Tribunale di Catanzaro, 22 aprile 2022, n. 0. Giudice Mercuri.
Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa – Concessione di misure protettive in momento successivo a quello indicato dall’art. 7, comma 1 D.L. 118/2
Ove si ritenga possibile la concessione successiva delle misure di protezione (e non la mera conferma, ai sensi dell’art. 7, con istanza presentata al tribunale competente lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto), diviene comunque indispensabile l’allegazione da parte dell’istante dell’andamento attuale (proficuo o meno) delle trattative portate avanti con il patrocinio dell’esperto accettante, elemento che diviene imprescindibile (al contrario che nell’istanza tempestiva di conferma), nonché l’allegazione di concrete iniziative, giudiziali o stragiudiziali, adottate dai creditori (principali) in senso ostile all’imprenditore e/o all’accordo in itinere.
Abstract:
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