, 10 luglio 2026, n. 0. .
Abstract:
Sommario:
Sommario: 1. Premessa; 2. La derelictio concorsuale non è una rinuncia alla proprietà; 3. L’intervento del terzo correttivo sulla disciplina dei beni non convenienti; 4. La stima ai fini dell’abbandono: funzione, necessità e limiti; 5. La stima è sufficiente? L’opportunità di una preventiva verifica del mercato; 6. L’esecuzione individuale sul bene abbandonato e la cancellazione della società debitrice; 6.1. La comunicazione ai creditori e la funzione dell’esecuzione individuale; 6.2. L’esecuzione deve essere promossa contro il debitore; 6.3. L’ammissione al passivo non sostituisce il titolo esecutivo; 6.4. Il coordinamento con la partecipazione al concorso; 6.5. La pendenza dell’esecuzione individuale e la cancellazione della società; 6.6. La cancellazione successiva al pignoramento; 6.7. La cancellazione anteriore al pignoramento; 6.8. La tempestività della comunicazione come condizione di effettività della tutela
1. Premessa
La liquidazione giudiziale non impone al curatore di realizzare ogni bene comunque presente nel patrimonio del debitore. Al contrario, una gestione efficiente dell’attivo richiede di concentrare le risorse della procedura sulle attività idonee a produrre un’utilità effettiva per i creditori, evitando che la conservazione o la vendita di cespiti privi di prospettive di realizzo si traduca in un aggravio di costi per la massa. In questa prospettiva, la facoltà di non acquisire o di non liquidare beni economicamente non convenienti non rappresenta una deviazione rispetto alla funzione della procedura, ma una manifestazione del principio di buona amministrazione dell’attivo. La liquidazione, infatti, non è un fine in sé, in quanto è strumentale alla soddisfazione dei creditori e deve essere abbandonata quando il suo svolgimento risulti manifestamente antieconomico.
La disciplina della cosiddetta derelictio pone tuttavia questioni che non si esauriscono nella constatazione della non convenienza. Occorre chiarire, anzitutto, che l’abbandono concorsuale non coincide con la rinuncia abdicativa alla proprietà; occorre poi stabilire quando la scelta possa essere compiuta, quali elementi conoscitivi debbano precederla, se la stima del bene sia sufficiente o debba essere accompagnata da una verifica del mercato e quali effetti produca l’abbandono sui creditori, soprattutto quando il debitore sia una società destinata alla cancellazione dal registro delle imprese.
Sono questi i profili esaminati nel presente contributo, muovendo dall’assetto risultante dal terzo correttivo al Codice della crisi e dalla recente giurisprudenza di legittimità in materia.
2. La derelictio concorsuale non è una rinuncia alla proprietà
L’espressione derelictio, ormai entrata nell’uso corrente per indicare la facoltà riconosciuta al curatore di non acquisire o di non liquidare determinati beni, può risultare fuorviante se intesa nel significato proprio del diritto civile. La rinuncia abdicativa operata dal proprietario e l'abbandono o rinuncia alla liquidazione operata dal gestore di una procedura di crisi operano su piani giuridici distinti e producono conseguenze radicalmente diverse.
La rinuncia abdicativa del soggetto in bonis è un negozio giuridico unilaterale e non recettizio che rappresenta la massima espressione del diritto del proprietario di disporre della cosa, facoltà accordata dall'art. 832 c.c.[1]. La sua funzione tipica è unicamente quella di dismettere il diritto, soddisfacendo l'interesse "negativo" del titolare a liberarsi della proprietà, senza che vi sia una finalità di tutela verso terzi[2].
Al contrario, l'abbandono dei beni non convenienti (c.d. derelictio) disciplinato dall'art. 213 del Codice della crisi è un atto endoconcorsuale di gestione dell'attivo patrimoniale[3]. Il curatore non esercita un diritto di proprietà assoluto, ma un potere gestorio finalizzato a uno scopo preciso e vincolato: non appesantire le operazioni di vendita con costi inutili, intervenendo esclusivamente quando la liquidazione risulti "manifestamente non conveniente" e, dunque, pregiudizievole per l'interesse della massa dei creditori[4].
L'istituto concorsuale non comporta, dunque, l’abbandono del diritto di proprietà e non deve essere confuso con la rinuncia abdicativa recentemente esaminata dalle Sezioni Unite.
Nella rinuncia abdicativa, l'atto di dismissione determina una situazione di "vacanza" del bene, alla quale consegue ex lege l’acquisto a titolo originario dello Stato ai sensi dell’art. 827 c.c.[5]. Nella derelictio concorsuale, invece, la rinuncia del curatore non trasforma il bene in una res nullius e non ne comporta il trasferimento allo Stato. L'effetto specifico e tipico di questa scelta è esclusivamente la fuoriuscita del bene dal perimetro della procedura e la sua restituzione nella piena disponibilità materiale e giuridica del debitore.
Nel caso dei beni immobili, la rinuncia deve essere compiuta in forma scritta e deve altresì essere trascritta. Alla perdita del diritto da parte del rinunciante consegue, per effetto dell’art. 827 c.c., l’acquisto a titolo originario dello Stato, determinato dalla situazione di vacanza del bene[6]. La rinuncia opera, dunque, sul piano sostanziale della titolarità dominicale: il bene esce definitivamente dal patrimonio del rinunciante, il quale cessa di esserne proprietario[7]. Del tutto diverso è il fenomeno disciplinato, nell’ambito della liquidazione giudiziale, dagli artt. 142, comma 3, e 213, comma 2, CCII. In questo caso, il curatore non dispone del diritto di proprietà del debitore e non manifesta, in sua sostituzione, una volontà abdicativa. Egli esercita un potere inerente alla delimitazione dell’attivo sottoposto all’esecuzione concorsuale, decidendo che un determinato bene non venga acquisito alla procedura oppure, se già acquisito, che non si proceda alla sua liquidazione, quando l’attività liquidatoria risulti manifestamente non conveniente[8].
La derelictio concorsuale incide, pertanto, non sull’appartenenza del bene, ma sulla sua destinazione all’esecuzione collettiva.
Il bene viene soltanto sottratto al vincolo concorsuale e rimesso nella piena disponibilità di quest’ultimo. Proprio per questa ragione l’art. 213, comma 2, CCII consente ai creditori di iniziare o proseguire su di esso azioni esecutive o cautelari individuali, in deroga al divieto stabilito dall’art. 150 CCII.
La Cassazione ha quindi precisato che l’effetto della derelictio, sia nel caso di mancata acquisizione sia in quello di rinuncia alla liquidazione di un bene già acquisito, consiste nella restituzione del bene alla disponibilità del debitore e nella sua conseguente riesposizione all’aggressione individuale dei creditori.
La diversità tra le due figure riguarda anche il soggetto e l’interesse in funzione dei quali la scelta viene compiuta. Nella rinuncia abdicativa è il proprietario che esercita una facoltà compresa nel contenuto del proprio diritto, perseguendo l’interesse personale a non essere più titolare del bene. Nella derelictio concorsuale il curatore, che non è proprietario dei beni compresi nella procedura, compie invece una scelta gestoria nell’interesse della massa: esclude dalla liquidazione un bene quando i costi necessari per conservarlo, regolarizzarlo o venderlo si prospettano superiori al presumibile ricavato, così evitando che la sua liquidazione riduca, anziché incrementare, le risorse destinate ai creditori.
