, 02 luglio 2026, n. 0. .
Abstract:
Sommario:
Tommaso Nigro
Sommario: 1. Il problema interpretativo, la sua rilevanza pratica ed una prima conclusione- 2. Il dato testuale e l'argomentazione di diritto positivo- 3. Il richiamo alla «causa concreta» e l'analogia con l'apertura di credito- 4. Il parallelismo con l'art. 2467 C.C. e le finalità della prededuzione- 5. La prededuzione del credito di fornitura e la concorsualità «liquida»- 6. Il presidio del vaglio giudiziale e il limite del «credito pregresso»- 7. Conclusioni
L'esperienza applicativa della composizione negoziata, che prospetta, oramai, casistiche sempre più complesse, ha, di recente, portato all’attenzione degli operatori un rilevante interrogativo che il dato normativo non scioglie con il dovuto rigore e con la nettezza che sarebbe stata auspicabile. Il tema qui in esame attiene al perimetro interpretativo del regime degli atti autorizzatori del Tribunale, e più in particolare al significato, più o meno ampio, che occorre dare alla locuzione «in qualsiasi forma» del finanziamento, cui riconoscere il rango della prededuzione. L'articolo 22 del D.Lgs. 14/2019, titolato «Autorizzazioni del Tribunale», dispone testualmente, dopo la novella recata dal Decreto Legislativo 136/2024, che, a certe condizioni[1], (di cui si dirà meglio infra al paragrafo 6), il Tribunale possa «autorizzare l'imprenditore, ai fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure autorizzare l'accordo con la banca e l'intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese», aprendo così la strada al seguente quesito: può la dilazione di pagamento concessa dal fornitore strategico — quel «credito di fornitura» che, nella prassi delle imprese, soprattutto manifatturiere, costituisce sovente la più immediata e vitale forma di provvista — formare oggetto dell'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili «in qualsiasi forma»?
L’argomento, che non si risolve in un esercizio meramente qualificatorio, merita estrema attenzione, anche per le ricadute pratiche che comporta, investendo la stessa idoneità dell'istituto a preservare quella continuità che ne costituisce la ragione, posto che l'impresa in crisi non si alimenta soltanto di denaro, ma, e talora soprattutto, di materie prime, semilavorati e servizi resi a credito.
La portata della formula introdotta dall’ultimo Correttivo del 2024 ha aperto il fronte giurisprudenziale che è attualmente caratterizzato da due pronunce di merito di segno diametralmente opposto. La prima, più recente, è riferita al provvedimento reso dal Tribunale di Milano, il quale, con articolata motivazione, seppur in chiave rigorosamente formalistica, è giunto alla conclusione di dover dichiarare inammissibile l'istanza di autorizzazione al riconoscimento della prededuzione ad un credito di fornitura di tipo revolving in essere con un fornitore strategico[2]. La seconda, riconducibile al provvedimento del Tribunale di Vasto che, con motivazione altrettanto convincente, ma decisamente più liberale, fa perno sulla «atecnicità» della formula, dando spazio ad una lettura molto più ampia della clausola[3].
La questione che si pone, come si vedrà anche meglio in seguito, è duplice ed investe il doppio profilo della nozione di «finanziamento» — segnatamente della sua attitudine a ricomprendere rapporti diversi dalla dazione di denaro —, e della legittimazione soggettiva di colui che eroga – ovvero della possibilità che il finanziatore possa essere un operatore diverso dall'intermediario bancario o finanziario.
Il Tribunale di Vasto accogliendo un'interpretazione molto più tollerante, valorizza la voluntas legis del D.Lgs. 136/2024, che avrebbe recepito una nozione di finanziamento da intendersi in senso atecnico, idonea a ricomprendere tutte le forme attraverso le quali l'impresa può ricevere sostegno finanziario ed economico alla propria attività. Seguendo questa traccia, alla categoria in esame vengono ricondotti, accanto al mutuo, le aperture di credito bancario «nelle quali non ricorre la consegna di una determinata quantità di denaro», nonché «tutti i contratti caratterizzati da una causa di credito, indipendentemente dalla qualificazione soggettiva del finanziatore», ivi compresi i cosiddetti crediti di firma. Sul piano soggettivo, ed è proprio questo profilo che assume rilievo dirimente, il Tribunale, nel solco di altra richiamata giurisprudenza di merito[4], giunge ad ammettere il finanziamento erogato da terzi diversi dagli intermediari bancari o finanziari, sino al caso, oggetto della decisione, del creditore commerciale preesistente che immette nuova finanza in funzione del migliore soddisfacimento del ceto creditorio.
Siffatta ricostruzione non è stata, evidentemente, condivisa dalla pronuncia ambrosiana che, con tecnica rigorosa, valorizzando il richiamo letterale a «banca» e «intermediario finanziario», ravvisa nell'istituto un aggancio a un segmento dell'ordinamento connotato da regole prudenziali e di vigilanza, e ricostruisce la clausola «in qualsiasi forma» non come opzione aperta, bensì come perimetro circoscritto al genus del finanziamento in senso proprio, caratterizzato dalla messa a disposizione di provvista — denaro — ovvero dalla concessione di garanzie, secondo modalità tecniche variabili, ma comunque confinate all'interno di un perimetro «ontologicamente coerente con il credito finanziario». La dilazione di pagamento, in tale chiave, non integra finanziamento, restando «tipica relazione sinallagmatica di scambio», di talché il pur innegabile effetto di sostegno al capitale circolante non varrebbe a mutarne la causa concreta.
