Tribunale di Venezia, 24 febbraio 2022, n. 0. Pres. Bruni. Est. Gasparini.
Abstract:
Sommario:
Il Tribunale di Venezia sancisce il principio in base al quale l’inserimento di una condizione sospensiva all’interno di una transazione stipulata in costanza di concordato (e comunicata al tribunale) impedisce che possa configurarsi la violazione del divieto di compiere, senza autorizzazione, atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.