Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Articolo

La crisi dei gruppi di società tra unità del risanamento e autonomia delle masse: trasferimenti di risorse, posizione della holding e responsabilità dei suoi amministratori, garanzie intercompany *


Stefano Ambrosini
Giurisprudenza

Cessione “in blocco”, legittimazione della cessionaria e necessaria produzione del contratto


Tribunale di Vicenza, 26 novembre 2021.

Data pubblicazione
13 dicembre 2021

Scarica PDF

Giurisprudenza

TORNA INDIETRO

Tribunale di Vicenza, 26 novembre 2021. Presidente relatore Limitone.

Il Tribunale di Vicenza afferma che la parte che agisce nell’asserita qualità di successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un’operazione di cessione "in blocco" ex art. 58 TUB, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione e di fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. La prova dev’essere offerta tramite la produzione del contratto, non potendosi fare ricorso a presunzioni, né assumendo rilevanza l’avviso di cessione “in blocco”, da cui non è possibile risalire con esattezza al credito in ipotesi ceduto.