, 30 gennaio 2026, n. 0. .
Abstract:
Sommario:
Sommario. – 1. La questione. – 2. La prospettiva seguita dalle ordinanze interlocutorie. – 3. Non idoneità della prospettiva focalizzata sul punto dell’«eventuale superamento della distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie» a sciogliere la questione della ripartizione degli oneri probatori. – 4. Idoneità della prospettiva «sistematica» della revocatoria fallimentare. – 5. Art. 67, comma 3, lett. b) e disparità di trattamento (art. 3 Cost.). – 6. Ancora a proposito di rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie.
1. La questione
Per quanto abbia da più di vent’anni perso il ruolo centrale nella gestione delle procedure fallimentari che possedeva dagli anni ‘70 del secolo scorso, la materia della revocatoria fallimentare delle rimesse di conto corrente bancario non manca ancor oggi di proporre profili e questioni di interesse rilevante. Nella specie presente, la questione investe il tema della ripartizione degli oneri probatori (con diretto riferimento alla normativa vigente nel periodo corrente tra la riforma del 2005 e l’entrata in vigore del CCII, ma con esiti sostanzialmente «estensibili» al regime vigente oggi[1]).
A dare attualità a questo tema sono le ordinanze interlocutorie gemelle, che la Prima Sezione della Cassazione ha emesso in calce a una camera di consiglio tenutasi nello scorso mese di ottobre. Nel dettaglio, il riferimento va a tre provvedimenti del 21 ottobre 2025 (n. 28008; n. 28010; n. 28011), tutte afferenti a un’unica procedura (di amministrazione straordinaria) e relative a conti correnti a suo tempo intrattenuti con diverse imprese bancarie. Secondo quanto pare di intendere, sostanzialmente gemelle sono anche le sentenze rilasciate dalla Corte di Appello di Ancona e impugnate da quella Procedura.
Nella valutazione della Corte distrettuale, dunque, l’onere di allegare e di provare che le rimesse chiamate in causa hanno prodotto, ai sensi dell’art. 67 comma 3 lett. b) legge fall., «la riduzione in maniera costante e durevole dell’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca» incombe senz’altro sull’attore in revocatoria. Per la Procedura ricorrente una simile statuizione viola le norme di legge rappresentate dagli artt. 2697 c.c. e 67 comma 3, legge fall., dovendosi per contro ritenere che sia la convenuta banca a essere gravata della prova avente ad oggetto la (non) consistenza e la (non) durevolezza della riduzione dell’esposizione che nel concreto è stata prodotta dalle rimesse.
2.- La prospettiva seguita dalle ordinanze interlocutorie
2.1.- Nel delineare i termini dell’indicata questione di ordine probatorio, le ordinanze interlocutorie rilevano, secondo un’ottica ben nota in dottrina[2], che questa si muove, e va collocata, tra le seguenti, opposte sponde. «Si tratta di stabilire» – così esse precisano[3] – «se i presupposti della revocabilità [delle rimesse] vadano tuttora ricercati … nei primi due commi [dell’art. 67 legge fall.] (e, in particolare, nel secondo), rispetto ai quali il terzo comma pone una serie di eccezioni (tra le quali quella relativa alle rimesse in conto corrente che non producono una durevole e consistente riduzione dell’esposizione del fallito verso la banca)» o se, per contro, «il terzo comma ponga esso stesso la norma sulla revocabilità delle rimesse bancarie, intese come atti che non sarebbero altrimenti revocabili, determinandone tutte le condizioni».
Detto in altri e più brevi termini: se la norma del comma 3 lett. b) dell’art. 67 legge fall. conformi un’eccezione rispetto al regime stabilito nel comma 2 dello stesso; o se rappresenti invece un’ipotesi di revocatoria fallimentare che è indipendente e sta separata dalle altre. Con la conseguenza, appunto, che, ad accogliere la prima ipotesi, grava sulla banca convenuta l’onere della prova della (non) consistenza e (non) durevolezza delle rimesse; a seguire la seconda, il relativo (e opposto) onere cade per contro sulla Procedura attrice in revocatoria.
2.2.- Così focalizzati i termini della questione, le ordinanze passano a indicare i punti che ritengono rilevanti per la soluzione della questione. A questo riguardo, esse riscontrano che, nel sistema dell’art. 67, «tutti gli altri atti revocabili» in via fallimentare si vengono a confrontare in modo diretto con la norma del suo comma secondo. Segnalano altresì – proseguendo, più in particolare, lungo lo stesso vettore - la «difficoltà di inserire una norma costitutiva di un’azione revocatoria in una disposizione che – per il tenore letterale e la dislocazione topografica – parrebbe scritta allo scopo esclusivo di porre una deroga a una revocabilità altrimenti disposta (come si dà per scontato – e la giurisprudenza della Corte ha nel frattempo e in effetti deciso – che sia) per tutte le ipotesi contemplate nelle altre lettere del comma terzo» dell’art. 67.
