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Giurisprudenza

La bancarotta non si applica all’accordo di ristrutturazione non sfociato in fallimento


Cassazione penale, Sez. V, 20 aprile 2022, n. 19540.

Data pubblicazione
06 giugno 2022

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Cassazione penale, Sez. V, 20 aprile 2022, n. 19540. Pres. Scarlini. Est. Belmonte - Morosini.

Con questa importante decisione la Cassazione penale smentisce recisamente la possibilità di ascrivere agli amministratori e ai sindaci della società in crisi, nonché ai professionisti che l’hanno assistita, il reato di bancarotta ogniqualvolta all’accordo di ristrutturazione non faccia seguito la dichiarazione di fallimento.

La Corte evidenzia che “il terzo comma dell'art. 236 legge fall. fa specifico riferimento all'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria (art. 182-septies legge fall.) e continua a lasciare fuori dal proprio alveo precettivo gli accordi di ristrutturazione c.d. ordinari di cui all'art. 182-bis legge fall. 

L'evoluzione normativa, l'interpretazione sistematica e la lettera della norma incriminatrice escludono che il precetto penale possa estendersi a ricomprendere il caso delle condotte di cui all'art. 223 (e 224) legge fall. correlate a un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis legge fall.”

Prosegue la Suprema Corte: “A fronte di un dato normativo così chiaro, non sono consentite interpretazioni analogiche in malam partem, neppure al fine di colmare un preteso vuoto punitivo (come invece reputa il Tribunale del riesame laddove parla della creazione di «un'ampia area di impunità per le condotte illecite consumate in occasione degli accordi cd. ordinari»)”; ricordando infine la Corte che sul “valore preminente del principio di tipicità che informa il diritto penale si è espressa, a proposito dell'art. 236 legge fall., la Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza Corsini (n. 43428 del 30/09/2010)”