Nel delineato contrasto due rilievi si impongono.
Il primo, di ordine soggettivo: l'inciso «ontologicamente coerente con il credito finanziario» sortisce, a ben vedere, un effetto particolarmente restrittivo, giacché tende a escludere non soltanto la dilazione commerciale, ma anche, implicitamente, la legittimazione del fornitore quale soggetto erogante[5]. Ed è qui che la divergenza con il contrapposto provvedimento si fa radicale, ammettendo quest'ultimo, per converso, il finanziamento da parte del creditore commerciale preesistente, senza che la qualifica soggettiva ne ostacoli la legittimazione.
Il secondo, che attiene alla coerenza interna della lettura restrittiva, che risulta minata: proprio nella normativa di settore — segnatamente nell'art. 106 TUB — l'attività di «concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma» è declinata in termini ben più ampi della mera dazione di denaro, ricomprendendo la locazione finanziaria, il factoring e l'emissione di garanzie, operazioni il cui tratto comune è la causa creditizia, e non il momento traslativo del numerario. La conseguenza è che, proprio quel richiamo e la riduzione operata dal giudice milanese al solo trasferimento di provvista, finisce per tradire la stessa terminologia che il Codice della crisi ha mutuato dal settore vigilato, in un irrigidimento incoerente con il lessico tecnico di riferimento.
Né l'innovazione legislativa, nella sua portata espansiva, e la sentita esigenza di un controllo selettivo si pongono in necessario conflitto. Il presidio anti-elusivo, a cui correttamente fa appello il Tribunale di Milano, va rinvenuto non già nella restrizione tipologica della nozione di finanziamento, quanto piuttosto nel rigoroso vaglio della funzionalità imposto dall'art. 22 CCII, nella verifica, cioè, della strumentalità dell'operazione al migliore soddisfacimento dei creditori.
L’esame così condotto consente, a questo punto, di trarre una prima conclusione che propende decisamente verso la lettura più equilibrata proposta dal Tribunale di Vasto, il quale pare riconoscere alla clausola la sua autentica ed effettiva latitudine, demandando al sindacato giudiziale, e non alla preselezione astratta della fattispecie, il compito di separare le operazioni elusive da quelle sorrette dal fumus di affidabilità.
La conclusione raggiunta merita, tuttavia, proprio per la delicatezza del tema, un più rigoroso esame, essendo più d'una le ragioni che possono essere addotte a sostegno, al di là delle prime considerazioni svolte.
In ciò partendo dal dato letterale. La locuzione «in qualsiasi forma», introdotta nella sua attuale ampiezza dal correttivo del 2024, mal tollera una lettura che la confini al credito finanziario in senso tecnico: ove così fosse, la specificazione risulterebbe un'inutile superfetazione, e si porrebbe in contrasto con il canone dell'utile interpretazione, che impone di assegnare a ciascuna espressione un significato non ridondante. Se il legislatore avesse inteso riservare il beneficio alle forme tipiche del finanziamento bancario, gli sarebbe bastato richiamarle testualmente. Diversamente, l'aver adoperato una formula deliberatamente aperta lascia propendere, piuttosto, per un'adesione a forme atipiche di provvista, tra le quali si colloca naturaliter la dilazione.
In aggiunta, soccorre in maniera piuttosto dirimente un dato di diritto positivo troppo spesso pretermesso, ovvero che è lo stesso ordinamento a qualificare la dilazione di pagamento come forma di credito. Sul piano definitorio, l'art. 121, comma 1, lettera c), del TUB ricomprende nel «contratto di credito» quello con cui il finanziatore concede credito «sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria»[6]. Né si tratta di nozione confinata al credito al consumo, considerato che l'art. 106 del medesimo testo unico riserva l'attività di «concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma», con formula non casualmente trasfusa nell'art. 22 CCII.
La nozione di finanziamento «in qualsiasi forma» evocata dall'art. 22 CCII non sarebbe dunque una forzatura da applicare in via interpretativa, atteso che il sistema già conosce, e nomina, la dilazione quale forma di credito.
Sul versante funzionale va, infine, valorizzata la disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (DLgs. 231/2002, attuativo della direttiva 2011/7/UE), muovendo dall'espresso presupposto che il differimento del corrispettivo integra una concessione di credito in favore del debitore, tanto da assoggettarne il decorso a interessi moratori di fonte legale[7].
Ciò posto, non sembra che a diversa conclusione possa condurre l'obiezione fondata sulla diversità di causa, - che del provvedimento milanese costituisce il principale argomento implicito-, e sul presupposto che la dilazione resterebbe «tipica relazione sinallagmatica di scambio», sì che il pur innegabile effetto di sostegno al circolante non varrebbe «a mutarne la causa concreta». Pur nella chiarezza espositiva qui pare che l'argomento utilizzato dal giudicante poggi su una concezione tipologica della causa non pienamente coerente con l'attuale nozione di «causa in concreto», intesa quale funzione economico-individuale dell'operazione e sintesi degli interessi che essa è diretta a realizzare, al di là del modello, anche tipico, adoperato[8].
Ed è precisamente sul terreno della causa concreta che l'obiezione si rovescia aprendo ad un parallelismo con l'art. 2467 C.C. (che verrà anche successivamente ripreso ad altri fini).