Sempre allo scopo di indicare i punti rilevanti in proposito, le ordinanze segnalano, poi, che «sul tema» - l’aggiunta enfasi è importante (cfr. il prossimo n. 3.2.) - «questa Corte si è già pronunciata (sentenza n. 277/2019 cui sono seguite le ordinanze nn. 23095/2023 e 24017), stabilendo il principio del superamento – a seguito della riforma dell’art. 67 legge fall. introdotta con il d. l. n. 35 del 2005, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005 – della distinzione tra “rimesse solutorie” e “rimesse ripristinatorie”, a lungo utilizzata dalla giurisprudenza di legittimità … per assimilare soltanto le prime ai “pagamenti” revocabili ai sensi del secondo comma dell’art. 67 e considerare le seconde irrilevanti ai fini della revocatoria». E in via consecutiva aggiungono che, «secondo tale nuovo orientamento, le “rimesse effettuate su un conto corrente bancario” sarebbero atti distinti e diversi da quelli indicati nei primi due commi dell’art. 67 legge fall., considerati in quanto tali nel terzo comma e assoggettabili a revocatoria alle condizioni ivi previste».
Ne segue – così proseguono in via filata le ordinanze – che, pur in sé «apprezzabile» («per il vantaggio di una semplificazione della disciplina delle revocatorie fallimentari»), questo orientamento «nondimeno merita un ulteriore approfondimento e riflessione», posto che esso viene propriamente a contrapporsi alla linea manifestata dagli altri elementi sopra evidenziati.
2.3.- Ora, a quest’ultimo passaggio (della esigenza di approfondimenti e riflessioni sul «nuovo orientamento») le ordinanze sembrano riconnettere un peso e un valore del tutto peculiari. Infatti, nel chiudere la motivazione rendendo ragione della stabilita rimessione delle rispettive controversie alla pubblica udienza, esse affermano testualmente che, nella specie, due sono le questioni che «appaiono di particolare rilevanza nomofilattica»: oltre che per quella attinente alla «distribuzione degli oneri probatori nella revocatoria delle rimesse su conto corrente bancario», tale connotazione ponendosi – si sottolinea - anche per il punto rappresentato l’eventuale «superamento della tradizionale distinzione tra “rimesse solutorie” e “rimesse ripristinatorie”». E questo nonostante nella concreta dinamica dei fatti processuali il motivo di ricorso presentato nelle tre occasioni dall’impugnante Procedura attenesse esclusivamente (si è visto) alla questione della ripartizione degli oneri probatori.
Se ne dovrebbe quindi dedurre – così, almeno, a me pare – che nel pensiero delle ordinanze la ripulsa o invece la conferma del «nuovo orientamento» sul superamento, ai fini della revocatoria fallimentare[4], della distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie si ponga quale passaggio necessario (: senza alcuna sorta di alternativa) per potere risolvere la questione relativa alla ripartizione degli oneri probatori: dalla soluzione di quella questione (dell’eventuale superamento della distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie) venendo a dipendere, più esattamente, la stessa sorte da assegnare a questa ultima questione (della ripartizione degli oneri probatori).
3.- Non idoneità della prospettiva focalizzata sul punto dell’«eventuale superamento della distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie» a sciogliere la questione della ripartizione degli oneri probatori
3.1.- Posta la prospettiva che - si è appena visto - le ordinanze interlocutorie vengono sostanzialmente ad assumere, occorre chiedersi, prima di ogni altra cosa, se sia davvero corretto far dipendere la soluzione della questione della ripartizione degli oneri probatori dalla soluzione dell’altra questione, della permanenza o meno di una «distinzione revocatoria» tra rimesse solutorie, perché di «ripianamento di extrafido», e rimesse ripristinatorie, perché di «ripianamento di debiti da fido».
Nel senso – è bene pure precisare – che il semplice fatto del riconoscimento della revocabilità delle rimesse ripristinatorie porterebbe senz’altro fuori il comma 3 lett. b) dall’orbita delle regole di cui ai primi due commi dell’art. 67, escludendo la stessa proponibilità di un rapporto tra eccezione e regola.
3.2.- In funzione di tale proposito appare opportuno osservare che la sentenza di Cass., 9 gennaio 2019, n. 277 - se indubbiamente dichiara superata dalla riforma del 2005 la «distinzione revocatoria» tra rimesse solutorie (: di «ripianamento» di debiti da extrafido) e rimesse ripristinatorie (: di «ripianamento» di debiti da fido)[5] – per la verità non si occupa per nulla del tema della ripartizione degli oneri probatori (in punto di consistenza e di durevolezza). Né enuncia formule che in qualche modo implichino, o suppongano, una data soluzione di questo problema, come per contro vengono ad assumere le ordinanze interlocutorie (cfr. all’inizio del terz’ultimo capoverso del precedente paragrafo). O, quantomeno, io non sono stato in grado di trovarne[6].
In effetti, la sentenza n. 277/2019 appare propriamente contenersi al tema specifico che le rinviavano i motivi presentati dal ricorrente, come appunto gravitanti sulla definizione dell’oggetto passibile di revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 3 lett. b) legge fall., se le rimesse di «ripianamento» di extrafido o se, per contro, le rimesse riduttive comunque dell’esposizione debitoria in essere. Ed è appena il caso di avvertire che tale questione è non solo in sé stessa diversa, ma anche assai lontana da quella della ripartizione degli oneri probatori, perché appunto possiede natura non già processuale, ma propriamente sostanziale.
Lo stesso è da ripetersi, poi, per le ordinanze decisorie di Cass., 28 luglio 2023, n. 23095 e di Cass., 7 agosto 2023, n. 24018 (entrambe richiamate dalle ordinanze interlocutorie). Queste. se si fermano sullo stesso problema sostanziale della sentenza n. 277/2029, si limitano, nei fatti, a riportare e ad applicare il risultato che quest’ultima è venuta a raggiungere.
3.3.- Qualche anno fa, una minoritaria giurisprudenza di merito ha sostenuto la tesi, per cui «deve ritenersi che la natura solutoria della rimessa [da intendere nel senso della sua contrapposizione alla rimessa ripristinatoria] sia presupposto indispensabile della sua potenziale revocabilità, ulteriormente condizionata dalla consistenza e durevolezza della riduzione dell’esposizione debitoria». E ha dedotto tale affermazione dall’assunto, secondo cui «le fattispecie di cui all’art. 67 comma 3 legge fall. non sono altro che eccezioni al principio generale, da sempre esistente, della revocabilità dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, principio espresso dall’art. 67 comma 2 legge fall.»[7]. Non è forse da escludere che, al fondo del pensiero delle ordinanze interlocutorie, riecheggi una lettura di questo genere.
Comunque sia di ciò, sta in fatto che la tesi in discorso ha inteso ritrarre - dall’affermata esistenza di un rapporto di regola a eccezione tra la norma del comma 2 dell’art.67 e la norma del comma 3 lett. b) - la revocabilità delle sole rimesse solutorie. Il caso che qui interessa, però, presenta una dinamica rovesciata: se, dunque, la revocabilità delle rimesse ripristinatorie escluda in modo automatico la sussistenza di un rapporto regola-eccezione tra le ridette norme. A me pare, per vero, che la risposta negativa si imponga. Per due ragioni almeno (per ulteriori cenni al riguardo, v. nel prosieguo).
La prima è che la revocabilità delle rimesse ripristinatorie comunque non va a escludere, ma casomai ad accompagnare la revocabilità delle rimesse solutorie. Senza, per la verità, che una di queste situazioni venga (: possa venire) a prendere il sopravvenuto sull’altra: a indice evidente che, in un ragionamento di questo specifico tipo (sul punto v. pure infra, nel n. 6.3.), il riferimento al solo tema dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili si mostra in ogni caso scentrato.
Soprattutto (e anche in via correlata) va notato, con l’altra preannunciata ragione, che la norma dell’art. 67 comma 2, non si limita a esprimere una regola comune al genere dei pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili. Regolando in termini unitari pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, atti a titolo oneroso e atti costitutivi di diritti di prelazione, essa manifesta ambiti e vocazioni assai più ampi: per il suo essere intesa a conformare, nella sostanza, la regola di revocabilità fallimentare per tutti gli atti che non siano gratuiti - né altrimenti «anormali»[8] -, compresi quindi anche gli atti di attribuzione patrimoniale di beni del fallendo a terzi.
Non pare dubbio, dunque, che la norma del comma 2 dell’art. 67 legge fall. accolga nel suo seno anche le rimesse ripristinatorie. Ché queste – al di là di ogni discorso sul loro essere «non solutorie» (sul punto si tornerà per qualche cenno nel n. 6) – di sicuro comportano, comunque, un trasferimento di ricchezza dal patrimonio del correntista a quello della banca, a deconto appunto del debito in essere. Del resto, anche con riferimento a fattispecie anteriori alla riforma del 2005 il giudice di legittimità ha ritenuto, pur col conforto di particolari cautele[9], la revocabilità delle rimesse su «conto congelato»: operando all’interno di un fido non revocato, tali rimesse risultano – sotto il profilo della loro conformazione strutturale – appartenere senz’altro al «genere» delle rimesse ripristinatorie.
3.4.- Ne segue, in definitiva, che l’approfondimento della questione relativa alla ripartizione degli oneri probatori non risulta avere come suo passaggio necessario la soluzione del problema relativo al superamento della «distinzione revocatoria» tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie (su quest’ultimo punto v. infra, nel n. 6).
Come, d’altra parte, è già stato avvertito - sia pur a livello di semplice obiter dictum - nella stessa giurisprudenza della Cassazione. Il riferimento va, in particolare, alla pronuncia di Cass., 7 agosto 2010, n. 20834, che, se da un lato rileva che la riforma «rimuove dallo scenario esegetico il distinguo tra natura solutoria e ripristinatoria dei versamenti»[10], d’altro sottolinea che «la banca, per sottrarsi all’obbligo di restituzione, è onerata della prova che le rimesse non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria».
4.- Idoneità della prospettiva «sistematica» della revocatoria fallimentare
4.1.- Negli anni immediatamente successi alla riforma del 2005, la dottrina non ha mancato (si è già accennato) di interrogarsi sulla ripartizione degli oneri probatori connessi alla «nuova» formulazione delle rimesse di conto corrente. A proposito dei profili rappresentati dalla consistenza e della durevolezza, taluno ha affermato che l’onere incombe sul curatore: «l’infelice testo della norma» - così si è scritto - «prevede un’eccezione (la revocabilità delle rimesse che abbiano ridotto in modo consistente e durevole i debiti del fallito) a un’altra eccezione (l’irrevocabilità in generale delle rimesse)»[11].
Immediata – e radicale - è stata, però, la replica sviluppata da altra parte della dottrina. «L’art. 67 comma 2, legge fall.» si è puntualizzato - «non costituisce in realtà eccezione a un supposto principio generale di irrevocabilità dei pagamenti: esso introduce al contrario un principio caratteristico del sistema concorsuale, che i vantaggi ricavati da una transazione con un imprenditore insolvente, nella consapevolezza della sua impotenza finanziaria, debbono essere restituiti». «In ogni caso» - si è aggiunto -, «quand’anche sussistesse un rapporto di affinità tra i due apparati revocatori, l’art. 67 legge fall. costituirebbe in realtà l’espressione di un principio speciale alla materia concorsuale, e in tale ambito pertanto non meno generale dell’art. 2901 c.c.»: «è quindi il comma 3 a costituire una norma eccezionale, siccome introduttiva di una deroga alla portata di una regola che mantiene il suo carattere generale, proprio per la sua portata residuale, e a prescindere dalla portata statisticamente prevalente o meno del suo campo applicativo»[12].
Ora, non sembra dubbio che corretto sia il ragionamento svolto da questa seconda prospettiva, se non altro perché l’altra linea di pensiero[13] salta all’evidenza un passaggio (quale costituito, per l’appunto, dalla disposizione dell’art. 67 comma 2, legge fall.), che pure si manifesta in sé stesso determinante. Nei fatti, quest’ultima tesi omittit medium.
Nel contesto di questa prospettiva «sistematica», d’altra parte, mi pare vengano a trovare conveniente significato anche gli indici segnalati dalle ordinanze interlocutorie dello scorso ottobre (cfr. sopra, nel n. 2.2.). Quale in specie quello dell’esigenza – di natura propriamente sistematica – di una lettura «di segno unitario» delle diverse ipotesi di «devianza» complessivamente raccolte nella disposizione del comma 3 dell’art. 67[14]; quale pure quello della «dislocazione topografica» della specifica devianza rappresentanza dalla revocatoria delle rimesse di conto corrente bancario; quale anche quello della natura generale, nel sistema fallimentare, della norma dell’art. 67 comma 2.
4.2.- Una conferma ulteriore – e, per vero, pure di forte spessore – della correttezza della prospettiva in discorso è data, poi, dalla constatazione che la norma dell’art. 67 comma 3 lett. b) legge fall. contiene solo un pezzo della disciplina di revoca delle rimesse di conto. Essa, cioè, non è disposizione indipendente, bensì dipendente – per il completamento disciplinare della relativa azione – dalla norma dell’art. 67 comma 2 legge fall.
L’insufficienza della regolamentazione dettata dalla lett. b) si apprezza, in primo luogo, con riferimento al punto della scientia decoctionis. Sarebbe sistematicamente assai sorprendente, invero, se in questo specifico caso la revocatoria richiedesse presupposti unicamente oggettivi[15]. Che è quanto propriamente accadrebbe a predicare, invece, la tesi della separatezza e indipendenza dalle regole generali della revocatoria fallimentare degli atti normali della revoca delle rimesse di conto.
L’insufficienza della disciplina dettata dalla lett. b) si apprezza altresì – e, forse, più ancora – in ragione del fatto che essa non contiene alcuna previsione circa la durata del c.d. periodo sospetto. Sì che è gioco forza rinviare, al riguardo, alla regolamentazione generale di cui all’art. 67, comma 2, legge fall. Non v’è certo bisogno di rimarcare che l’effettuazione di un simile passaggio (alla regola generale) sarebbe invece precluso ove si ritenesse che la disposizione della lett. b) fosse «astratta» (indipendente, cioè) dal contesto delle altre regole che governano la revocatoria fallimentare.
