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Le istanze di composizione negoziata. Dati UnionCamere aggiornati al 15 aprile 2024


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Giurisprudenza

Nullità del mutuo, applicazione dell’art. 2035 c.c. e aggravamento del dissesto per occultamento dell’insolvenza


Tribunale di Vicenza, 19 maggio 2022.

Data pubblicazione
03 giugno 2022

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Giurisprudenza

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Tribunale di Vicenza, 19 maggio 2022. Pres. Cazzola. Est. Genovese.

In un caso di abusiva (per non dire fittizia) concessione di credito, il Tribunale di Vicenza - con questa interessante e motivata decisione - ha sancito la nullità dei mutui e l’irripetibilità delle somme mutuate, ravvisando “la prova certa che tutta la negoziazione che ha preceduto l’erogazione dei mutui ha avuto ad oggetto il rientro delle esposizioni debitorie delle società del Gruppo [omissis], non già le esigenze del [omissis] stesso o della ditta individuale aperta quell’anno”.

Con riferimento, poi, all’aggravamento del dissesto per effetto di finanziamenti siffatti, il Tribunale ha precisato: “è appena il caso di evidenziare (tanto pare ovvia la considerazione) che il divieto di aggravamento dell’insolvenza non riguarda esclusivamente il finanziamento diretto dell’impresa decotta, ma anche quello effettuato indirettamente in favore di soggetto giuridico formalmente diverso, con l’accordo che la provvista verrà utilizzata per far fronte all’esposizione debitoria dell’impresa già insolvente. Con tale negozio complesso, si ottiene difatti proprio il risultato proibito dalla legge, cioè quello di occultare lo stato di insolvenza; oltretutto, la traslazione di fatto del debito in capo al soggetto che ha ricevuto il finanziamento lo rende a sua volta insolvente, con pregiudizio sia dei creditori del primo, sia di quelli del secondo.

La stipula di contratti finalizzati all’occultamento dello stato di decozione rappresenta quindi, in sé, un’ipotesi di bancarotta (cfr. Cass. Pen 32899/2011), indipendentemente dal fatto che sia stato utilizzato lo schermo di un diverso soggetto giuridico; essa rende quindi nulli i contratti ex art. 1418 c.c. ed esclude la ripetibilità delle prestazioni effettuate in esecuzione di essi ex art 2035 c.c., in quanto contrarie al buon costume in senso economico”.