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Giurisprudenza

Credito di rivalsa della SACE e ammissione integrale allo stato passivo


Cassazione civile, Sez. I, 18 gennaio 2022, n. 1453.

Data pubblicazione
22 aprile 2022

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Cassazione civile, Sez. I, 18 gennaio 2022, n. 1453. Pres. Genovese. Est. Mercolino.

Con riferimento al privilegio contemplato dall'art. 9, comma 5, d. lgs. n. 123/1998, e ai rapporti trilaterali fra impresa finanziata, banca finanziatrice e garante SACE, la Cassazione pone in evidenza la necessità di considerare “l'aspetto pubblicistico del rapporto, che trova espressione nel provvedimento di concessione del beneficio o nel contratto stipulato con il beneficiario all'esito della procedura selettiva: tale atto, distinto da quello di concessione della garanzia, ne costituisce il necessario presupposto, individuando gli obiettivi e le modalità di realizzazione dell'intervento, nonché gli obblighi posti a carico del beneficiario, la cui inosservanza giustifica, ai sensi del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, la revoca del beneficio ed il recupero dell'importo eventualmente versato al creditore garantito. La relativa azione, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito, nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, né di un nuovo diritto derivante dal pagamento effettuato in favore del creditore garantito, ma trovando fondamento nell'atto di concessione o nella convenzione che costituiscono il presupposto della garanzia, e postulando la revoca del beneficio, che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo”.

La Cassazione afferma poi che la non operatività del vincolo di solidarietà, in conseguenza del mancato esercizio dell'azione di surrogazione o di regresso, comporta “l'inapplicabilità della disciplina dettata della L. Fall., artt. 61 e 62, con la conseguenza che, in caso di fallimento del beneficiario, l'ente concedente può insinuare il proprio credito al passivo, anche nel caso in cui il pagamento, effettuato dopo l'apertura della procedura concorsuale, non sia risultato interamente satisfattorio per l'istituto di credito, il quale abbia a sua volta ottenuto l'ammissione al passivo”.