Appello Venezia, 28 aprile 2022, n. 0. Pres. Taglialatela. Est. Passarelli.
Abstract:
Sommario:
La Corte d'Appello di Venezia respinge il reclamo dei convenuti in azione di responsabilità ex art. 146 l.fall., i quali avevano rilevato il conflitto d'interessi dei curatori nella determinazione di convenire in giudizio alcuni amministratori e non altri.
I giudici lagunari osservano come nel caso in discussione non ci fosse possibilità di antitesi tra la posizione dei curatori, legittimati ex art. art. 146 l.fall., e quella della massa dei creditori, conflitto che invece va valutato in astratto e con riferimento all'incompatibilità di posizioni giuridiche soggettive.
D'altro canto, ha chiosato la Corte, ravvisare un’immanente situazione di conflitto d'interessi con riferimento all'operato dei curatori-persona significherebbe procedere ad una inconcepibile nomina di un curatore speciale in luogo dei curatori legittimati ex lege ad agire per la società; con un ulteriore effetto distorsivo, secondo il quale i convenuti potrebbero trarre giovamento dall'esautoramento dei curatori stessi.
Segnalazione dell’avv. Veronica Albiero