Cassazione civile, sez. I, 10 febbraio 2022, n. 4345. Pres. Scaldaferri. Rel. Pazzi.
Abstract:
Sommario:
La Cassazione, riformando un provvedimento della Corte d'Appello di Venezia di segno contrario, afferma che l'art. 25, 2° comma, l. fall., istituisce un'ipotesi di incompatibilità, "determinata dalla manifestazione di un'opinione sia pur delibatoria e prognostica in ordine alla fondatezza dell'azione, dunque di una situazione latamente riconducibile alla previsione dell'articolo 51, primo comma, n. 4, c.p.c." (v., in questi termini, Cass. 12066/2017), ma non priva il giudice della potestas iudicandi e comporta un obbligo di astensione suscettibile di essere fatto valere dall'interessato attraverso la ricusazione, ai sensi dell'art. 52 cod. proc. civ..