5.- Art. 67, comma 3, lett. b) e disparità di trattamento (art. 3 Cost.)
A rafforzare in via ancora ulteriore la linea ricostruttiva appena accennata – per cui è la banca convenuta in revocatoria a dover dare la prova della non consistenza e della non durevolezza delle rimesse – potrebbe fors’anche stare, mi pare, l’esigenza di non perseguire soluzioni interpretative dell’art. 67 comma 3 lett. b), che favoriscano in modo peculiare la posizione della banca, quale contraente in bonis.
In letteratura non si è mancato di sottolineare, invero, che la disposizione in discorso appare oggettivamente sospetta di non rispettare la normativa costituzionale, per violazione del principio cardine della parità di trattamento. Il sospetto si annida in via segnata su ciò che la norma prodotta dalla riforma del 2005 ammette la revoca solo ove le rimesse abbiano prodotto una riduzione (non solo durevole, ma pure) consistente dell’esposizione debitoria in essere[16]. In effetti, è questa una limitazione dell’azione che (se non erro) non si riscontra in alcuna delle altre ipotesi di revocatoria fallimentare. Non sembra un caso, d’altra parte, che più letture dottrinali abbiano fornito interpretazioni tese a ridurre significato e peso della richiesta consistenza[17]; e nemmeno pare un caso che il codice delle crisi abbia senz’altro espunto dal testo riformato tale limitazione (cfr. l’art. 166, comma 3, lett. b. CCII).
Ciò posto, è appena il caso di esplicitare che ritenere la norma della lett. b) separata e indipendente dal contesto del sistema della revocatoria fallimentare porterebbe una disparità di trattamento – ad esempio rispetto alla fattispecie regolata nella lett. a) del comma 3 dell’art. 67 – nuova e ulteriore, come anche di giustificazione costituzionale tutt’altro che agevole.
6.- Ancora a proposito di rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie
6.1.- Si è visto sopra (nel n. 3) che la tesi che stima superata, per il profilo della revocatoria fallimentare, la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie non è di ostacolo a una soluzione del problema della ripartizione degli oneri probatori, che ponga sulla banca convenuta l’onere relativo alla (non) consistenza e alla (non) durevolezza delle rimesse poste in essere.
Nel chiudere queste piccole note, non sembra inopportuno osservare ancora che, a ben vedere, tale superamento – ovvero la soggezione a revocatoria fallimentare anche delle rimesse ripristinatorie – si manifesta, più che altro, elemento che viene a corroborare tale soluzione.
6.2.- Non è questa, naturalmente, la sede adatta per mettere in discussione la tesi - indubbiamente acquisita sul piano del diritto vivente – per cui le rimesse ripristinatorie sono da ritenere prive di profili solutorie; che, cioè, non si tratta proprio di pagamenti.
Si può solo segnalare, qui, che, per la verità, davvero non mancano gli argomenti per contestare un simile assunto e, insieme, predicare in positivo che - prima di essere (e, anzi, per potere essere - ripristinatorie, tali rimesse non possono non essere solutorie, nel senso che pagano il debito in essere del correntista[18].
Basta pensare (in via sostanzialmente esemplificativa) che, se i versamenti intrafido fossero veramente dei «meri accreditamenti di somme per la reintegrazione della somma posta dalla banca a disposizione del correntista (secondo la nota definizione coniata da Cass., 18 ottobre 1982, n. 54139 - senz’essere anche (e prima) dei pagamenti -, la somma di cui al versamento dovrebbe rimanere a debito e quindi produrre ancora i conseguenti interessi passivi, mentre la somma versata rimarrebbe a deposito, a sua volta producendo i relativi, e assai minori, interessi. E anche aggiungere, tra l’altro, che nel nostro sistema vigente la norma dell’art. 1185, comma 2 c.c. assicura che l’inesigibilità (da parte della banca, caratteristica propria del c/c, e sino alla chiusura del rapporto, ex art. 1852 c.c.) non è condizione di inesistenza del debito e che, in via correlata, il pagamento spontaneo e anticipato del debito (c.d. solutio ante diem) è considerato come un vero e proprio pagamento; e che, inoltre, la norma dell’art. 1844, comma 2, c.c. dichiara testualmente che, pure prima della fine del rapporto conseguente a un’apertura, il cliente ben può cessare «di essere debitore della banca».
6.3.- È opinione presente in letteratura che – «al netto», se così si può dire, del profilo della consistenza (su cui si veda nel n. precedente) – la riforma del 2005 si è sostanziata nel sostituire all’irrevocabilità delle rimesse intrafido l’irrevocabilità delle rimesse non durevoli[19]. Detto in altri termini: prima di questa riforma, a contare era la potenzialità del riutilizzo del fido, come in sé legata alla «rotatività» del fido; a seguito della riforma a contare è, invece, l’effettività concreta del riutilizzo. Si aggiunge, spesso, che tale passaggio rappresenta una semplificazione della disciplina e, di conseguenza, un miglioramento della stessa (così anche le ordinanze in questione: cfr. nel n. 2).
Ora, su quest’ultimo punto (del miglioramento), si può anche discutere: un po’ in ragione delle difficoltà che, a livello di fattispecie concreta, può incontrare l’accertamento della raggiunta «stabilità temporale» del debito da conto[20]; sicuramente, perché in tal modo si viene a equiparare «stabilità» da fido e «stabilità» da extrafido, così ratificando un’operatività imprenditoriale (quella, appunto del fido di mero fatto) che in sé stessa non può dirsi corretta[21].
Il dato strutturale, però, rimane: e anche sul piano del diritto vivente, atteso l’orientamento inaugurato dalla sentenza di Cass., n. 277/2019 (cfr. sopra., n. 3.2.). Ed appare, in sé stesso, di non poco rilievo: quanto meno, per le due ragioni che seguono.
La prima è che mette definitivamente in chiaro – e anche nel diretto riflesso del diritto vivente – che la differenza tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie non si pone in punto di fattispecie, ma opera unicamente rispetto alla zona degli effetti (come sottolinea anche la sentenza di Cass. n. 277/2029, nel centro di p. 11). A cambiare, dunque, non è l’atto (che rimane pur sempre un pagamento), ma l’effetto che il contratto di conto connette in via ulteriore al versamento (e pagamento conseguente), come appunto dato dalla riutilizzabilità del fido connesso al conto.
La seconda ragione attiene in modo più diretto allo specifico tema oggetto delle presenti note. Sostanziandosi la riforma del 2005 nel disporre il transito dalla potenzialità di riutilizzo del fido all’effettiva riutilizzazione del medesimo, sembrerebbe ragionevole pensare che tra la situazione ante-riforma e la situazione post-riforma venga a correre una linea non già spezzata, bensì di continuità: e questo anche in punto di ripartizione degli oneri probatori. Non è fuor di luogo ricordare, allora, che, nella vigenza del regime precedente alla detta riforma, la giurisprudenza della Cassazione si era orientata nel senso di ritenere che l’allegazione, da parte della banca convenuta in revocatoria, dell’esistenza di un contratto di apertura di credito desse vita a un’eccezione in senso proprio, costituendo un fatto impeditivo all’individuazione di uno scoperto di conto, e gravasse la convenuta medesima dell’onere della relativa prova[22].
-Cassazione civile, Sez. I, 21 ottobre 2025, n. 28008. Pres. Ferro. Rel. Crolla
-Cassazione civile, Sez. I, 21 ottobre 2025, n. 28010. Pres. Ferro. Rel. Zulian
-Cassazione civile, Sez. I, 21 ottobre 2025, n. 28011. Pres. Ferro. Rel. Crolla
[1] La norma dell’art. 116, comma 3 lett. b. CCII limitandosi (peraltro, assai opportunamente) a eliminare il profilo della «consistenza» delle rimesse oggetto di revoca (per qualche cenno sul punto v. il n. 5). Meramente linguistico risulta, in effetti, il passaggio dalla precedente «esposizione debitoria del fallito» all’attuale «esposizione del debitore». La modifica è stata operata, in particolare, dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.
[2] Cfr., tra gli altri, D. Galletti, Le nuove esenzioni dalla revocatoria fallimentare, in Giur. comm., 2007, I, 163 ss., par. 2; M. Arato, La revocatoria delle rimesse bancarie nel «nuovo» art. 67 l. fall., Fallimento, 2006, p. 855; L. Gugliemucci, La riforma in via d’urgenza della legge fallimentare, Torino, 2005, p. 41; G. Tarzia, Le esenzioni (vecchie e nuove) dall’azione revocatoria fallimentare, Fallimento, 2005, p. 841.
[3] Le frasi trascritte nel testo si trovano in tutte e tre le ordinanze interlocutorie.
[4] Com’è noto, la distinzione in discorso viene utilizzata anche in relazione ad altri profili disciplinari attinente al conto corrente bancario. In via segnata, il riferimento va all’individuazione del dies a quo dell’azione di ripetizione delle rimesse indebitamente «percepite» dalla banca.
[5] Secondo l’avviso che, nell’attuale appare (Non esclusivo, ma sicuramente) dominante in letteratura. Cfr. da ultimoE. Pederzini Effetti degli atti pregiudizievoli ai creditori, in AA.VV., Crisi e insolvenza dopo il correttivo ter diretto da M. Irrera e S. Cerrato, Bologna 2024, **, p. 2209. Ulteriori rifermenti ad esempio in M.C. Di Martino, La nuova revocatoria concorsuale delle rimesse bancarie all’esito del d.lgs. n. 147/20: una modifica «consistente» e «durevole», Nuove legge civ. comm., 2022; in G. Federico, Consistenza e durevolezza della riduzione dell’esposizione debitoria nella revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario, in Fallimento, 2010, p. 604 ss.; in G. Falcone, Sulla revocatoria delle rimesse in conto corrente secondo l’orientamento interpretativo della Suprema Corte, Fallimento, 2019, p. 787 (anche per le indicazioni relative alla giurisprudenza di merito). Per una posizione contraria (e quindi confermativa della distinzione in discorso) v. G.B. Nardecchia, Le nuove esenzioni del terzo comma dell’art. 67 l. fall., Fallimento, 2009, p. 17.