La decisione non è dunque espressione dello ius disponendi del proprietario, ma del potere dell’organo concorsuale di circoscrivere il perimetro economicamente utile dell’esecuzione collettiva.
Anche il carattere eventualmente liberatorio delle due figure deve essere tenuto distinto. La rinuncia abdicativa può liberare il proprietario dagli obblighi che presuppongono la persistente titolarità del bene, ferme restando le responsabilità già sorte e gli obblighi che la legislazione speciale collega a una condotta pregressa. La derelictio concorsuale, invece, non estingue alcun diritto e non cancella alcuna obbligazione del debitore: determina soltanto la cessazione dell’amministrazione e della liquidazione concorsuale del bene. L’eventuale venir meno di obblighi gravanti sul curatore dipende dalla cessazione della relazione gestoria o materiale della procedura con il bene, non dalla perdita della proprietà, che resta in capo al debitore.
La stessa terminologia utilizzata per definire l’istituto concorsuale dovrebbe pertanto essere usata con cautela. Più che di abbandono del bene in senso civilistico, sarebbe corretto parlare di rinuncia alla sua acquisizione o alla sua liquidazione concorsuale. Il termine derelictio può essere conservato per comodità espositiva, purché sia chiaro che esso descrive una vicenda interna all’esecuzione collettiva e non un modo di estinzione della proprietà.
3. L’intervento del terzo correttivo sulla disciplina dei beni non convenienti
Il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha modificato l’art. 213 CCII[9] allo scopo di rendere più lineare la disciplina dei beni la cui acquisizione o liquidazione non risulti conveniente.
Come afferma la relazione illustrativa, l’intervento è diretto a dare «maggiore linearità e completezza» al procedimento e a creare un espresso raccordo con la facoltà generale di non acquisire i beni prevista dall’art. 142, comma 3, CCII. La stessa relazione precisa che tale facoltà può dipendere da esigenze che sorgano anche in un momento diverso da quello della redazione del programma di liquidazione[10].
Prima della modifica, l’art. 213, comma 2, prevedeva congiuntamente la possibilità di non acquisire all’attivo e quella di rinunciare a liquidare uno o più beni, sovrapponendosi, quanto alla prima fattispecie, alla previsione già contenuta nell’art. 142, comma 3. Il difetto di coordinamento poteva far dubitare che la rinuncia ad acquisire i beni già presenti nel patrimonio del debitore dovesse necessariamente essere esercitata nell’ambito del programma di liquidazione. La distinzione è ora più chiara.
L’art. 142, comma 3, disciplina la rinuncia all’acquisizione dei beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, quando i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo.
L’art. 213, comma 2, collocato nella disciplina del programma di liquidazione, contempla invece la rinuncia alla liquidazione di uno o più beni già acquisiti, quando l’attività diretta al loro realizzo appaia manifestamente non conveniente, facendo espressamente salvo quanto previsto dall’art. 142.
La modifica non consegna tuttavia all’interprete una scansione temporale rigida in quanto la rinuncia all’acquisizione può essere decisa già durante la ricognizione e l’inventariazione dei beni, quando la loro negatività economica sia immediatamente riconoscibile. Può essere esercitata successivamente per i beni che pervengano al debitore durante la procedura e, a nostro avviso, anche quando soltanto in un momento ulteriore emergano gli elementi necessari per stabilire che un bene non ancora acquisito non presenta alcuna utilità per la massa. L’art. 213 opera invece quando il bene sia già stato acquisito e sia la sua liquidazione a rivelarsi non conveniente[11].
Non è infatti sempre agevole formulare il giudizio di convenienza già in sede di inventario. Possono, infatti, essere necessarie stime, indagini sulla commerciabilità del bene, verifiche sugli oneri che lo gravano o valutazioni circa i costi necessari alla sua conservazione e vendita. La scelta non dipende quindi soltanto dalla fase formale nella quale si trova la procedura, ma dal momento in cui il curatore dispone di elementi sufficienti per formulare un giudizio attendibile.
La non convenienza può essere originaria, ma conoscibile soltanto successivamente, oppure propriamente sopravvenuta. Nel primo caso, la natura, le condizioni o gli oneri gravanti sul bene emergono soltanto dopo un’attività di ricognizione e di stima. Nel secondo, un bene inizialmente suscettibile di utile realizzo diviene non conveniente per effetto del deterioramento, dell’aumento dei costi di custodia, del venir meno del mercato o dell’insuccesso dei tentativi di vendita. L’art. 213, comma 2, contempla espressamente quest’ultima eventualità, presumendo manifestamente non conveniente la prosecuzione della liquidazione dopo sei esperimenti di vendita ai quali non abbia fatto seguito l’aggiudicazione, salvo che il giudice delegato autorizzi il curatore a continuare l’attività liquidatoria in presenza di giustificati motivi. I sei tentativi rimasti senza esito non rappresentano, tuttavia, il momento prima del quale la rinuncia sarebbe vietata. La disposizione introduce una presunzione di manifesta non convenienza, ma non impedisce che questa sia dimostrata prima, quando gli elementi già disponibili rendano inutili ulteriori esperimenti. Diversamente, la procedura sarebbe costretta a sostenere costi di pubblicità, custodia e vendita al solo fine di raggiungere il numero stabilito dalla legge, pur essendo già evidente l’assenza di ragionevoli prospettive di realizzo[12].
Neppure l’approvazione del programma di liquidazione cristallizza definitivamente la decisione di liquidare il bene. La convenienza deve permanere per tutta la durata dell’attività di realizzo. Quando la negatività economica sia già nota prima della predisposizione del programma, il bene non dovrebbe esservi incluso; quando emerga successivamente, il curatore potrà rinunciare alla liquidazione, raccordando la decisione, ove necessario, con il supplemento al programma previsto dall’art. 213, comma 6, per le sopravvenute esigenze. La scelta non ha quindi un momento processuale unico, ma deve essere compiuta quando la non convenienza diviene concretamente accertabile. Ciò non significa che il curatore possa rinviarla liberamente. Se il carattere negativo del bene è già sufficientemente dimostrato, la prosecuzione della custodia o delle operazioni di vendita produce proprio quei costi che gli artt. 142, comma 3, e 213, comma 2, intendono evitare.
Il momento corretto della decisione coincide, in definitiva, con quello nel quale il curatore dispone, o avrebbe dovuto disporre, di elementi idonei a formulare un giudizio attendibile. Una scelta prematura può privare i creditori di un’utilità non ancora adeguatamente esplorata; una scelta tardiva può consumare risorse in attività prive di ragionevoli prospettive. La distinzione introdotta dal correttivo impone dunque di verificare, in relazione al concreto sviluppo della procedura, se si stia ancora decidendo dell’acquisizione del bene oppure della prosecuzione della sua liquidazione[13].
