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Le istanze di composizione negoziata. Dati UnionCamere aggiornati al 15 aprile 2024


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Giurisprudenza

Mancata conferma delle misure protettive per inutile attivazione della procedura di composizione


Tribunale di Bologna, 19 aprile 2022.

Data pubblicazione
07 giugno 2022

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Giurisprudenza

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Tribunale di Bologna, 19 aprile 2022. Est. Rimondini.

Composizione negoziata della crisi – Misure protettive del patrimonio – Ricorso ex art. 7, D. L. 118/2021 – Impossibilità di dar utile corso alla composizione negoziata della crisi – Rigetto ricorso – Condanna alle spese – Emersione dell’insolvenza – Comunicazione al pubblico ministero

Il tribunale deve sempre revocare, non appena terminata la procedura di composizione negoziata della crisi, le misure già, in ipotesi, confermate.

Qualora l’esperto riferisca al tribunale la insussistenza dei presupposti per dar corso a detta procedura, il ricorso anzi presentato, teso alla conferma delle misure inizialmente richieste, va senz’altro respinto.

Il giudice deve dunque provvedere sulle spese, visto il richiamo, operato dall’art. 7, co. 7, alla disciplina di cui agli artt. 669-bis ss., cod. proc. civ..

Lo stesso, poi, rilevata anche solo ex actis l’insolvenza del ricorrente, procede alla relativa segnalazione, di cui all’art. 7, l. fall., al pubblico ministero.

(segnalazione e massime a cura dell’Avv. Riccardo Riccò)