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Giurisprudenza

Affitto d’azienda e successiva cessione a società off shore: disciplina applicabile e atti in frode


Cassazione civile, Sez. I, 01 marzo 2022, n. 6772.

Data pubblicazione
06 marzo 2022

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Cassazione civile, Sez. I, 01 marzo 2022, n. 6772. Pres. Scaldaferri. Rel. Paola Vella.

Con questa articolata decisione la Suprema Corte, pur definendo “magmatico” il contesto normativo di riferimento, ribadisce l’indirizzo sull’applicabilità dell’art. 186-bis al concordato in continuità indiretta dato con la sentenza n. 29742 del 2018, osservando che esso, “fondato su valide argomentazioni – già ampiamente sostenute da gran parte della dottrina e condivise da parte dei giudici di merito – ha svolto anche la preziosa funzione di eliminare insidiose difformità applicative e orientare la prassi in una direzione sicuramente rispondente al criterio del favor concordati. In questo senso, come detto, il Collegio reputa quell’indirizzo meritevole di stabilità”.
Nel caso di specie la Corte ha poi ravvisato la necessità di ricercare “profili di possibile abuso dello strumento concordatario in continuità aziendale, che rischiano di vanificare le legittime aspettative dei creditori chirografari a fronte di una così notevole, clamorosa e repentina “diminuzione” dell’attivo concordatario, correlata ad una rapida operazione di affitto e successiva cessione dell’azienda a società off shore. A tal fine, il giudice del rinvio dovrà tener conto dei robusti approdi della giurisprudenza di questa Corte sul perimetro applicativo dell’art. 173 l.fall., in base ai quali integrano atti di frode concordatari – in ragione della loro valenza potenzialmente decettiva, per l’idoneità a pregiudicare il “consenso informato” dei creditori, anche sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione – non solo le condotte volte propriamente ad occultare circostanze inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza, ma anche quelle dirette a non farle percepire nella loro completezza ed integrale rilevanza, rispetto ad una rappresentazione esistente, ma del tutto inadeguata, alla sola condizione che tali atti siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, senza che sia cioè necessaria anche lo loro dolosa preordinazione”.