4. La stima ai fini dell’abbandono: funzione, necessità e limiti
Se non vi sono dubbi sul fatto che la decisione di non acquisire o di non liquidare un bene richieda l’autorizzazione dell’organo competente della procedura, meno chiaro è se tale scelta debba essere necessariamente preceduta da una stima redatta da un esperto.
Gli artt. 142 e 213 CCII non prevedono espressamente questo adempimento, limitandosi a richiedere, rispettivamente, che i costi di acquisto e conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo e che l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente[14].
La questione è tutt’altro che marginale. L’abbandono può riguardare entità patrimoniali di valore considerevole e determina comunque l’esclusione del loro possibile realizzo dall’attivo destinato ai creditori. Il curatore deve quindi disporre degli elementi necessari per formulare la proposta e il comitato dei creditori (o il giudice delegato in loro sostituzione) deve essere posto in condizione di verificarne la convenienza, evitando che l’autorizzazione si risolva nella mera condivisione di un apprezzamento soggettivo. Occorre muovere, a questo riguardo, da una nozione funzionale dell’attività di liquidazione. Il compito del curatore non si esaurisce nella vendita dei beni materiali, ma comprende tutte le scelte che incidono sulla formazione dell’attivo e, quindi, sulla soddisfazione dei creditori. In questo senso sono liquidatorie, in un’accezione ampia ma adatta al contesto concorsuale, anche la decisione sulla sorte dei contratti pendenti, la riscossione o la cessione dei crediti, la transazione delle controversie e, per quanto qui interessa, la scelta se acquisire e liquidare un determinato valore patrimoniale oppure escluderlo dall’esecuzione collettiva[15].
Come lo sono le decisioni di subentrare o di sciogliersi da un contratto pendente di leasing o da un preliminare di vendita, anche la scelta di abbandonare determinati "beni" è dunque un atto di liquidazione perché contribuisce a determinare il risultato finale dell'attivo disponibile e può incidere in modo significativo sulla gestione dell’attività liquidatoria che deve ispirarsi a principi di economicità[16].
La derelictio costituisce una scelta liquidatoria di segno negativo: il curatore non decide come trasformare il bene in denaro, ma se il bene debba concorrere alla formazione dell’attivo distribuibile. Proprio perché l’effetto della decisione consiste nella rinuncia a ogni possibile utilità concorsuale, il giudizio non può essere meno informato di quello richiesto quando si procede alla vendita[17].
Il dato normativo più significativo è offerto dall’art. 216, comma 1, CCII, secondo il quale «i beni acquisiti all’attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore», potendo la stima essere omessa soltanto per i beni di modesto valore[18]. La disposizione non limita la stima ai beni che il curatore abbia già deciso di vendere, ma la riferisce, in termini generali, a tutti quelli acquisiti all’attivo. Soltanto il comma successivo disciplina le vendite e gli altri atti di liquidazione, confermando che la stima non è esclusivamente un adempimento preparatorio alla vendita, ma costituisce anzitutto uno strumento di conoscenza del patrimonio affidato alla procedura.
Ne consegue che, quando il bene sia stato acquisito e non abbia modesto valore, la stima deve precedere anche la decisione di rinunciare alla sua liquidazione.
Il curatore non potrebbe ometterla sul presupposto che il bene non verrà venduto, perché proprio la stima deve consentire di stabilire se la vendita sia o meno conveniente. Ragionare diversamente condurrebbe a una conclusione circolare: il bene non verrebbe stimato perché destinato all’abbandono, mentre la decisione di abbandonarlo sarebbe adottata senza averne previamente accertato il valore.
La conclusione è coerente con il contenuto del giudizio richiesto dall’art. 213, comma 2. La manifesta non convenienza non costituisce una qualità assoluta del bene, ma il risultato del confronto tra il presumibile valore di realizzo e i costi necessari per conservarlo e liquidarlo.
La Cassazione ha infatti ricondotto l’antieconomicità alle ipotesi in cui i costi della custodia, della messa in regola o della vendita superino il valore ricavabile dal bene, individuando in tale confronto il dato che giustifica la dismissione nell’interesse dei creditori[19].
La stima non esaurisce, naturalmente, il giudizio di convenienza. All’esperto compete la valutazione del bene; al curatore spetta considerare, oltre a essa, i costi, i tempi, i rischi e le concrete prospettive della liquidazione; il comitato dei creditori è infine chiamato ad autorizzare la scelta. Le rispettive funzioni non devono essere confuse: la decisione appartiene agli organi della procedura, ma il dato relativo al valore del bene, quando questo non sia modesto, non può essere rimesso alla sola valutazione del curatore. La vicenda esaminata da Cass., 13 maggio 2026, n. 13993, pur non affrontando espressamente la questione dell’obbligatorietà della stima, offre una significativa conferma del metodo. In quel caso la manifesta non convenienza risultava dalla relazione dello stimatore nominato ai sensi dell’art. 195, comma 2, CCII, il quale aveva determinato in euro 52.900 il presumibile valore di realizzo e in euro 280.000 i soli costi di smaltimento, ai quali si aggiungevano quelli di bonifica. Il giudizio di abbandono era dunque fondato non su una generica opinione del curatore, ma su un confronto tra grandezze economiche oggettivamente accertate.
Più delicato è il caso della rinuncia all’acquisizione prevista dall’art. 142, comma 3, poiché l’art. 216 si riferisce testualmente ai beni già acquisiti all’attivo. La differenza temporale non sembra tuttavia giustificare una diversa affidabilità dell’istruttoria. Anche la rinuncia all’acquisizione presuppone infatti il confronto tra i costi di acquisto e conservazione e il presumibile valore di realizzo. Se il bene non è di modesto valore, quest’ultimo dato non può ragionevolmente essere determinato dal solo curatore per il semplice fatto che la scelta sia compiuta prima dell’acquisizione.
Diversamente, il momento nel quale viene esercitata la scelta finirebbe per determinare il livello delle garanzie: il medesimo bene dovrebbe essere stimato se prima acquisito e poi abbandonato, mentre potrebbe essere escluso dall’attivo senza valutazione indipendente qualora il curatore anticipasse la scelta alla fase dell’inventario.
Sembra quindi preferibile distinguere le due ipotesi. Quando il bene sia già stato acquisito all’attivo e non abbia modesto valore, la stima deve precedere anche la decisione di rinunciare alla sua liquidazione, in applicazione dell’art. 216, comma 1, CCII. Più delicata è la rinuncia all’acquisizione prevista dall’art. 142, comma 3, poiché manca una disposizione espressa corrispondente. La necessità di formulare un giudizio attendibile sul presumibile valore di realizzo rende tuttavia normalmente opportuna e, per i beni di valore non modesto o di incerta valutazione, tendenzialmente necessaria una stima indipendente. Essa può essere omessa quando la manifesta negatività economica risulti già da elementi tecnici oggettivi e sufficienti, tali da rendere superflua o sproporzionata un’ulteriore valutazione. In ogni caso, la decisione deve essere sorretta da un’istruttoria adeguata e documentata, idonea a consentire agli organi della procedura di verificare le ragioni dell’abbandono.
5. La stima è sufficiente? L’opportunità di una preventiva verifica del mercato.
Una volta riconosciuto che la decisione di abbandono deve essere sorretta dalla stima del bene, resta da domandarsi se tale valutazione sia sempre sufficiente per affermare la non convenienza della sua acquisizione o liquidazione.
