Cassazione , Sez. Unite Civili, 14 febbraio 2022, n. 4696. Pres. Curzio. Rel. Stalla.
Abstract:
Sommario:
La Cassazione, a Sezioni Unite, sancisce il seguente principio di diritto: “nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dal D.lvo n.5/2006 e dal D.Lvo 169/2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del PM o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art.186 l.fall.”.