[6] La frase più sensibile, che è reperito al riguardo, è la seguente: «nella relazione illustrativa al provvedimento legislativo che introduce la modifica in esame è precisato che l’istituto della revocatoria fallimentare viene rimodulato … introducendo nell’ordinamento una completa disciplina di esenzione della revocatoria» (p. 10). Si tratta, per la verità, di un passaggio del tutto marginale nel contesto motivazionale della sentenza e (sembrerebbe) pure generico, perché riferibile all’intero plesso delle «esenzioni» di cui al comma 3. D’altra parte, il passaggio appare non intende fare riferimento al tema della struttura sistematica della revocatoria fallimentare – e quindi appa posizione «interna» o «esterna» delle esenzioni -, quanto piuttosto al fine di evitare che situazioni meritevoli di tutela siano invece travolte dall’esercizio … strumentale delle azioni giudiziarie conseguenti all’accertata insolvenza del destinatario dei pagamenti».
Nel merito, comunque, la ‘opinione della «completa disciplina dell’esenzione» si manifesta, ove riferita al tema delle rimesse bancarie, errata: al riguardo v. quanto esposto infra, n. 4.2.
A completamento del rilievo di cui v. pure la prossima nota 13.
[7] Trib. Bergamo,28 aprile 2014, IlCaso.it
[8] Per il riscontro che la norma dell’art. 67, comma 2, legge fall. disciplina la revocatoria fallimentare degli «atti normali» v., per tutti, G. D’Attorre, Manuale di diritto della crisi e dell’insolvenza, Torino, 2021, p. 203.
Per il riscontro del rapporto (di eccezione a regola) tra il comma 3 lett. b) dell’art. 67 e il comma 2 di questa disposizione v. B. Meli, La revocatoria fallimentare: profili generali, in AA. VV. La riforma della legge fallimentare a cura di S. Ambrosini, Bologna, 2006, p. 123 ss.
[9] Peculiare - quanto, peraltro, pure sintomatica - al riguardo è la sentenza di Cass. 2 luglio 2012, n. 11054, che possiede, per così dire, una «doppia motivazione»: nel senso che la relazione depositata dal giudie relatore – che si limitava (correttamente) a rilevare che da un certo punto in poi il conto non aveva più avuto movimentazione, pur rimanendo astrattamente utilizzabile il fido – viene corretta in punto di argomentazione (non, però, di soluzione concreta) dal collegio, che ritiene di dovere sottolineare come si dovesse anche provare, al riguardo, anche «l’iniziativa della banca stessa, atta a trasformare le rimesse effettuate nell’ambito del fido in atto solutori).
[10] Questo passaggio non è sfuggito alla sentenza di Cass., n. 277/2019, di cui si è discorso nel precedente n. 3.2.
[11] Così M. Arato, op. cit., p. 855, nota 16. Nello stesso senso anche G. Cavalli, Considerazioni sulla revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario dopo la riforma dell’art. 67 legge fallimentare, Banca, borsa, tit. cred.,2006, I, p. 14; e, sembrerebbe, pure M.C. Di Martino, op. cit., p. 883.
[12] Così D. Galletti, op. loc. citt. (che altresì nota che «il supposto principio di irrevocabilità non ha infatti sede nel diritto concorsuale» - si è rilevato - «ma è caratteristico piuttosto di un sistema, quello del diritto civile, che sconosce l’esigenza di disincentivare la mera ricezione di vantaggi in capo al creditore: a questi è piuttosto precluso l’intrattenere con debitori rapporti che ne possano compromettere la garanzia patrimoniale»). Nella stessa direzione, tra gli altri, A. Nigro, Riforma della legge fallimentare e revocatoria delle rimesse in conto corrente, Dir. banca, 2005, p. 348; R. Amatore, Il nuovo regime normativo delle esenzioni nelle revocatorie, in Fallimento, 2014, p. 746.
[13] Non è forse inopportuno ribadire anche qui che la norma dell’art. 67 comma 3 lett. b) va intesa come eccezione non già, o tanto, al regime fallimentare dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, quanto invece al complessivo regime di revocatoria fallimentare degli «atti normali» che è dettato dall’art. 67 comma 2 (cfr. sopra, nel n. 3.3.).