La Corte di Cassazione[9], nell'interpretare la nozione di finanziamento «in qualsiasi forma» dell'art. 2467 c.c., giunge a delimitarne l'ampiezza individuando la «causa negoziale in concreto, quale funzione economico-individuale» dell'operazione, sino a qualificare come finanziamento la fornitura di merci accompagnata da dilazione sistematica e a ravvisarvi «il travestimento formale di quello che sarebbe dovuto essere un apporto di nuovo capitale di rischio» , cioè un finanziamento «anomalo» o «sostitutivo del capitale».
Se, dunque, già in chiave di causa concreta la dilazione commerciale può valere quale finanziamento, deve ritenersi che la «causa di scambio» e la «causa di credito» non debbano necessariamente tra di loro elidersi, ben potendo coesistere in una «causa mista», o comporsi in un collegamento negoziale unitario, sì che la presenza della prima non esclude la concorrente funzione creditizia. Di più, occorre tener presente che l'utilizzo del criterio incentrato sulla causa-tipo, ove rigorosamente inteso, potrebbe risultare troppo ardito, estromettendo dal novero del finanziamento figure pacificamente ammesse, quali la locazione finanziaria, il factoring e lo sconto, che pure incorporano, accanto alla concessione di credito, un elemento di scambio o di cessione. A tal proposito giova ricordare che la stessa giurisprudenza di merito, già in applicazione dell'art. 22 CCII ante correttivo 2024, aveva ricondotto alla nozione di «finanziamento» prededucibile figure estranee alla mera erogazione di numerario, segnatamente il factoring, valorizzandone l'idoneità a sostenere la continuità mediante una sorta di «prenotazione della prededuzione»[10].
La causa di finanziamento, in altri termini, non è un tipo contrattuale, ma una funzione trasversale, suscettibile di realizzarsi attraverso schemi eterogenei. Ed è precisamente questa attitudine che la formula «in qualsiasi forma» presuppone e valorizza.
L'assunto trova la sua più immediata conferma nella simmetria tra il credito di fornitura e l'apertura di credito bancaria — analogia che lo stesso Tribunale di Vasto, non a caso, ha posto in risalto, riconducendo alla nozione di finanziamento finanche le aperture di credito «nelle quali non ricorre la consegna di una determinata quantità di denaro».
Conviene, allora, indugiare su tale piano, perché è più stringente di quanto a prima vista possa apparire. Nell'apertura di credito in conto corrente la banca non eroga, di norma, una somma una tantum, ma tiene a disposizione del cliente una determinata capacità di spesa — l'affidamento — di cui questi si avvale in più riprese, secondo necessità: utilizza, rimborsa con i versamenti e nuovamente utilizza entro il limite convenuto, in quello schema di elasticità e retroattività che gli artt. 1842 e 1843 c.c. riconnettono al contratto bancario[11]. Ciò che è messo a disposizione non è, dunque, un capitale erogato in via definitiva, ma una linea che si ricostituisce a ogni rientro.
Il credito di fornitura di tipo revolving — quello stesso scrutinato dal Tribunale di Milano — ne riproduce fedelmente la fisionomia: il fornitore strategico tiene a disposizione dell'impresa un plafond di forniture continuative regolate con dilazione, che l'impresa «utilizza» ordinando merce, «rimborsa» pagando le fatture in scadenza e nuovamente «utilizza» con nuovi ordini, entro un tetto di esposizione concordato.
Un esempio potrà servire a rendere più chiaro il sistema di utilizzo. Si pensi a un affidamento in conto corrente di 500.000 euro: il cliente preleva 300.000, ne rimborsa 200.000, torna a prelevarne 150.000, mantenendosi sempre entro il fido; la banca, così, finanzia il fabbisogno oscillante del circolante. Si consideri ora un fornitore che accordi all'impresa una linea di forniture di pari importo, regolata a 120 giorni: l'impresa riceve merce per 300.000, ne paga 200.000, riceve nuova merce per 150.000, mantenendo l'esposizione entro il medesimo tetto. La dinamica — una provvista rotativa a sostegno del capitale circolante — è la stessa; muta soltanto l'oggetto della provvista, merce in luogo di denaro.
Se, dunque, l'apertura di credito è, senza contestazione alcuna, un finanziamento «in qualsiasi forma», non si capirebbe perché debba esservi un trattamento difforme per un'operazione che ne condivide la causa e ne replica la struttura, e ciò per la sola circostanza che la provvista messa a disposizione consista in merce anziché in denaro. Far dipendere il rango prededucibile da una tale differenza di veste, e non dalla reale funzione, equivale a privilegiare la forma sulla sostanza, con una soluzione che il diritto della crisi, improntato a una lettura marcatamente funzionale degli atti, dovrebbe per primo rifuggire.
Il rilievo si salda con un argomento sistematico. La medesima formula «in qualsiasi forma» ricorre, identica, nell'art. 99 CCII, dettato per la finanza interinale invocabile anche con la domanda di accesso ex art. 44, ove l'enumerazione, di carattere dichiaratamente esemplificativo, già contempla operazioni che non si risolvono in una datio di denaro fresco, quali la richiesta di emissione di garanzie e il mantenimento delle linee autoliquidanti in essere; segno che la nozione di finanziamento accolta dal Codice eccede il modello della mera erogazione di numerario[12].
