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Giurisprudenza

Nozione di atti in frode e pendenza di procedimento penale


Corte d'Appello di Roma, 16 marzo 2022.

Data pubblicazione
17 marzo 2022

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Giurisprudenza

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Corte d'Appello di Roma, 16 marzo 2022. Pres., est. Capizzi.

La Corte d’Appello di Roma ha revocato la sentenza di fallimento di un debitore il cui concordato preventivo era stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 173, l. fall.

I Giudici d’appello hanno chiarito che le fattispecie di cui all’art. 173, comma 1, l. fall., non vanno individuate alla mera stregua degli atti in frode ai creditori quali previsti dagli artt. 64 e ss. l. fall., o comunque di comportamenti volontari, idonei a pregiudicare le aspettative di soddisfacimento del ceto creditorio, postulando piuttosto una condotta del debitore tesa ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, le quali, se conosciute dagli organi della procedura e dai creditori, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta concordataria.

In quest’ottica, la Corte ha ritenuto che le richieste di rinvio a giudizio in sede penale dell’amministratore e del socio di maggioranza del debitore in concordato, sopravvenute in corso di procedura, siano fatti di per sé privi di una reale efficacia decettiva, in quanto oggettivamente inidonei a risolversi in un concreto pregiudizio per le ragioni dei creditori.

I Giudici del reclamo hanno altresì escluso la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 173, l. fall., in ordine ad operazioni di cessione – da parte de debitore – delle quote di una consociata e di finanziamento alla stessa compiute in epoca precedente all’accesso alla procedura concordataria, risultando dimostrati l’avvenuto pagamento del corrispettivo ed il rimborso del prestito.