Gli artt. 142 e 213 CCII non impongono al curatore, prima di chiedere l’autorizzazione all’abbandono, di interpellare il mercato o di effettuare un tentativo di vendita. Il primo si limita a richiedere che i costi di acquisto e conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo; il secondo richiede che l’attività liquidatoria appaia manifestamente non conveniente.
Il silenzio della legge non esclude, tuttavia, che una preventiva verifica del mercato possa rappresentare, in determinate situazioni, una misura prudenziale opportuna.
La stima è infatti una valutazione tecnica e necessariamente prognostica: individua il valore presumibile del bene sulla base delle sue caratteristiche, delle condizioni del mercato e dei criteri adottati dall’esperto, ma non può escludere che un determinato soggetto attribuisca a quel bene un’utilità particolare, non interamente percepibile dall’estimatore. Un macchinario ormai obsoleto per la generalità degli operatori può, ad esempio, avere valore per chi utilizzi ancora la medesima linea produttiva; un’attrezzatura priva di mercato autonomo può risultare utile come fonte di ricambi; un bene collocato in una determinata area può assumere un valore particolare per un’impresa vicina; un diritto o una posizione contrattuale possono presentare utilità sinergiche per uno specifico interessato. Si tratta di ragioni che non rendono errata la stima, ma dimostrano che il valore attribuito dal mercato può dipendere anche dalla particolare posizione del singolo acquirente.
La distinzione tra valutazione estimativa e risultato del mercato è del resto nota nella liquidazione coattiva. La stima costituisce il punto di partenza della procedura, mentre il prezzo concretamente ricavabile è il risultato della competizione tra gli interessati[20].
Anche la Cassazione[21] e la giurisprudenza di merito[22] hanno chiarito che il valore di mercato non coincide con il ricavato conseguibile nella liquidazione, ma rappresenta soltanto un termine di riferimento per determinarlo.
Se dunque la stima consiglia l’abbandono, ma il bene non è mai stato esposto al mercato, può essere prudente che il curatore verifichi rapidamente se esistano soggetti disposti ad acquistarlo a condizioni idonee a produrre un’utilità netta per la procedura. La verifica non dovrebbe necessariamente assumere la forma di un esperimento di vendita completo, con i relativi costi, termini e adempimenti. Potrebbe consistere in un avviso esplorativo, adeguatamente pubblicizzato e rivolto anche agli operatori del settore, mediante il quale siano raccolte manifestazioni di interesse o proposte indicative entro un termine breve. Questa consultazione non sarebbe diretta a concludere immediatamente la vendita, ma a verificare il presupposto economico dell’abbandono. Qualora emergesse un interesse serio, il curatore dovrebbe poi procedere alla liquidazione nel rispetto del programma e delle modalità competitive previste dall’art. 216 CCII, che impone adeguate forme di pubblicità e la massima informazione e partecipazione degli interessati. È quindi opportuno che l’avviso esplorativo sia espressamente qualificato come non vincolante e che l’eventuale trasferimento sia subordinato alle autorizzazioni e alla successiva procedura competitiva[23].
La consultazione del mercato assolve una funzione diversa da quella della stima. L’esperto determina il presumibile valore del bene secondo criteri tecnici; il mercato rivela se esista, in concreto, qualcuno disposto a sostenere il costo dell’acquisto. La prima risponde alla domanda “quale ricavo può essere ragionevolmente stimato sulla base dei dati disponibili?”; la seconda verifica se esista in concreto un soggetto disposto ad acquistare il bene e a quali condizioni; la seconda alla domanda «esiste un soggetto disposto ad acquistarlo e a quali condizioni?». Le due verifiche non sono alternative, ma possono completarsi.
La stessa disciplina dell’art. 213, comma 2, attribuisce rilievo alla risposta del mercato, presumendo manifestamente non conveniente la prosecuzione della liquidazione dopo sei esperimenti di vendita ai quali non abbia fatto seguito l’aggiudicazione[24]. La norma dimostra che l’assenza di interesse manifestata attraverso le vendite costituisce un elemento particolarmente significativo per accertare la non convenienza. Quando più tentativi siano già rimasti deserti, non vi sarebbe normalmente ragione di procedere a un ulteriore interpello: il mercato si è già espresso, purché le vendite siano state precedute da una pubblicità adeguata[25].
La dottrina, a questo riguardo, ha sottolineato la responsabilità gestoria del curatore nella scelta dei mezzi di promozione e la necessità di un proper marketing idoneo ad avvicinare i prezzi ai valori esprimibili dal mercato[26].
Non sembra tuttavia possibile elevare l’interpello del mercato a requisito generale di validità dell’abbandono. Esso potrebbe inoltre risultare inutile o persino contrario all’interesse dei creditori quando i costi inevitabili siano enormemente superiori a qualsiasi valore ragionevolmente ipotizzabile, quando il bene sia deperibile, quando occorra decidere con particolare urgenza oppure quando i costi della pubblicizzazione siano sproporzionati rispetto alla possibile utilità. La scelta deve dunque rispettare un criterio di proporzionalità. Quanto maggiore è il valore potenziale del bene, quanto più incerta è la stima e quanto più limitati sono i costi dell’interpello, tanto più appare opportuno consultare il mercato prima dell’abbandono. Al contrario, quando la negatività economica sia macroscopica e non dipenda dall’incertezza sulla presenza di possibili acquirenti, la verifica può essere ragionevolmente omessa.
D’altra parte, l’assenza di manifestazioni di interesse non costituisce, a sua volta, una prova assoluta della mancanza di valore, ma rafforza sensibilmente il giudizio di manifesta non convenienza. Per converso, la presentazione di una proposta seria, soprattutto quando l’offerente sia disposto a sostenere costi di asporto, trasporto o regolarizzazione che altrimenti graverebbero sulla procedura può modificare radicalmente il confronto economico posto alla base della scelta.
Si può quindi concludere che la preventiva consultazione del mercato, pur non essendo imposta dalla legge, costituisce una buona pratica ogni volta che il bene non sia già stato adeguatamente esposto alla vendita e non possa escludersi che esso presenti un valore particolare per uno o più operatori.
6. L’esecuzione individuale sul bene abbandonato e la cancellazione della società debitrice
6.1. La comunicazione ai creditori e la funzione dell’esecuzione individuale
L’art. 213, comma 2, CCII non si limita a stabilire che il bene abbandonato viene rimesso nella disponibilità del debitore. La disposizione impone al curatore di comunicare la decisione ai creditori e riconosce loro, in deroga al divieto previsto dall’art. 150 CCII, la possibilità di iniziare azioni esecutive o cautelari su quello specifico bene. Per i beni immobili e mobili registrati, l’istanza del curatore e la relativa autorizzazione devono inoltre essere notificate agli uffici competenti, affinché l’abbandono sia annotato nei pubblici registri. La comunicazione non assolve, quindi, una funzione meramente informativa. Essa serve a rendere effettiva la sostituzione dell’esecuzione individuale all’esecuzione collettiva: il bene non sarà più amministrato e liquidato dal curatore nell’interesse indistinto della massa, ma potrà essere aggredito dal singolo creditore che ritenga conveniente assumere l’iniziativa, anticipandone i costi e sopportandone i rischi.