A conferma ancor più stringente della tesi che qui si prospetta soccorre l'identica formula impiegata dall'art. 2467, comma 2, c.c. (già precedentemente richiamata ad altri fini) in tema di postergazione dei finanziamenti dei soci, ove si discorre, per l'appunto, di finanziamenti «in qualsiasi forma effettuati». Attorno a tale locuzione la Corte di Cassazione ha costruito un principio di diritto di immediata pertinenza, riconoscendo che «la fornitura di merci, in esclusiva e di lungo corso, accompagnata da una sistematica dilazione di pagamento, abnorme rispetto a quelle mediamente praticate dagli altri fornitori e ai termini d'uso dei pagamenti del settore, può essere idonea ad integrare un finanziamento» soggetto a postergazione, giacché la nozione «non comprende i soli contratti di credito», ma ogni attribuzione patrimoniale con obbligo di restituzione, ivi inclusi il rilascio di garanzie e le forniture senza corrispettivo[13].
Il dato è dirimente. Se l'ordinamento, con la medesima formula, considera la dilazione commerciale un «finanziamento in qualsiasi forma», sarebbe intimamente contraddittorio negarle la stessa qualificazione in sede di art. 22 CCII, trattando la stessa operazione come finanziamento quando ciò vale a posporre il credito del socio, e come mero scambio quando varrebbe a proteggere il fornitore strategico. Che a contare sia la funzione, e non il nomen, lo conferma del resto, in senso speculare, la stessa giurisprudenza di legittimità allorquando esclude dalla postergazione il credito da recesso del socio, in quanto privo della causa di finanziamento[14].
Ancor più convincente è, peraltro, l'argomento teleologico, giacché l'esclusione del credito di fornitura tradirebbe la ratio stessa dell'art. 22 CCII. La prededuzione è, per consolidata acquisizione, lo strumento con cui il legislatore incentiva l'apporto delle risorse essenziali alla gestione della crisi[15]; e per l'impresa manifatturiera la risorsa essenziale non è, di regola, la liquidità, bensì la continuità degli approvvigionamenti.
È sufficiente porre attenzione a ciò che sovente accade nella pratica. Appreso dello stato di crisi e della prospettiva di una falcidia, il fornitore strategico tende a rallentare o a sospendere le consegne, nel timore di incrementare un'esposizione chirografaria destinata a essere falcidiata. La prededuzione, in quanto idonea a sterilizzare l'esposizione futura, vale precisamente a neutralizzare quel timore, restituendo all'impresa la possibilità di proseguire l'attività, sicché negare il credito di fornitura significherebbe sottrarre all'istituto proprio lo strumento più aderente alla realtà dell'impresa che si intende risanare.
Che il fondamento del beneficio risieda nella funzione, e non nella natura formale dell'atto, è del resto insegnamento di legittimità. Le Sezioni Unite, nel ridisegnare la categoria della prededuzione cosiddetta funzionale, ne hanno ancorato il riconoscimento al nesso di strumentalità della prestazione rispetto alle finalità della procedura, secondo un giudizio ex ante; e, ciò che più rileva, hanno chiarito che la valutazione non muove dalla natura del contratto, bensì dalla causa stessa della procedura cui l'obbligazione inerisce, sì che tutti i contratti, in quanto generatori di crediti, finiscono per essere da quella causa condizionati[16]. Ed è formula che, non senza suggestione, riecheggia quella «causa di credito» evocata dal Tribunale di Vasto.
Un'ultima obiezione, di ordine sistematico, merita di essere affrontata. Si potrebbe, infatti, sostenere che la prededuzione, ove riconosciuta ad un credito di fornitura e non specificamente ad un «finanziamento puro», sarebbe, in quanto deroga alla par condicio, istituto tipicamente concorsuale, mal riconoscibile entro un percorso — la composizione negoziata — che procedura concorsuale non è, e che nemmeno conosce quel divieto di pagamento dei crediti anteriori — con la conseguente «cristallizzazione» della massa passiva — che è proprio del concorso e di cui, nel concordato, l'art. 100 CCII rappresenta la deroga tipizzata.[17]
Ed è questa, a ben vedere, una delle obiezioni che il Tribunale di Milano solleva, nella parte in cui afferma che: «La disposizione va infatti letta in senso rigoroso, trattandosi di norma che attribuisce la prededuzione quale beneficio tipico e circoscritto, non suscettibile di estensione oltre i casi espressamente previsti, né di generalizzazione sulla base di valutazioni meramente funzionali»; ed allorquando ritiene che:”Ammettere, in via interpretativa, che una fornitura di beni possa essere qualificata come finanziamento significherebbe, in definitiva, consentire una prededuzione di fatto generalizzata per i fornitori strategici, svincolata dai limiti legali e priva di qualsiasi presidio selettivo, in palese contrasto con la struttura dell’istituto e con la volontà del legislatore di confinare tale beneficio a ipotesi tipiche, rigorosamente controllate e funzionalmente circoscritte».
La tesi alternativa, tuttavia, sembra ancora reggere. Come insegna migliore dottrina, la concorsualità si è ormai affrancata dalla rigida alternativa fra procedure concorsuali e non concorsuali, atteggiandosi a categoria «liquida», nella quale i confini fra l'uno e l'altro ambito si fanno permeabili e l'applicazione di regole, principi ed istituti concorsuali non presuppone più, necessariamente, la natura concorsuale della procedura che li accoglie[18]. La stessa Corte di cassazione, a Sezioni Unite[19], ha del resto riconosciuto che «la sottoposizione a regole concorsuali non è patrimonio esclusivo delle procedure concorsuali in senso stretto», distinguendo l'area effettuale della concorsualità dall'ambito, più ristretto, delle singole procedure.
