Documento

Le istanze di composizione negoziata. Dati UnionCamere aggiornati al 15 aprile 2024


* * *
Giurisprudenza

Concordato in continuità, surplus da flussi di cassa e deroga all’art. 2740 c.c. (seconda puntata del caso “La Murrina”)


Appello di Milano, 09 giugno 2022.

Data pubblicazione
15 giugno 2022

Scarica PDF

Giurisprudenza

TORNA INDIETRO

Appello di Milano, 09 giugno 2022. Pres. Marchetti. Est. Mammone.

La Corte d’Appello di Milano, con una pronuncia puntualmente argomentata e che anticipa, nelle ricadute operative, le regole sulla distribuzione dell’attivo che (salvo sorprese) entreranno in vigore con il Codice della crisi, ha rigettato il reclamo proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso il provvedimento – pubblicato su questa rivista – con cui il Tribunale di Como, con una delle prime applicazioni del c.d. cram down fiscale, aveva forzosamente omologato il concordato di uno dei marchi storici del vetro soffiato veneziano, nonostante il voto contrario (determinante) dell’Erario.

In particolare, i Giudici meneghini, dopo aver escluso che il c.d. surplus concordatario rappresenti una risorsa esogena assimilabile alla finanza esterna, ha tuttavia ritenuto di “dover aderire alla tesi che, nei concordati con continuità aziendale, limita l’operatività delle regole distributive della absolute priority rule al solo patrimonio esistente al momento dell’avvio del procedimento”, affermando altresì che “la disciplina del concordato in continuità pone di per sé un limite alla regola della responsabilità patrimoniale come stabilita dall’art. 2740, primo comma, c.c.”; regola, questa, che può operare solo con riferimento al patrimonio già esistente al momento della presentazione del ricorso, con la conseguenza che “una volta che il concordato sia stato eseguito ed i creditori abbiano conseguito quanto loro promesso, deve ritenersi legittimo anche che i flussi generati dalla prosecuzione dell’attività aziendale permangano nella disponibilità del debitore”.