Recensione

Si è spento Giuseppe Niccolini


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Giurisprudenza

Contratti pendenti e scioglimento da parte del commissario


Cassazione civile, Sez. I, 14 giugno 2022, n. 19146.

Data pubblicazione
17 giugno 2022

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Cassazione civile, Sez. I, 14 giugno 2022, n. 19146. Pres. Genovese. Est. Crolla.

La Cassazione dirime un’interessante questione relativa a un’insinuazione in prededuzione presentata da un contraente in bonis nello stato passivo di Lucchini in a.s.

Sulla premessa che nella specie “non vi è stato subentro del Commissario nel contratto, anzi l’organo della procedura ha esercitato il potere di scioglimento”, la Corte afferma che “può certamente riconoscersi, in prededuzione, al ricorrente il credito circoscritto alla sola remunerazione delle prestazioni di trasporto effettivamente rese in favore dell’Amministrazione Straordinaria dopo l’apertura della procedura. Ciò in quanto, continuando il rapporto anche dopo l’apertura della procedura, gli effetti della manifestazione della volontà di scioglimento del contratto non possono riverberarsi, per il principio ricavabile dagli artt. 1378, 1373 e 1460 cc, sulle prestazioni già eseguite di un contratto ad esecuzione periodica o continuata.

Va, tuttavia, rilevato - proseguono i giudici di legittimità - che con la domanda di insinuazione al passivo la TOP (successivamente incorporata nella Coelerici Logistics) non ha chiesto il pagamento delle prestazioni di trasporto effettivamente eseguite, ma ha preteso il pagamento del «minimo garantito»; tale credito correttamente non è stato riconosciuto nell’an stante la natura risarcitoria che trova ragione e fondamento in una espressa clausola contrattuale non opponibile alla procedura per effetto dell’esercizio da parte della Commissario del potere di caducazione delle obbligazioni nascenti dal contratto (Del resto - soggiunge l'ordinanza - secondo la previsione dell’art 72 comma 4 l’esercizio della facoltà di scioglimento dal contratto esclude qualsiasi diritto al risarcimento dei danni per la cessazione del rapporto contrattuale per la considerazione che l’esercizio di tale potere non può in alcun modo essere equiparato ad un inadempimento”).