Tribunale di Brescia, 29 gennaio 2022, n. 0. Giudice Franchioni.
Abstract:
Sommario:
Il Tribunale di Brescia sancisce la legittimità dei riparti effettuati dal liquidatore giudiziale sulla base del principio che, nell’ipotesi di masse separate, quanto ricevuto da creditori ipotecari di secondo grado in occasione di un precedente riparto può essere loro imputato nel riparto successivo, relativo a diversa massa, cui essi partecipino in qualità di creditori ipotecari di primo grado, al fine di rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione.