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Giurisprudenza

Crediti tributari e previdenziali di fronte alla regola di priorità: interviene la Cassazione


Cassazione, Sez. I civile, 26 maggio 2022, n. 17155.

Data pubblicazione
15 giugno 2022

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Cassazione, Sez. I civile, 26 maggio 2022, n. 17155. Pres. Genovese. Rel. Paola Vella.

La Cassazione afferma che “il trattamento dei crediti prelatizi di natura tributaria e contributiva previsto dal vigente art. 182-ter, comma 1, secondo periodo, l. fall. contempla la possibilità – negata invece ai crediti di altra natura, muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dall’art. 160, comma 2, secondo periodo, l. fall. – che essi siano soddisfatti parzialmente, purché in misura superiore o anche solo pari a quella riservata ai crediti prelatizi di grado inferiore (mentre per i crediti chirografari suddivisi in classi il trattamento deve essere equiparato a quello della classe destinataria del trattamento più favorevole)”.

Nondimeno, resta ferma in entrambi i casi la condizione preclusiva posta dal primo periodo delle medesime disposizioni, che individua il limite minimo di soddisfacimento dei creditori prelatizi nella misura che essi ritrarrebbero dalla liquidazione, a valori di mercato, dei beni gravati da privilegio, pegno o ipoteca, sulla base di apposita attestazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.

In tal senso – soggiunge la Corte – può dirsi che, a legislazione vigente, solo nell’ambito del “trattamento dei crediti tributari e contributivi”, e “alle condizioni tutte stabilite dall’art. 182-ter l. fall., è possibile una deroga all’ordine delle cause legittime di prelazione ex art. 160, comma 2, secondo periodo, l. fall., come rigorosamente interpretato (salvo quanto alla posizione dei soci) nella tradizione domestica”.