La deroga riguarda però soltanto il divieto concorsuale di iniziare azioni esecutive, non modifica le regole ordinarie dell’espropriazione forzata e non attribuisce al creditore alcun diritto di prelazione per il solo fatto di avere assunto l’iniziativa. Il creditore dovrà pertanto procedere nelle forme previste dal codice di procedura civile e il ricavato sarà distribuito secondo le cause legittime di prelazione operanti sul bene.
6.2. L’esecuzione deve essere promossa contro il debitore
Come si è visto, l’abbandono del bene determina soltanto l’esclusione del bene dall’esecuzione collettiva e la sua restituzione alla disponibilità del debitore. Ne consegue che l’esecuzione individuale deve essere promossa nei confronti di quest’ultimo e non della procedura o del curatore. La legittimazione sostitutiva attribuita al curatore dall’art. 143 CCII riguarda, infatti, i rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione giudiziale. Con riferimento all’aggressione del bene abbandonato, viene meno la ragione della sostituzione processuale del curatore, poiché il bene non è più compreso nel perimetro dell’esecuzione collettiva[27].
Se il debitore è una società ancora iscritta nel registro delle imprese, il titolo esecutivo, il precetto e il pignoramento dovranno quindi essere rivolti contro la società, in persona del soggetto al quale spetta la rappresentanza.
L’apertura della liquidazione giudiziale non impedisce questa specifica azione, perché la deroga contenuta nell’art. 213 riguarda proprio i beni che, per effetto dell’abbandono, non sono più compresi nella gestione concorsuale.
Il creditore dovrà quindi pignorare il bene secondo la sua natura. Se si tratta di un immobile, sarà necessario notificare e trascrivere il pignoramento; se si tratta di un bene mobile registrato, dovranno essere osservate le corrispondenti formalità; se il bene mobile si trova nella disponibilità del debitore o di un terzo, dovrà essere utilizzata la forma di espropriazione adeguata alla situazione concreta. L’annotazione dell’abbandono nei pubblici registri, ove prevista, consente di rendere riconoscibile ai terzi la cessazione della destinazione concorsuale del bene.
6.3. L’ammissione al passivo non sostituisce il titolo esecutivo
La possibilità di procedere all’espropriazione individuale presuppone che il creditore disponga di un titolo esecutivo contro il debitore. L’art. 213, invero, deroga all’art. 150 CCII, ma non deroga all’art. 474 c.p.c.[28] La precisazione è rilevante perché la semplice ammissione al passivo non sembra consentire, da sola, l’avvio dell’espropriazione. Ai sensi dell’art. 204, comma 5, CCII, il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni sulle relative impugnazioni, limitatamente all’accertamento dei crediti, producono effetti soltanto ai fini del concorso. L’accertamento endoconcorsuale non si trasforma quindi automaticamente in un titolo da utilizzare contro il debitore nell’esecuzione individuale.
La disciplina produce così un effetto non privo di difficoltà pratiche. Il curatore comunica l’abbandono a tutti i creditori, ma soltanto quelli già muniti di un titolo esecutivo possono procedere immediatamente al pignoramento. L’immediata utilizzabilità della facoltà esecutiva è quindi certa per il creditore già munito di titolo. Più dubbia è la posizione del creditore che ne sia privo. L’art. 213 consente espressamente l’azione cautelare, ma non chiarisce se la deroga al concorso si estenda anche all’azione di cognizione necessaria per ottenere un titolo contro il debitore. La soluzione affermativa può essere sostenuta in ragione dell’esigenza di rendere effettiva la tutela individuale, ma incontra il dato testuale di una deroga limitata alle azioni esecutive e cautelari e la persistente natura concorsuale del credito.
Resta ferma la possibilità, espressamente contemplata dall’art. 213, di promuovere anche un’azione cautelare, la quale può rivelarsi opportuna quando il creditore non disponga ancora di un titolo esecutivo e vi sia il rischio che, nelle more del giudizio di cognizione, il bene venga alienato, disperso o ulteriormente deteriorato.
6.4. Il coordinamento con la partecipazione al concorso
Il creditore che promuove l’esecuzione individuale non perde, per ciò solo, la qualità di creditore concorsuale. Egli può continuare a partecipare ai riparti per la parte del credito rimasta insoddisfatta, ma non può evidentemente ottenere un duplice pagamento. Le somme ricavate dall’esecuzione individuale dovranno quindi essere imputate al credito ammesso al passivo. Ne deriva l’esigenza che il curatore sia informato dell’avvio, dello svolgimento e dell’esito dell’espropriazione, così da poter aggiornare la posizione del creditore ai fini dei successivi riparti. L’art. 213 non disciplina espressamente questo flusso informativo. Sarebbe tuttavia opportuno che la comunicazione dell’abbandono contenesse l’invito ai creditori a rendere nota alla procedura l’eventuale iniziativa esecutiva e le somme ottenute. Ciò consentirebbe anche al curatore di conoscere la sorte concreta del bene e di verificare la validità della scelta operata.
6.5. La pendenza dell’esecuzione individuale e la cancellazione della società
La questione diviene più complessa quando il debitore sia una società e la procedura si avvicini alla chiusura.
Nei casi di chiusura per compiuta ripartizione finale o per accertata impossibilità di soddisfare anche parzialmente i creditori e i costi della procedura, l’art. 233, comma 2, CCII impone al curatore di chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, fatto salvo quanto previsto dall’art. 234[29]. Quest’ultima disposizione permette di chiudere la liquidazione giudiziale senza cancellare immediatamente la società quando siano ancora pendenti giudizi o procedimenti esecutivi rispetto ai quali il curatore conserva la legittimazione processuale, o procedimenti diretti ad attuare decisioni favorevoli alla procedura. La cancellazione è differita sino alla loro conclusione e all’effettuazione degli eventuali riparti supplementari[30].
L’esecuzione individuale promossa da un creditore sul bene abbandonato non sembra però rientrare in questa previsione. Il curatore non ne è parte, non conserva alcuna legittimazione in relazione al bene e l’eventuale ricavato non è destinato a un riparto supplementare della procedura, ma alla distribuzione nell’esecuzione individuale. La sua pendenza non costituisce pertanto, almeno secondo il tenore dell’art. 234, una causa di differimento della cancellazione.
Una diversa esigenza è stata tuttavia avvertita nella prassi formatasi nella vigenza della legge fallimentare. Una circolare del Tribunale di Savona[31] ha ritenuto inopportuna la cancellazione della società quando residuino beni immobili abbandonati, in considerazione delle difficoltà civilistiche, fiscali ed esecutive che possono derivarne, raccomandando altresì che la comunicazione ai creditori sia effettuata tempestivamente, così da consentire loro di valutare l’esercizio delle iniziative individuali. Tale indicazione, pur essendo anteriore al Codice della crisi, pone in evidenza un’esigenza tuttora attuale: la facoltà riconosciuta ai creditori dall’art. 213 non dovrebbe essere resa più complessa o meno effettiva dalla cancellazione della società immediatamente successiva all’abbandono.
