Giurisprudenza

Misure protettive e assegnazione dei canoni di locazione al creditore fondiario procedente


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Giurisprudenza

Tempi troppo lunghi e incognite eccessive comportano la revoca del concordato (il caso Rivieracqua)


Tribunale di Imperia, 10 novembre 2021.

Data pubblicazione
16 novembre 2021

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Tribunale di Imperia, 10 novembre 2021. Pres. relatore Silvana Oronzo.

Il Tribunale di Imperia, pur non ravvisando condotte frodatorie, ha disposto la revoca della procedura sulla scorta della durata eccessiva della stessa (tenuto anche conto degli oltre due anni di “preconcordato”) e delle persistenti incognite e incertezze, ritenute in contrasto con quanto prospettato dalla società al momento dell'ammissione, seppur non nella “disponibilità” di quest’ultima.

Nella specie, il Tribunale ha in particolare osservato quanto segue: “la previsione di giungere al voto su una proposta definitiva di piano concordatario e di darvi esecuzione se non a decorrere dall'anno 2023 appare confermata (e neppure del tutto realistica), ove si consideri che è stato già chiesto un rinvio ulteriore dell'adunanza dei creditori ad epoca successiva al marzo 2022 (...) e che in assenza dell'espletamento della gara pubblica la proposta non può aver seguito, essendo troppe le variabili che potrebbero inficiare la sua serietà. Si ricorda sul punto che il ricorso è stato depositato nel luglio dell'anno 2018, che l'apertura della procedura è del 23.12.2020, che la votazione dei creditori sul piano e sulla proposta non potrebbe che aver luogo a distanza di quasi due anni dall'ammissione e, valutati i tempi, ove raggiunte le maggioranze, per l'omologa, il concordato non raggiungerebbe la fase dell'esecuzione se non nel corso dell'anno 2023 pur essendo state previste rateizzazioni quadriennali che nell'originaria proposta vedevano il saldo dei chirografari entro la fine dell'anno 2025. In conclusione, la procedura rischia di svolgersi allo stato complessivamente in un arco temporale di circa 8-9 anni, considerando che attualmente è stata prospettata la possibilità che il nuovo piano - da predisporre - preveda il pagamento rateale in cinque anni dei creditori chirografari con le risorse liberate dall'ingresso del socio privato. Tale termine stride fortemente con una durata ragionevole di un concordato preventivo".

Il pubblico ministero, che aveva partecipato a tutto il subprocedimento, non aveva aderito all’ipotesi di revoca del concordato, ne’ chiesto il fallimento.