La prededuzione, dunque, non è un corpo estraneo che si pretende di importare nella composizione negoziata, ma un effetto concorsuale che il legislatore ha già «liquidamente» esteso a tale percorso, sì che la natura non concorsuale di quest'ultimo non può ritorcersi in argomento per comprimerne la portata. Lo conferma, sul terreno disciplinare, la sorte del trasferimento d'azienda autorizzato dal medesimo art. 22 CCII: a esso si riconnette l'effetto purgativo dai debiti anteriori — regola tipicamente concorsuale — non perché la composizione negoziata sia procedura concorsuale, ma perché l'esigenza di salvaguardare la continuità lo impone, secondo la stessa eadem ratio che governa la circolazione dell'azienda nelle procedure maggiori[20].
Se così è, l'argine alla lettura ampia non può essere rinvenuto nella natura non concorsuale del percorso o nella mancata estensione della prededuzione oltre i casi espressamente previsti.È, anzi, il medesimo schema argomentativo già sperimentato in altri ambiti a imporsi. Si pensi al dibattito sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva, di cui si è sostenuta l'ammissibilità — in via cautelare — anche nella composizione negoziata, proprio in forza della concorsualità «liquida» e dell'identità delle esigenze sostanziali di continuità, malgrado la natura non concorsuale del percorso e l'assenza di un divieto di pagamento dei crediti anteriori[21]. Ciò che conta, in entrambi i casi, non è la qualificazione formale della procedura, ma l'identità della funzione cui l'effetto è preordinato. Per di più, la prededuzione autorizzata ex art. 22 CCII non presuppone un concorso già aperto, ma opera in chiave prospettica, destinata a spiegare effetto nell'eventuale procedura concorsuale successiva, là dove la cristallizzazione si produrrà, sì che non vi è alcuna par condicio attuale che il riconoscimento del rango possa pregiudicare[22].
Sgombrato il campo dall'equivoco sistematico, l'obiezione di fondo dell'orientamento restrittivo si riduce al timore che l'ammissione del credito di fornitura dilati a dismisura il rango prededucibile, a detrimento della par condicio (timore, peraltro, in parte attenuato dal fatto che, come ampiamente argomentato,nella composizione negoziata, la parità di trattamento non assurge a regola generale di necessaria applicazione). Il presidio,però, non va rinvenuto nell'esclusione aprioristica di un'intera categoria di operazioni, quanto piuttosto nel vaglio di funzionalità che l'art. 22 CCII affida al Tribunale e che già di per sé tutela il sistema. In tal senso, la prededuzione accede alla sola operazione autorizzata, previamente vagliata dal Tribunale, e non a ogni dilazione indistintamente richiesta.
E’ opportuno, a questo punto, precisare su che cosa quel vaglio debba in concreto appuntarsi — tanto più che il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, nel rinnovare il Protocollo di conduzione, ne ha ridisegnato le coordinate operative[23]. L'art. 22 CCII fissa i soli parametri rilevanti — la funzionalità dell'atto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori — e li affida a un apprezzamento prognostico, da condursi ex ante e, come ora chiarisce il dirigenziale, anche in assenza di un piano già definito. Quel giudizio si risolve in un confronto tra scenari, dovendo ritenere che la nuova finanza superi il vaglio quando ci si attenda un margine operativo lordo positivo nel corso della composizione o al suo esito, ovvero quando, pur in presenza di un margine negativo, esso risulti compensato dai vantaggi che ai creditori derivano dalla continuità — quali ad esempio il miglior realizzo del magazzino e dei crediti, il completamento delle lavorazioni in corso, il maggior valore del compendio rispetto alla liquidazione atomistica[24].
È in questa cornice — e non in requisiti estranei al suo perimetro — che si misura la tenuta del sistema. In tal senso, al vaglio giudiziario non è dato sovrapporre condizioni che la norma non contempla, né la verifica, in chiave di worst case, dell'attitudine delle garanzie ad assorbire, nell'ipotetica liquidazione successiva, il patrimonio dei creditori anteriori, né la sostenibilità eretta a requisito autonomo.[25]
L’addentellato con il decreto dirigenziale, allora, non è l'esclusione di ogni verifica di pregiudizio — che anzi il § 10 espressamente contempla, là dove impone all'esperto di dar conto degli «eventuali pregiudizi […] per gli altri creditori» —, bensì il ripudio del pregiudizio presunto. In tal senso, la fonte regolamentare fissa il contenuto del parametro, ancorato al dato testuale, della migliore soddisfazione, e, al contempo, sterilizza la chiosa peggiorativa, avvertendo che «il fatto che la concessione della prededuzione crei nuovo debito non è di per sé determinante per ritenere che il finanziamento pregiudichi i creditori pregressi». Cade così, in radice, l'argomento di chi vorrebbe negare il beneficio per la sola eventualità che, in una futura e meramente ipotetica procedura concorsuale, la prededuzione comprima le aspettative del ceto originario: ragionare diversamente consentirebbe di rifiutare l'autorizzazione persino a fronte di un piano serio e fondato — che per sua natura sconta sempre un margine d'incertezza —, vanificando quella funzione di incentivo che la prededuzione assolve solo se garantisce al finanziatore, in via anticipata e certa, la recuperabilità dell'apporto. Nella medesima direzione si colloca la rilevanza dello stato delle trattative, cui il dirigenziale del 2026 ha dato veste regolamentare imponendo all'esperto di darne conto al tribunale. Ed è, a ben vedere, proprio ciò che la più avveduta dottrina segnalava come indice sostanziale della ragionevole perseguibilità del risanamento che entra ora, quale obbligo informativo, nel procedimento autorizzativo, a conferma che il focus dell'accertamento va spostato dal punto di partenza al punto di approdo.
