Tribunale di Rovigo, 03 marzo 2022, n. 0. Pres. Di Francesco. Est. Gancitano.
Abstract:
Sommario:
Il Tribunale rodigino, nel contesto del c.d. preaccordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182, 6° comma, l. fall., proposto da una società il cui concordato non era stato interamente eseguito atteso il mancato pagamento di alcuni creditori, ha autorizzato la ricorrente a contrarre finanziamenti prededucibili ex artt. 182-quinquies, comma 3, e 111, l. fall., sul rilievo che la pendenza della fase esecutiva del concordato non fosse ostativa all'accoglimento dell'istanza, in quanto i principali creditori rimasti insoddisfatti avevano manifestato il proprio assenso alla chiusura della procedura condizionatamente all'emissione, da parte del Tribunale, dell'autorizzazione all'erogazione della c.d. finanza d'urgenza.