Tribunale di Milano, 27 aprile 2022, n. 0. Pres. Paluchowski. Rel. Pascale.
Abstract:
Sommario:
Il Tribunale di Milano definisce l’annosa vicenda dell’ingentissimo credito da danno ambientale vantato dal Ministero dell’Ambiente nei confronti della SNIA in amministrazione straordinaria, riconoscendo la parziale responsabilità della società poi sottoposta a procedura.
In punto richiesta di ammissione del credito risarcitorio in prededuzione, il Tribunale richiama la decisione della Suprema Corte (Cass. Civ. n. 5705/13), la quale ha statuito che detto rango assiste soltanto il credito per i costi di bonifica sostenuti e da sostenersi che avvantaggiano gli immobili acquisiti alla massa (nonché la propria pronuncia del 2.1.15, ove l’ammissione in prededuzione dei costi di bonifica è stata ricondotta alla loro funzionalità ad apportare migliorie ai beni facenti parte dell’attivo fallimentare, coerentemente col disposto dell’art. 17 del D. Lgs. 22/1997, che ne attesta la natura di onere reale).
In ossequio a detto principio, il Tribunale afferma che, “non essendo la SNIA titolare dei beni immobili oggetto degli interventi di bonifica, non può essere riconosciuto il rango prededuttivo richiesto”. Con la precisazione che “il privilegio previsto dall’art. 253, co. 2, Testo Unico dell’Ambiente, che è speciale e di stretta interpretazione (v. Cass. Civ. n. 5297/09 sulla non applicabilità dell’interpretazione analogica in materia di privilegi) non è invocabile nel caso di specie, gravando esso soltanto sui beni immobili, che, pacificamente, non sono acquisiti all’attivo della procedura opposta”.