In definitiva può allora agevolmente sostenersi che il vero baluardo contro l'impiego distorto dell'istituto non risiede nell'esclusione tipologica di un'intera categoria di rapporti, ma nella qualità del vaglio di funzionalità, che — correttamente esercitato entro i parametri della norma — è di per sé idoneo a intercettare l'operazione elusiva senza con ciò sacrificare quella genuina.
Qualche ulteriore considerazione si impone.Decisiva, in questa prospettiva e con riferimento al caso specifico della linea di credito di fornitura revolving, è la distinzione tra «credito nuovo» e «credito pregresso». Qui l'oggetto dell'autorizzazione pare debba essere riferito unicamente alle forniture future, funzionali alla continuità, dovendo per converso l'esposizione pregressa, che sarà tale a far data a ritroso dall’eventuale provvedimento di autorizzazione, permanere nel rango chirografario, pena la riconduzione dell'operazione a un abuso dello strumento — segnatamente ove la si mascheri attraverso un mutuo, o una linea di credito, destinato a estinguere il debito pregresso con successiva compensazione delle partite e con la conseguente elevazione del rango da chirografo a prededucibile. In tal senso, proprio l'assenza di un istituto analogo a quello dell'art. 100 CCII conferma la necessità di mantenere l'autorizzazione ex art. 22 CCII entro il perimetro della nuova finanza, riferita ai rapporti futuri[26].
Diverso è, ovviamente, il caso del finanziamento in denaro che potrà essere utilizzato anche per il pagamento di debiti pregressi – come nel precedente del Tribunale di Vasto – purché la provvista non venga destinata a soddisfare crediti anteriori del medesimo soggetto erogatore, rimanendo comunque l'operazione soggetta al vaglio del Tribunale in ordine alla sua strategicità.
Giunti a tal punto, occorre raccogliere le fila del discorso. Il criterio che presiede al riconoscimento della prededuzione non si annida nella veste esteriore dell'operazione — se la provvista sia somministrata in denaro ovvero resa in merce — né nella qualità del soggetto che la concede – se sia un finanziatore bancario o terzo - , ma unicamente nell'idoneità dell'apporto a sorreggere la continuità e a migliorare la soddisfazione del ceto creditorio, essendo questo, e soltanto questo, il metro che l'art. 22 CCII rimette al giudice dell'autorizzazione.
I diversi piani d'indagine sin qui percorsi conducono a un esito convergente. Il tenore della clausola, la qualificazione che il diritto positivo già riserva alla dilazione, la nozione di causa concreta affinata dalla giurisprudenza di legittimità e il carattere permeabile che la concorsualità ha assunto nel contesto della composizione negoziata concorrono, tutti insieme, a mostrare come la dilazione accordata dal fornitore, ogni volta che adempia a una funzione di sostegno finanziario, non sia meno «finanziamento» di quanto lo siano l'apertura di credito o il factoring.
Una lettura così orientata non contraddice il dato normativo, ma, anzi, ne asseconda la vocazione più profonda.
Ragionare diversamente può avere conseguenze molto gravi. Buona parte dei tentativi di risanamento che si basano sull'apporto continuativo dei fornitori essenziali rischia di restare priva di tutela ogni volta che l'operazione non accede al rango prededucibile. Il pericolo è che il fornitore si trovi, in caso di esito infausto, come semplice creditore chirografario, con un'esposizione aumentata. Si genera così una disparità ingiustificata tra chi mette a disposizione denaro (ammesso al beneficio) e chi somministra beni a credito (che ne rimane escluso). Il risultato è scoraggiare proprio quell'apporto che la disposizione mira a promuovere. L'indirizzo più prudente, mosso dall'esigenza di evitare abusi, finisce per colpire gli impieghi virtuosi, sottraendo al risanamento lo strumento principale da cui dipende la sua riuscita.
Vi è un ulteriore elemento non trascurabile: una simile interpretazione determina una progressiva attrazione della composizione negoziata nell'orbita del concordato preventivo, spostando il baricentro verso quest’ultimo strumento. Ciò finisce per indurre l’imprenditore ad optare per la concorsualità pura, provocando un’estensione generalizzata e istituzionalizzata della prededuzione a tutti i crediti, conseguendo l’effetto esattamente opposto all’obiettivo che si voleva tutelare [27].
Rimettere al vaglio di funzionalità — e non a una preclusione astratta, modellata sul tipo contrattuale — il compito di separare gli impieghi meritevoli da quelli elusivi si rivela, allora, la soluzione che meglio compone il rigore del controllo con l'effettività dell'istituto. È, in fondo, il riconoscimento di quanto la pratica già ben conosce, e cioè che dietro una dilazione di pagamento si cela, non di rado, il più autentico dei finanziamenti di cui l'impresa in crisi possa disporre.
[1]Art. 22, comma 1, lett. a), CCII, come modificato dal DLgs. 13 settembre 2024, n. 136: il Tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'art. 6 CCII, «in qualsiasi forma».
[2]Trib. Milano, 2 maggio 2026, in Ilcaso.it, 34769: la prededuzione ex art. 22, comma 1, lett. a), CCII è riconoscibile ai soli finanziamenti in senso proprio, restandone esclusa la fornitura di beni con pagamento dilazionato, qualificata come «tipica relazione sinallagmatica di scambio»; la nozione di finanziamento «in qualsiasi forma» è circoscritta a un perimetro «ontologicamente coerente con il credito finanziario».
[3]Trib. Vasto, 5 febbraio 2025, in Ilcaso.it, 32749: nozione atecnica di finanziamento, comprensiva delle aperture di credito «nelle quali non ricorre la consegna di una determinata quantità di denaro» e di «tutti i contratti caratterizzati da una causa di credito, indipendentemente dalla qualificazione soggettiva del finanziatore»; resa in tema di autorizzazione ex art. 22 CCII a contrarre un finanziamento prededucibile erogato da un terzo non socio.
[4]Trib. Brescia, 29 ottobre 2024, in Il Caso.it-Ristrutturazioni aziendali, richiamato da Trib. Vasto cit., sull'ammissibilità del finanziamento prededucibile erogato da soggetti diversi dagli intermediari bancari o finanziari.
[5]Nella misura in cui il credito finanziario viene ricondotto al perimetro vigilato dell'art. 106 TUB, che riserva l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di «concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma».
[6]Art. 121, comma 1, lett. c), TUB «contratto di credito» è quello con cui il finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito «sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria».
[7]DLgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (dir. 2000/35/CE e, poi, dir. 2011/7/UE): la disciplina presuppone che il differimento del corrispettivo costituisca concessione di credito al debitore, assoggettandone il decorso a interessi moratori.
[8]Cass., Sez. III, 8 maggio 2006, n. 10490, sulla nozione di causa in concreto quale funzione economico-individuale del singolo contratto; in Corr. giur., 2006, 1718, con nota di F. Rolfi.
[9]Nel qualificare la fornitura con dilazione come finanziamento ex art. 2467 c.c., Cass., Sez. I, 30 ottobre 2023, n. 30054 (Rel. Di Marzio), in Dirittodellacrisi.it, fa leva sulla «causa negoziale in concreto, quale funzione economico-individuale»; Cass., Sez. I, 30 ottobre 2023, n. 30089 (Rel. Fidanzia), in Dirittodellacrisi.it, vi ravvisa «il travestimento formale di quello che sarebbe dovuto essere un apporto di nuovo capitale di rischio», cioè un finanziamento «anomalo» o «sostitutivo del capitale».
[10]Per un'applicazione in sede di merito della nozione ampia già sotto l'art. 22 CCII (e il previgente art. 10 del D.L. n. 118/2021), Trib. Bergamo, 5 luglio 2022 (in Ilcaso.it), che ha autorizzato il finanziamento nella forma del factoring, ravvisandovi una «sorta di prenotazione della prededuzione» funzionale alla continuità; analogamente Trib. Bologna, 9 gennaio 2023, in Ilcaso.it. In argomento, L. Jeantet – P. Vallino – F. Roberi, Finanza prededucibile e composizione negoziata della crisi: il diritto alla certezza e l'incertezza del diritto, in Dirittodellacrisi.it, 10 gennaio 2024.
[11]Artt. 1842 e 1843 c.c.: l'apertura di credito bancaria obbliga la banca a tenere a disposizione del cliente una somma per un dato periodo o a tempo indeterminato; nell'apertura in conto corrente il cliente può utilizzare in più riprese il credito e ripristinarne la disponibilità con successivi versamenti.
[12]Art. 99, comma 1, CCII, che impiega la medesima locuzione «finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie», ammettendo il mantenimento delle linee autoliquidanti; analoga formula negli artt. 101 e 102. L'argomento va però maneggiato con cautela, poiché le figure ivi esemplificate restano nell'orbita del credito finanziario: esso vale a dimostrare che la nozione eccede la datio di denaro, non, di per sé, l'inclusione del credito commerciale.
[13]Cass., Sez. I, 30 ottobre 2023, n. 30089 (Pres. Ferro, Rel. Fidanzia), in Dirittodellacrisi.it, principio di diritto: «posto che rientra nella categoria dei finanziamenti effettuati «in qualsiasi forma», a norma dell'art. 2467 c.c., ogni atto che comporti un'attribuzione patrimoniale accompagnata dall'obbligo della sua futura restituzione, la fornitura di merci, in esclusiva e di lungo corso, accompagnata da una sistematica dilazione di pagamento — abnorme rispetto a quelle mediamente praticate dagli altri fornitori e ai termini d'uso dei pagamenti del settore — può essere idonea ad integrare un finanziamento per il quale si applica al relativo credito di rimborso il regime civilistico della postergazione». Sull'ampiezza della nozione («non comprende i soli contratti di credito»; rilevanza del rilascio di garanzie e delle forniture senza corrispettivo), Cass., Sez. I, 30 ottobre 2023, n. 30054, in Diritoddelacrisi.it, e Cass., Sez. I, 31 gennaio 2019, n. 3017, con nota di Scano, in Giur. comm., 2020, 59.
[14]In senso speculare, e a conferma che il criterio dirimente è quello causale, Cass., Sez. I, 6 novembre 2023, n. 30725 (Rel. Amatore), in Ilcaso.it, 31427, esclude dall'ambito dell'art. 2467 c.c. il credito da recesso del socio, in quanto poggiante sul fatto «diverso (ed opposto) dello scioglimento del vincolo sociale» e perciò privo della causa di finanziamento.
[15]Sulla ratio incentivante della prededuzione e sui crediti sorti «in funzione» della procedura, art. 6 CCII (già art. 111, comma 2, l.fall.).