L’esigenza pratica così evidenziata non sembra tuttavia trovare, nella disciplina vigente, una base normativa sufficiente per differire la cancellazione. Gli artt. 233 e 234 collegano infatti il mantenimento dell’iscrizione della società alla pendenza di giudizi o procedimenti rispetto ai quali il curatore conservi la legittimazione processuale, o che siano diretti ad attuare decisioni favorevoli alla procedura. Tali condizioni non ricorrono nell’esecuzione promossa dal singolo creditore sul bene abbandonato, alla quale il curatore è estraneo e il cui ricavato non è destinato alla massa.
Si determina così una possibile interferenza tra due discipline: l’art. 213 consente al creditore di agire sul bene tornato nella disponibilità della società, mentre l’art. 233 può condurre, poco dopo, alla cancellazione e all’estinzione della stessa. Il Codice riconosce dunque l’iniziativa individuale, ma non ne coordina espressamente l’esercizio con la possibile cessazione del soggetto contro il quale essa deve essere promossa..
Si determina così una possibile interferenza tra due discipline: l’art. 213 consente al creditore di agire sul bene tornato nella disponibilità della società, mentre l’art. 233 può condurre, poco dopo, alla cancellazione e all’estinzione della stessa società.
Il codice riconosce l’iniziativa individuale, ma non coordina espressamente il suo esercizio con la cessazione del soggetto contro il quale essa deve essere promossa.
6.6. La cancellazione successiva al pignoramento
Se il pignoramento è già stato eseguito prima della cancellazione, il bene è stato validamente assoggettato al vincolo esecutivo quando la società era ancora esistente.
La successiva estinzione della società non dovrebbe comportare l’arresto automatico dell’esecuzione. La Cassazione ha infatti affermato che al processo esecutivo non si applica l’istituto dell’interruzione, poiché esso non è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa, ma a realizzare un diritto già consacrato nel titolo esecutivo. Il pignoramento già compiuto conserva pertanto la propria efficacia e il processo può proseguire. La cancellazione produce tuttavia una successione nella posizione sostanziale già appartenente alla società: i soci subentrano nei debiti ancora insoddisfatti, nei limiti propri del tipo sociale e di quanto ricevuto, e nei beni e diritti residui non liquidati. Gli ex soci diventano quindi i soggetti ai quali fanno capo tanto la posizione debitoria quanto la titolarità del bene già pignorato[32].
La cancellazione non determina l’interruzione del processo esecutivo né richiede, secondo l’orientamento prevalente, una formale riassunzione; gli atti successivi dovranno tuttavia tenere conto del subentro dei soci, mentre gli eventuali giudizi di opposizione restano soggetti alle regole proprie del processo di cognizione[33].
6.7. La cancellazione anteriore al pignoramento
Più problematica è l’ipotesi in cui la società venga cancellata prima che il creditore abbia eseguito il pignoramento.
La società estinta non può più essere destinataria di una nuova azione esecutiva. Il bene abbandonato, rimasto di sua proprietà sino alla cancellazione, si trasferisce ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite per i beni e i diritti non compresi nella liquidazione della società estinta[34].
L’esecuzione dovrà pertanto essere promossa nei confronti degli ex soci, divenuti successori della società e contitolari del bene. Non potrebbe essere rivolta contro il curatore, la cui gestione è cessata, né contro il precedente rappresentante della società in quanto tale.
Resta il problema dell’utilizzabilità, contro gli ex soci, del titolo esecutivo formatosi nei confronti della società. La Corte di cassazione ha affermato che, quando la cancellazione intervenga dopo la formazione del titolo, questo conserva efficacia contro i soci successori ai sensi dell’art. 477 c.p.c., entro i limiti della loro responsabilità[35].
6.8. La tempestività della comunicazione come condizione di effettività della tutela
Da queste considerazioni emerge l’importanza del momento nel quale il curatore comunica l’abbandono.
La legge non stabilisce un termine minimo tra la comunicazione ai creditori e la chiusura della procedura, né impone di sospendere la cancellazione per consentire ai creditori di iniziare l’esecuzione. Tuttavia, una comunicazione inviata quando la cancellazione della società sia ormai imminente rischia di rendere molto più difficile l’esercizio della facoltà riconosciuta dall’art. 213. Il creditore deve infatti verificare il proprio titolo, notificare eventualmente il precetto, individuare con esattezza il bene, valutarne la concreta aggredibilità e compiere il pignoramento. Se nel frattempo la società viene cancellata, egli dovrà rivolgere l’iniziativa contro gli ex soci, individuarli, accertare la titolarità del bene trasferito e affrontare le ulteriori questioni relative all’efficacia del titolo e ai limiti della loro responsabilità.
Pur in assenza di un espresso termine dilatorio, sembra quindi coerente con la funzione dell’art. 213 che la comunicazione venga effettuata immediatamente dopo l’autorizzazione e con un anticipo ragionevole rispetto alla chiusura e alla cancellazione della società. La comunicazione dovrebbe indicare con precisione il bene, la sua ubicazione, le formalità pubblicitarie eseguite e, quando già prevedibile, l’imminente chiusura della procedura.
La tempestività non costituisce un requisito formale dell’abbandono, ma incide sull’effettività della tutela riconosciuta ai creditori.
Il problema mostra, in definitiva, che gli effetti della derelictio non si esauriscono nella restituzione del bene al debitore. L’abbandono apre una fase ulteriore, rimessa all’iniziativa dei creditori, il cui concreto svolgimento dipende dalla persistenza del debitore come soggetto giuridico. Nel caso delle società, il mancato coordinamento tra la comunicazione prevista dall’art. 213 e la cancellazione imposta dall’art. 233 rivela un difetto di coordinamento della disciplina: il creditore può agire agevolmente finché la società esiste; dopo la cancellazione, il diritto di procedere permane, ma deve essere esercitato nei confronti dei soci successori e in un quadro processuale sensibilmente più complesso.
(*) L'articolo riprende ed approfondisce alcuni dei contenuti della relazione "Il realizzo dell’attivo: l’assenza di concrete prospettive di recupero e le possibili soluzioni applicative” tenuta dall'Autore il 9 marzo 2023 nell'ambito del Workshop “Riforme normative e innovazione tecnologica: prospettive per le procedure di liquidazione coatta amministrativa”, organizzato dalla Unità di risoluzione e gestione delle crisi della Banca d'Italia (https://www.bancaditalia.it/media/agenda/2023-03-09_workshop-su-riforme-normative-e-innovazione-tecnologica-prospettive-per-le-procedure-di-liquidazione-coatta-amministrativa/).
[1] Cass., Sez. Un. civ., 11 agosto 2025, n. 23093 sul punto ha affermato il seguente principio di diritto: "La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 cod. civ., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹‹trova causa››, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un ‹‹altro contraente››".
[2] Cass., Sez. Un. civ., 11 agosto 2025, cit., sul punto ha affermato il seguente principio di diritto: "Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall’art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale». Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.". In dottrina, con specifico riferimento alla ammissibilità della rinuncia abdicativa: Macioce, Rinuncia (dir. priv.), in Enc. dir., XL, 1989, Milano, p. 923; Coviello, Manuale di diritto civile. Parte generale, Milano, 1929, p. 324; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, p. 218; Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt. Vassalli, XV, t. 2, Torino, 1960, p. 299.
