seguire i rimedi tipici (revocazione ex art. 102 l. fall.).

A ben vedere, dunque, le pronunce in esame non si limitano a decidere due casi specifici: presidiano, con una sorta di doppio argine, la tenuta del sistema in una fase di transizione normativa, impedendo che l’innovazione legislativa – già di per sé idonea a redistribuire il rischio tra controllori, gestori e creditori – venga proiettata all’indietro per via interpretativa o, peggio, costruita attraverso preclusioni concorsuali improprie. Il che, lungi dal costituire un dettaglio tecnico, integra la condizione minima perché la riforma operi come regola per l’avvenire e non come (inopportuna) riscrittura retrospettiva del passato.

Fino alla prossima “puntata” legislativa, naturalmente!


Le decisioni commentate:

Cassazione civile, Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1390.

Cassazione civile, Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1392.



[1] S. Ambrosini, La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura, in ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 16 marzo 2025, 13. I successivi commenti alla novella sono quelli di R. Rordorf, La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c., in Società, 2025, 625 ss.; L. de Luca, Houben, Limitazione di responsabilità dei sindaci: una medicina con effetti collaterali maggiori degli effetti curativi?, ivi, 634 ss.; A. Picciau, La nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: appunti su profili letterali e sistematici, ivi, 644 ss.; Ambrosini, Vincolo di solidarietà, danno risarcibile e prescrizione nel nuovo art. 2407 c.c., ivi, 655 ss.; G. Guizzi, Spigolature intorno all’applicazione del nuovo art. 2407 c.c., ivi, 675 ss.; B. Inzitari, Limitazione della responsabilità dei sindaci secondo il nuovo art. 2407 c.c. Ed obblighi di segnalazione nel codice della crisi, in Dir. fall., 2025, I, 446 ss.; M. Spiotta, Responsabilità e prevenzione: un parallelismo tra il riformato art. 2407 c.c. E gli artt. 1913-1915 c.c., ivi, I, 890 ss.; F. Sudiero, La responsabilità solidale “limitata” dei sindaci (con uno sguardo all´imminente riforma di quella dei revisori), ivi, 2024, anteprime; L. Benedetti, La nuova responsabilità dei membri del collegio sindacale: alcune prime considerazioni sistematiche, in dirittodellacrisi.it, 23 giugno 2025; C. Cecchella, Profili critici della responsabilità del collegio sindacale nell’attesa delle prime interpretazioni post riforma 2025, ivi, 30 Giugno 2025, cui adde, all’indomani della novella, E.M. Negro, Conversazione estemporanea sulla riforma dell’art. 2407 c.c., in ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 17 marzo 2025; F. Sudiero, La responsabilità solidale dei sindaci è stata davvero eliminata? Primissime (ma non proprio istintive) riflessioni, in ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 19 marzo 2025.

[2] Cfr. Trib. Venezia, 11 giugno 2025; Trib. Roma, 19 giugno 2025; Trib. Brescia, 10 settembre 2025 e App. Venezia, 30 settembre 2025, reperibili online.

[3] Trib. Bari, 24 aprile 2025, in ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it.; assunto, questo, ribadito a breve distanza dalla medesima corte di merito (Trib. Bari, 11 giugno 2025, ivi).

[4]  La responsabilità dei sindaci: il “canto del cigno” del vecchio art. 2407, c. 2, c.c., e i primi “vagiti” della norma riformata, in Giur. comm., in corso di pubblicazione.

[5] E vedi infatti G. Guizzi, , Spigolature intorno all’applicazione del nuovo art. 2407 c.c., in Società, 2025, 679 :“Mentre nel 2019 con il recepimento legislativo del differenziale dei netti come misura presuntiva del danno da continuazione dell’attività nulla è sostanzialmente cambiato, né con riferimento alla pretesa risarcitoria vantata dalla società e dai creditori né in relazione agli obblighi di risarcimento di amministratori e sindaci, dal momento che a quello stesso esito già si perveniva prima della riforma dell’art. 2486 c.c. per effetto dell’elaborazione di siffatto criterio nella prassi giurisprudenziale , l’articolo 2407 c.c. nel testo novellato produce, invece, una soluzione di continuità nel risultato conseguibile dal danneggiato”.

[6] Il parallelo è proposto da G. Guizzi, op cit., 678.

[7] A. Picciau, La nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: appunti su profili letterali e sistematici, in Società, 2025, 654,

[8] Osservazione già formulata nel contributo Vincolo di solidarietà, danno risarcibile e prescrizione nel nuovo art. 2407 c.c., in Società, 2025, 661.