[16]Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2021, n. 42093 (Pres. Amendola, Rel. Ferro), in Dirittodellacrisi.it: la prededuzione cosiddetta funzionale presuppone il nesso di strumentalità della prestazione rispetto alle finalità della procedura, secondo un giudizio ex ante; nella motivazione la Corte muove dalla causa della procedura, sì che tutti i contratti, in quanto generatori di crediti, ne risultano condizionati. È la stessa pronuncia a riconoscere che «la sottoposizione a regole concorsuali non è patrimonio esclusivo delle procedure concorsuali in senso stretto»; l'immagine dei «cerchi concentrici» della concorsualità è di Cass., Sez. I, 12 aprile 2018, n. 9087, in Ilcaso.it.
[17]Là dove la composizione negoziata dispone, all'art. 18, comma 1, CCII, che «non sono inibiti i pagamenti».
[18]G. D'Attorre, La concorsualità «liquida» nella composizione negoziata, in Il Fallimento, 2022, 301 ss.
[19] Cass., Sez. Un., n. 42093/2021, cit. supra
[20]Per l'effetto purgativo dai debiti anteriori che si accompagna al trasferimento d'azienda autorizzato «senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile» quale esempio paradigmatico di concorsualità «liquida», D'Attorre, op. cit. (con riferimento all'omologa previsione dell'art. 10 del D.L. n. 118/2021).
[21]Sia consentito il rinvio a T. Nigro, Ancora contrasti giurisprudenziali sul rilascio del DURC nella composizione negoziata, in Eutekne.info, 6 febbraio 2026, e Id., Giurisprudenza divisa sul rilascio del DURC nella composizione negoziata, ivi, 6 gennaio 2026. All'impostazione «formalistica» di Trib. Napoli, 9 gennaio 2026 — che, dall'art. 18, comma 1, CCII («non sono inibiti i pagamenti») e dall'assenza di un divieto di pagamento dei crediti anteriori, inferisce l'inapplicabilità alla composizione negoziata della disciplina del DURC dettata per le procedure concorsuali — si contrappongono, in chiave funzionale, Trib. Milano, 24 gennaio 2025, Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025, e Trib. Castrovillari, 27 ottobre 2025.
[22] È, a ben vedere, la medesima questione già valorizzata in tema di DURC, ove all'impostazione «formalistica» — che, dalla mancanza del divieto di pagamento dei crediti anteriori, inferisce l'assenza di un'esigenza di tutela della par condicio e, con essa, l'inapplicabilità dell'istituto alla composizione negoziata — si è opposta, in modo persuasivo, la lettura funzionale, attenta all'identità sostanziale delle esigenze di continuità e di risanamento. Al vaglio di funzionalità, dunque, e non alla preselezione astratta della fattispecie, va rimesso il filtro delle operazioni meritevoli.
[23] Il riferimento è al decreto dirigenziale del Ministero della giustizia 23 aprile 2026, Sezione III (Protocollo di conduzione), § 10, che ha riscritto il parere dell'esperto sui finanziamenti prededucibili: la valutazione anche in assenza del piano (§ 10.1), i criteri della migliore soddisfazione (§ 10.2), l'obbligo di dar conto dello stato delle trattative (§ 10.3). L'affermazione per cui il nuovo debito non pregiudica di per sé i creditori pregressi è al § 10.2; il criterio del rimborso "attraverso i soli flussi derivanti dalla continuità" è alla nota 45 del Dirigenziale.
[24] Non sfugge che la fonte regolamentare, nel misurare l'assenza di pregiudizio, faccia leva sulla capacità dell'impresa di «rimborsare i finanziamenti attraverso i soli flussi derivanti dalla continuità», utilizzando un lessico restitutorio che, a prima vista, parrebbe avvicinare il dirigenziale alla sola nozione tecnica di finanziamento valorizzata dall'orientamento restrittivo. Ma così non è. Per la stessa Suprema Corte è finanziamento «ogni atto che comporti un'attribuzione patrimoniale accompagnata dall'obbligo della sua futura restituzione»; e la dilazione di fornitura revolving, nella sua rotazione di apertura, utilizzo e rimborso del fido commerciale, quella dinamica restitutoria la possiede per intero, sì che il criterio della rimborsabilità dai flussi della continuità, lungi dall'escluderla, ne conferma l'attitudine a integrare un finanziamento in senso proprio.
[25] Sulla non sovrapponibilità di requisiti non tipizzati: L. Jeantet – P. Vallino – F. Roberi, op. cit., con rilievo critico verso la valutazione in chiave di worst case (Trib. Bologna, 8 novembre 2022,in Il Caso.it,28237) e verso il requisito di sostenibilità dell'ulteriore finanza (Trib. Genova, ivi citato); per la valorizzazione dello stato delle trattative, Trib. Bologna, 9 gennaio 2023 in Il Caso.it, 28608.
[26]La composizione negoziata non contempla un istituto analogo al pagamento dei crediti pregressi per prestazioni essenziali previsto, per il concordato, dall'art. 100 CCII: di qui la necessità di mantenere l'autorizzazione ex art. 22 entro il perimetro della nuova finanza, riferita ai rapporti futuri.
[27] Il combinato disposto degli art. 44 e 46 CCII “colora” di prededucibilità tutti gli atti legalmente compiuti dopo il deposito della domanda prenotativa. Art. 44 CCII 1-bis. Dalla data del deposito della domanda e sino alla scadenza del termine previsto dal comma 1, lettera a), si producono gli effetti di cui all'articolo 46. Art. 46 co. 4 CCII 4. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.