[3] Cass., Sez. I civ, 13 maggio 2026, n. 13993.
[4] Cass., Sez. I civ, 13 maggio 2026, cit. Sulla rinuncia alla liquidazione dei beni in sede concorsuale: A. Camilletti, La rinuncia alla liquidazione dei beni: dal fallimento alla liquidazione giudiziale del codice della crisi, in Alatalex, 12 aprile 2024; R. Della Santina, La derelizione dei beni nelle procedure concorsuali e gli obblighi di ripristino ambientale, in IL CASO.it, 8 settembre 2021; V. Giorgi, Rinuncia all'acquisizione e siti contaminati: derelizione dei beni o 'abbandono' … dei creditori?, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2019, fasc. 1; P.D. Beltrami, Le novità in tema di programma di liquidazione nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ivi, 2023, fasc. 3-4; G. Capobianco, Costi ambientali e procedura fallimentare, tra interessi collettivi e tutela creditoria, ivi, 2021, fasc. 5; M. Fabiani, S. Cammarata, Tutela dei creditori vs. tutela dell’ambiente nella liquidazione giudiziale, in Diritto della crisi, 25 luglio 2023.
[5] Cass., Sez. Un. civ., 11 agosto 2025, n. 23093, cit., ove si precisa che, nell'ipotesi di beni immobili, per il prodursi dell'effetto abdicativo non basta il comportamento materiale dell'abbandono (sia pur accompagnato dall'animus dereliquendi), ma occorre il compimento di un atto dispositivo in ragione dei vincoli formali prescritti dagli artt. 1350, n. 5, e 2643, n. 5, c.c.
[6] Il quadro normativo delineato dalle Sezioni Unite è stato successivamente integrato dall’art. 1, comma 731, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in vigore dal 1° gennaio 2026, il quale ha introdotto un ulteriore requisito di validità dell’atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, stabilendone la nullità qualora non sia allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla normativa vigente, compresa quella urbanistica, ambientale e sismica. La disposizione riguarda esclusivamente l’atto con il quale il proprietario dismette il proprio diritto e non si applica alla rinuncia del curatore all’acquisizione o alla liquidazione di un bene, che non incide sulla titolarità della proprietà, ma determina soltanto la sua sottrazione all’esecuzione concorsuale e la restituzione alla disponibilità del debitore.
[7] Così hanno ricostruito l’istituto le Sezioni Unite con la sentenza 11 agosto 2025, n. 23093, cit.
[8] Cass., Sez. I civ, 3 luglio 2019, n. 17835, principalmente con riferimento alla natura e impugnazione del provvedimento di abbandono dei beni. In dottrina L. Panzani, Natura del provvedimento di autorizzazione alla derelictio e sua ricorribilità per cassazione ex art. 111 cost., in Il Fallimento, 2024, fasc. 11. Per un'ampia e approfondita disanima di questo tema si veda De Matteis, requisitoria del Procuratore nel giudizio di Cassazione r.g. n. 13985/2024 (https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/34455) definito con la decisione 13 maggio 2026, n. 13993, cit.
[9] Il "Terzo Correttivo" del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) è il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 settembre, il decreto è entrato in vigore il 28 settembre 2024, introducendo importanti semplificazioni e adeguamenti normativi per le procedure di risanamento.
[10] Il testo della relazione illustrativa al d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 è reperibile a questo indirizzo: https://ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it/Documento/536
[11] Analoghe considerazioni ma con riferimento alla disciplina previgente le troviamo in R. Della Santina, La derelizione dei beni nelle procedure concorsuali e gli obblighi di ripristino ambientale, cit.
[12] P. Barisone, Beni immobili rinunciati e chiusura della procedura concorsuale: adempimenti del curatore, 15 aprile 2025, ECNEWS, ove si afferma che la norma non impone al curatore di compiere sempre sei tentativi prima dell’abbandono; pone invece una presunzione semplice, superabile quando il curatore prospetti ragioni per proseguire; P. D'Adamo, La liquidazione giudiziale tra disciplina attuale e riforme, in biblioteca.fondazionenotariato.it, il quale colloca l’art. 213, comma 2, nel più ampio principio di economia processuale e lo collega agli artt. 591 c.p.c. e 164-bis disp. att. c.p.c. e afferma che dopo reiterati tentativi deserti non si può proseguire con un “accanimento terapeutico” della liquidazione.Sul punto anche Giuffrè, Codici commentati, sub art. 213 CCII, secondo cui l’esito negativo di sei esperimenti di vendita fa presumere l’assenza di ricettività del mercato e la manifesta non convenienza della prosecuzione della liquidazione; Trib. Oristano, Circolare sulle vendite nelle procedure di liquidazione giudiziale, 21 novembre 2024; Trib. Locri, Circolare sulla chiusura dei fallimenti pendenti oltre il termine ex lege Pinto, reperibile sul sito del Tribunale.
[13] Cass., Sez. I civ, 13 maggio 2026, n. 13993, cit. della quale è opportuno riportare il principio di diritto enunciato: "il potere riconosciuto al curatore dall’art 213, comma 2, codice della crisi, di non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, è esercitabile esclusivamente previo giudizio di manifesta non convenienza dell’attività di liquidazione, non incontrando limiti qualunque siano la natura e le caratteristiche dei beni interessati".
[14] Cfr. artt. 142, comma 3, e 213, comma 2, CCII, che subordinano rispettivamente la rinuncia all’acquisizione e la rinuncia alla liquidazione all’autorizzazione del comitato dei creditori, senza prevedere espressamente la previa stima del bene; v. altresì art. 195, comma 2, CCII, secondo cui il curatore, in sede di inventario, nomina uno stimatore «quando occorre».
[15] In questa prospettiva depone il contenuto del programma di liquidazione, che ai sensi dell’art. 213, comma 3, CCII non riguarda soltanto le vendite, ma anche la riscossione dei crediti, le azioni giudiziali e il subentro nelle liti pendenti, con indicazione dei relativi costi e tempi di realizzo.
[16] L. Panzani, Le liquidazioni e le vendite nel Codice della crisi: caratteristiche e ragionevole durata delle procedure, in Il fallimento. n. 10/2023, p. 1165
[17] Cass., civ. sez. I, 13 maggio 2026, n. 13993, cit. osserva che la scelta di derelictio risponde all’esigenza di non appesantire la procedura con operazioni inutili, defatiganti e costose, così da destinare tempi e risorse ad attività di maggiore beneficio per i creditori.
[18] Art. 216 - Modalità della liquidazione -: "1. I beni acquisiti all'attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell'articolo 129, comma 2. […] La stima può essere omessa per i beni di modesto valore. […]."
[19] Cass., sez. I civ, 13 maggio 2026, n. 13993, cit.
[20] F. Benassi, Dal valore di mercato al valore di liquidazione nel codice della crisi: per chi suona la campana?, in Ristrutturazioni aziendali, 28 novembre 2024.
