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Giurisprudenza

Cessione “in blocco”, legittimazione della cessionaria e necessaria produzione del contratto


Tribunale di Vicenza, 26 novembre 2021.

Data pubblicazione
13 dicembre 2021

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Giurisprudenza

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Tribunale di Vicenza, 26 novembre 2021. Presidente relatore Limitone.

Il Tribunale di Vicenza afferma che la parte che agisce nell’asserita qualità di successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un’operazione di cessione "in blocco" ex art. 58 TUB, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione e di fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. La prova dev’essere offerta tramite la produzione del contratto, non potendosi fare ricorso a presunzioni, né assumendo rilevanza l’avviso di cessione “in blocco”, da cui non è possibile risalire con esattezza al credito in ipotesi ceduto.