Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza

Il Tribunale di Milano sullo stralcio dei debiti previdenziali in sede di composizione negoziata


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Giurisprudenza

Il Tribunale di Milano sullo stralcio dei debiti previdenziali in sede di composizione negoziata


Tribunale di Milano, 19 giugno 2026.

Data pubblicazione
02 luglio 2026

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Tribunale di Milano, 19 giugno 2026. Giudice Lentini.

In tema di misure protettive nella composizione negoziata della crisi, non presenta ragionevoli prospettive di risanamento, tali da giustificarne la conferma nella sede dell’art. 18 CCII, un piano che preveda lo stralcio dei debiti previdenziali in sede di composizione negoziata, atteso che l’art. 23, comma 2-bis, CCII, non trova applicazione ai debiti previdenziali, non essendo gli enti gestori di forme di previdenza contemplati dalla norma (a differenza di quanto invece previsto all’art. 88 CCII).

In tema di composizione negoziata della crisi, l’incapacità di onorare i debiti correnti rappresenta uno degli elementi sintomatici dell’assenza in concreto di prospettive di risanamento tali da giustificare la conferma delle misure protettive nella sede dell’art. 18 CCII, tanto più nei casi in cui la debitrice prefiguri una continuità diretta nel contesto della quale registri ulteriori perdite versando in area di patrimonio netto negativo, profilando un serio rischio di aggravamento del dissesto.

La sospensione e la revoca degli affidamenti nel corso della composizione negoziata (nel caso di specie, in pendenza di misure protettive poi non confermate), è legittima ove consti l’analitica esposizione da parte della banca dei motivi, diretta conseguenza dell’applicazione della normativa prudenziale, alla base della sospensione e della revoca dei rapporti, sulla scorta di argomenti pertinenti, logici e rispettosi della normativa di settore.

Le segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca di Italia e alla Crif trascendono l’interesse delle parti del procedimento, coinvolgendo interessi di rango pubblicistico, di rilevanza sovranazionale e costituzionale, che attengono alla salvaguardia della stabilità del sistema bancario e, per tale via, del risparmio privato. Le informazioni risultanti dalla Centrale Rischi non presentano alcuna valenza sanzionatoria nei confronti delle imprese, ma sono di fondamentale importanza per tutti gli intermediari partecipanti, sicché un provvedimento giurisdizionale può intervenire in tale ambito soltanto qualora difettino i presupposti per la segnalazione.

Segnalazione e abstract a cura dell'Avv. Edoardo STAUNOVO-POLACCO

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