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Giurisprudenza

Effetti "protettivi" della domanda di concordato e Fisco


Cassazione, Sez. Tributaria, 03 maggio 2022, n. 13831.

Data pubblicazione
20 maggio 2022

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Cassazione, Sez. Tributaria, 03 maggio 2022, n. 13831. Pres. Virgilio. Rel. Catallozzi.

La Cassazione, tornando a pronunciarsi sulla portata degli effetti “protettivi” della domanda di concordato, ha stabilito che il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, qualora il credito sia anteriore alla presentazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, trova applicazione anche nei confronti dell’erario e dell’agente della riscossione.

In quest’ottica, la notifica della cartella di pagamento al contribuente - in relazione alla sua funzione di atto corrispondente al precetto - è incompatibile con l’art. 168, l. fall., indipendentemente dalla sua natura riscossiva e non esecutiva. Tale preclusione - osserva la Corte - opera anche nell’eventualità in cui la cartella sia stata notificata a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione (ai sensi dell’art. 36 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), e, dunque, non sia stata preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento. Il divieto di notificare la cartella di pagamento a seguito del ricorso per l’ammissione alla procedura concorsuale, infatti, trova il suo fondamento nel dato formale dell’esistenza del procedimento e nell’inconfigurabilità di pregiudizi per l’Amministrazione finanziaria derivanti dall’operatività di un siffatto divieto, non già nell’esistenza di un accertamento definitivo in ordine alla pretesa erariale.