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Giurisprudenza

La validità dei patti di opzione cc. dd. put e il rapporto fra arbitrato e opposizione a stato passivo


Tribunale di Modena, 10 novembre 2021.

Data pubblicazione
01 dicembre 2021

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Giurisprudenza

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Tribunale di Modena, 10 novembre 2021. Pres. Emilia Salvatore. Rel. Camilla Covi.

Il Tribunale di Modena affronta vari temi di sicuro interesse sia sotto il profilo del diritto societario, sia del diritto concorsuale. 

Sotto il primo profilo (quello del diritto societario) viene ribadita (v. Cass., 4 luglio 2018, n. 17498; Cass., 7 gennaio 2021, n. 27227) la validità dei patti di opzione c.d. put; si afferma infatti che è lecito e meritevole di tutela l'accordo negoziale concluso tra i soci di una società, con il quale una parte, in occasione del finanziamento partecipativo, si obblighi a manlevare l'altra dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l'attribuzione del diritto di vendita (c.d. put) entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato. 

Si afferma poi – in linea generale – che il patto di opzione può accedere a qualsiasi contratto, e quindi anche ad un preliminare, avendo forma neutra e determinando solo una particolare modalità di conclusione del contratto. 

Sotto il secondo profilo (quello del diritto concorsuale) si afferma la totale autonomia tra il giudizio arbitrale e quello di opposizione allo stato passivo, anche se il primo ha ad oggetto questioni di natura pregiudiziale rispetto al secondo (il giudizio di opposizione allo stato passivo); con la conseguenza che il giudice delegato – e poi il Collegio in sede di eventuale opposizione – saranno tenuti a svolgere accertamenti sia di carattere dichiarativo sia di carattere costitutivo, ferma restando la loro valenza endoconcorsuale. 

Si stabilisce anche che in sede di opposizione allo stato passivo vige il principio di immutabilità della domanda con riferimento al momento dell’insinuazione al passivo; e che il rango del credito non può che è legato alla genesi dell’obbligazione che vi ha dato origine (che ai fini della prededuzione deve essere temporalmente connessa alla pendenza della procedura: Cass., 12 luglio 2018, n. 18844).