Cassazione civile, Sez. I, 01 marzo 2022, n. 6772. Pres. Scaldaferri. Rel. Paola Vella.
Abstract:
Sommario:
Con questa articolata decisione la Suprema Corte, pur definendo
“magmatico” il contesto normativo di riferimento, ribadisce l’indirizzo
sull’applicabilità dell’art. 186-bis al concordato in continuità
indiretta dato con la sentenza n. 29742 del 2018, osservando che esso,
“fondato su valide argomentazioni – già ampiamente sostenute da gran
parte della dottrina e condivise da parte dei giudici di merito – ha
svolto anche la preziosa funzione di eliminare insidiose difformità
applicative e orientare la prassi in una direzione sicuramente
rispondente al criterio del favor concordati. In questo senso, come
detto, il Collegio reputa quell’indirizzo meritevole di stabilità”.
Nel caso di specie la Corte ha poi ravvisato la necessità di ricercare “profili
di possibile abuso dello strumento concordatario in continuità
aziendale, che rischiano di vanificare le legittime aspettative dei
creditori chirografari a fronte di una così notevole, clamorosa e
repentina “diminuzione” dell’attivo concordatario, correlata ad una
rapida operazione di affitto e successiva cessione dell’azienda a
società off shore. A
tal fine, il giudice del rinvio dovrà tener conto dei robusti approdi
della giurisprudenza di questa Corte sul perimetro applicativo dell’art.
173 l.fall., in base ai quali integrano atti di frode concordatari – in
ragione della loro valenza potenzialmente decettiva, per l’idoneità a
pregiudicare il “consenso informato” dei creditori, anche sulle reali
prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione – non solo le
condotte volte propriamente ad occultare circostanze inizialmente
ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente
accertate nella loro sussistenza, ma anche quelle dirette a non farle
percepire nella loro completezza ed integrale rilevanza, rispetto ad una
rappresentazione esistente, ma del tutto inadeguata, alla sola
condizione che tali atti siano caratterizzati, sul piano soggettivo,
dalla consapevole volontarietà della condotta, senza che sia cioè
necessaria anche lo loro dolosa preordinazione”.