Non ha nulla a che vedere con questa impostazione, di conseguenza, il rilievo formulato dalla sentenza di Cass., n. 277/2019 in (corretta) critica alla tesi adottata in specie dal Trib. Bergamo 28 aprile 2014 (sopra nota 7 e testo corrispondente), secondo cui la tesi basata «sul rapporto tra la regola della revocabilità dei pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili … e l’eccezione della non revocabilità delle rimesse bancarie … suppone nella formulazione della norma un rigore cartesiano che è smentito, nei fatti, dallo stesso legislatore».
[14] E infatti nessun argomento contrario potrebbe ritrarsi dall’incipit del comma 3 dell’art. 67 («non sono soggetti all’azione revocatoria …») posto che lo stesso è riferito in genere a tutte le eccezioni disposte da questa norma. Del resto, la disposizione del comma 3 è ben diversa - anche come base di impostazione - da quella del comma 4 della medesima norma (: «le disposizione di questo articolo non si applicano …»).
[15] È per contro indiscusso anche al livello del diritto vivente che la revoca delle rimesse supponga, anche con riguardo al tempo successivo alla riforma del 2005, la scientia decoctionis della banca (si vedano, a titolo di esempio, le controversie passate al vaglio rispettivamente da Cass., 25 settembre 2023, n. 27266 e da Cass., 2 gennaio 2026, n. 130).
[16] Cfr., tra gli altri, D. Galletti, op. cit., par. 4, M.C. Di Martino, op. cit., p. 888; G. Cavalli, La revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario, in AA. VV., La riforma della legge fallimentare, a cura di S. Ambrosini, Bologna, 2006, p. 157 ss.; G. Federico, op. cit., p. 606.
[17] Sulle diverse letture della «consistenza revocatoria», che sono state enucleate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, v., l’ampio resoconto di M.C. Di Martino, op. cit., p. 885 ss.
[18] Sul tema rinvio ai rilievi ampiamente esposti nel mio Versamenti in conto corrente e prescrizione dell’indebito, Contratti, 2011, p. 498 ss.
[19] Una simile impostazione traspare in modo netto, e significativo, nella motivazione sviluppata dalla più volte citata pronuncia di Cass., n. 277/2019 (cfr. spec. p. 11 s.). L’avvenuto passaggio, con la riforma del 2005, dal «formale» e al «concreto» è nitidamente colto dalla sentenza del Trib. Udine, 24 febbraio 2011, in Fallimento, 2011, p. 688. Per spunti in detta direzione, in dottrina, v. ad esempio G. Federico, op. loc. citt., A. Patti, Rimesse in conto corrente bancario: da una concezione atomistica ad una più realistica, Fallimento, 2011, p. 693 ss. In entrambi questi autori, altresì, la corretta precisazione che la nozione di «durevolezza», se rinvia all’idea di «stabilità» della riduzione, non implica affatto, per contro, quella di «definitività» della medesima.
[20] «La mancanza di precisi parametri quantitativi ha prodotto» - annota E. Pederzini, op. cit., p. 2210 – numerose letture discordanti» sui punti della consistenza e della durevolezza.
Posto tuttavia che le connotazioni della consistenza e della durevolezza si possono apprezzare solo a livello di specifico rapporto concreto, la previsione di astratti «parametri quantitativi» non sarebbe stato, a mio avviso, opportuno. Il fatto è, piuttosto, che un simile accertamento – appunto perché si ritaglia sulla singola fattispecie concreta e si sottrae a standardizzazioni preventive /e, volendo, anche consuntive) – può anche complicare non poco il lavoro del giudice.
[21] In effetti, il c.d. fido di fatto si distingue, secondo il compito che intende consegnarle la prassi delle imprese bancarie, dal fido da apertura sia per avere titolo non contrattuale, ma di «mera (e fattuale) tolleranza», sia perché viene conteggiato (nei numeri complessivi dell’agire d’impresa) in modo diverso e separato.
[22] Cfr., tra le più, Cass., 26 febbraio 1999, n. 1672 («secondo la distribuzione dell’onere probatorio sancita dall’art. 67, alla curatela fallimentare spetta la dimostrazione della sussistenza della rimessa, della sua effettuazione nel periodo “sospetto” e della scientia decoctionis da parte della banca, mentre quest’ultima ha l’onere di provare, onde escludere la natura “solutoria” … sia l’esistenza del contratto di apertura di credito, sia l’esatto ammontare dell’affidamento accordato al correntista»); Cass., 8 novembre 2007, n. 23393; Cass., 1 ottobre 2002, n. 14087(«la banca ha l’onere di provare la natura non solutoria del versamento»); Cass., 11 settembre 1998, n. 9318, Sul punto v. altresì Cass., 28 gennaio 2021, n. 1795 (per quanto relativa a una situazione non del tutto chiara, in quanto sembrerebbe che le rimesse siano cadute nel 2020, dopo, dunque, l’avvenuta riferma dell’art. 67).