[21] Cass., sez. I civ., 12 marzo 2024, n. 6435, in tema di concordato fallimentare nella vigenza della legge fallimentare, afferma che il “valore di mercato” menzionato nell’art. 124, comma 3, l. fall. non coincide con il “ricavato in caso di liquidazione”, ma costituisce un termine di riferimento per determinare quanto sarebbe possibile ricavare dalla vendita coattiva fallimentare. Nella decisione in rassegna, si legge anche che “pur essendo sostanzialmente pacifico che il concetto di «ricavato in caso liquidazione» sia una misura differente, e di regola inferiore, al «valore di mercato», è comunque necessario che siano esplicate le rettifiche apportate a quest’ultimo valore per giungere alla determinazione del primo".
[22] Corte d'Appello di Reggio Calabria, 26 maggio 2026, con commento diF. Benassi, Valore di liquidazione e valore di mercato dell’azienda: il confronto con il contesto concreto della liquidazione giudiziale, in Ristrutturazioni aziendali, 8 giugno 2026.
[23] La presentazione di una manifestazione di interesse non attribuisce all’interessato alcun diritto, preferenza o aspettativa alla successiva acquisizione del bene e non vincola la procedura a proseguire la liquidazione o ad accettare le condizioni prospettate. L’interpello non può inoltre essere utilizzato per anticipare una trattativa esclusiva o per precostituire una posizione di vantaggio in favore di uno degli interessati. La sua diffusione deve essere proporzionata alla natura, al valore potenziale e alla presumibile collocazione del bene, così da raggiungere, senza costi sproporzionati, una platea sufficientemente ampia di possibili operatori.
[24] P. Barisone, Beni immobili rinunciati e chiusura della procedura concorsuale: adempimenti del curatore, 15 aprile 2025, cit.
[25] Un esito negativo della consultazione o della procedura competitiva non dimostra necessariamente l’assenza di interesse del mercato. La mancanza di manifestazioni o di offerte può infatti dipendere da una pubblicità inadeguata, dall’utilizzo di canali non ido-nei a raggiungere i potenziali acquirenti, dalla concessione di termini eccessivamente brevi o dalla diffusione di informazioni insufficienti sulle caratteristiche e sulle possibili utilizzazioni del bene. In tali situazioni il risultato negativo può rappresentare un falso segnale di assenza di mercato, imputabile non alla mancanza di valore del cespite, ma alle modalità con le quali esso è stato esposto. L’effettiva significatività dell’interpello dipende pertanto anche dalla scelta dei canali, dai tempi concessi agli interessati e dalla qualità delle informazioni diffuse.
[26] E. Tota, "Processualismo", bazaar economy e altre stravaganze della disciplina della liquidazione dell'attivo nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in IL CASO.it, 24 febbraio 2020 (https://www.ilcaso.it/articolo/1163), dove l'autore sostiene l’idea che l’esposizione al mercato non sia un dettaglio formale, ma incida sulla possibilità stessa di ottenere un prezzo attendibile. Tota collega espressamente la responsabilità del curatore alla scelta dei canali e dei metodi di promozione commerciale, e richiama il proper marketing come componente del valore di mercato.
[27] Cfr. art. 143, comma 1, CCII.
[28] Cfr. art. 474 c.p.c.; art. 204, comma 5, CCII.
[29] Cfr. artt. 233, comma 2, e 234 CCII; in termini operativi, v. anche Camera di commercio di Torino, Cancellazione a seguito chiusura liquidazione giudiziale ipotesi c) e d) art. 233 CCII, 17 marzo 2026.
[30] Cfr. art. 234 CCII, che fa riferimento ai giudizi e ai procedimenti, anche cautelari ed esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale o che siano finalizzati ad attuare decisioni favorevoli alla procedura.
[31] Trib. Savona, Nota orientativa sulle problematiche applicative dell’art. 104-ter l. fall. in tema di derelizione di beni immobili, reperibile all’indirizzo https://tribunale-savona.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/CIRCOLARE_DERELIZIONE_firmata.pdf.
[32] Cass., sez. un. civ, 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072 " Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Trib. Milano, 16 marzo 2023, in IL CASO.it, ha affermato che nell'ipotesi in cui il curatore, ai sensi dell'art. 104-ter L.F., quando la loro gestione non appaia conveniente scelga di non acquisire all'attivo o a rinunciare a liquidare uno o più beni, dopo la cancellazione della società, i beni o i diritti non liquidati (sui quali i creditori possono dar corso alle azioni esecutive) sono da ricondurre alla titolarità dei soci in comproprietà, senza che tale fenomeno “successorio” necessiti di alcuna manifestazione di adesione o consenso da parte dei medesimi ed indipendentemente dagli effetti che ne derivano.
[33] Sul principio secondo cui gli eventi interruttivi propri del processo di cognizione non determinano l’interruzione del processo esecutivo, v. Cass. civ., sez. III, 13 giugno 1994, n. 5721, ove si afferma che "La sopravvenuta interdizione del debitore esecutato non determina l'interruzione del processo esecutivo, la cui insensibilità ad eventi siffatti discende dal fatto che in esso - quale che sia la fase in cui si trova, ivi compresa, quindi, quella di versamento delle somme di conversione del pignoramento - non si svolge un accertamento che richieda la costante attuazione di un formale contraddittorio, ma più semplicemente si attua un procedimento senza giudizio."; in dottrina, con specifico riferimento alla cancellazione della società ed esecuzione forzata, v. A. Barletta, Cancellazione delle società ed esecuzione forzata, in Judicium, 2014.
[34] Cass., sez. un. civ., 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072, cit. In dottrina, v. D. Dalfino, L’estinzione della società a seguito di cancellazione non è sempre “a tutti gli effetti”, relazione presso la Corte di cassazione, 11 gennaio 2017 (https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/Cancellazione_della_societa_profili_di_diritto_tributario.pdf). Trib. Milano, 27 aprile 2023, in ILCASO.it, ha affermato che nel caso in cui il fallimento della società non provveda a liquidare tuti i beni dell'attivo ed i soci ne diventino proprietari in conseguenza della cancellazione della società, i creditori potranno aggredire tali beni, con la precisazione: - che l’estinzione della società non fa venir meno il principio della responsabilità limitata dei soci di società di capitali, con la conseguenza che “per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio” (così testualmente l’art. 2462 comma primo c.c.); - che soltanto i beni della società trasferiti ai soci sono oggetto della garanzia patrimoniale dei creditori sociali, con la conseguenza che i soci divengono proprietari dei beni della società ma nell’ambito di una separazione patrimoniale tra i beni pervenuti dalla società e il proprio patrimonio personale; - che opinando diversamente si addosserebbe il rischio della valorizzazione dei beni ricevuti rispetto ai crediti vantati dai creditori sociali in capo ai soci e non ai creditori.
[35] Cass., 8 agosto 2013, n. 18923, "Qualora una società in accomandita semplice si estingua per cancellazione dal registro delle imprese dopo la formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, il titolo "de quo" ha efficacia contro i soci accomandanti, ex art. 477 cod. proc. civ., nei confronti dei quali, pertanto, l'azione esecutiva potrà essere intrapresa dal creditore sociale nei limiti della quota di liquidazione."