Cassazione, Sez. I civile, 20 dicembre 2021, n. 40872. Pres. Scaldaferri. Rel. Pazzi.
Abstract:
Sommario:
Con questa puntuale ordinanza la Cassazione ha stabilito:
- a) che ai fini
dell’esperimento della c.d. revocatoria infragruppo aggravata rileva il
momento in cui viene compiuto l’atto depauperativo, restando
ininfluenti le successive modifiche della struttura del gruppo;
- b) che
la nozione di “direzione unitaria” non comporta la necessaria
coincidenza dei componenti dei due consigli di amministrazione, giacché è
sufficiente, in un’ottica sostanziale, che tali organi “siano
espressione di un unico centro direzionale e di potere” e operino
“secondo una logica e una strategia unitaria”.