Tribunale di Venezia, 02 febbraio 2026, n. 0. Pres. Campagnolo. Rel. Azzolini.
Nel concordato preventivo in continuità aziendale, ai fini dell’omologazione forzosa ex art. 112, comma 2, lett. d), CCII, può essere considerato rilevante il voto favorevole di classi composte da creditori privilegiati degradati, i quali, pur subendo per la parte incapiente il trattamento dei creditori chirografari, conservano la titolarità del diritto di prelazione.
La previsione secondo cui la quota residua del credito privilegiato incapiente è trattata come credito chirografario disciplina esclusivamente il trattamento del credito ai fini della distribuzione dell’attivo, senza determinare una degradazione ontologica del credito né un’equiparazione ai creditori chirografari originari.
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