Cassazione civile, Sez. I, 10 febbraio 2022, n. 4342. Pres. Scaldaferri. Est. Pazzi.
Abstract:
Sommario:
La Cassazione afferma il principio secondo il quale non possono considerarsi “occupati”, ai fini del conseguimento dei livelli occupazionali minimi per l’accesso all’amministrazione straordinaria, quei lavoratori dipendenti che risultino “trasferiti“ all’affittuario dell’azienda; e ciò tenuto anche conto del fatto che l’art. 2112 c.c. equipara, sotto il profilo in questione, cessione e affitto di azienda.