Tribunale di Vicenza, 26 novembre 2021, n. 0. Presidente relatore Limitone.
Abstract:
Sommario:
Il Tribunale
di Vicenza afferma che la parte che agisce nell’asserita
qualità di successore a titolo particolare del creditore originario,
in forza di un’operazione di cessione "in blocco" ex
art. 58 TUB, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del
credito oggetto di causa nell’operazione di cessione e di
fornire la prova documentale della propria legittimazione
sostanziale. La prova dev’essere offerta tramite la
produzione del contratto, non potendosi fare ricorso a
presunzioni, né assumendo rilevanza l’avviso di cessione
“in blocco”, da cui non è possibile risalire con esattezza
al credito in ipotesi ceduto.