Tribunale di Vicenza, 23 giugno 2022, n. 0. Pres. Limitone. Est. Saltarelli.
Abstract:
Sommario:
Ribadito che il curatore è terzo rispetto ai rapporti giuridici posti a base delle pretese creditorie, il Tribunale ha respinto un’opposizione a stato passivo sul presupposto che le domande di credito e di ripetizione dell’indebito, al pari di quella di rivendica di beni, sono risultate sprovviste di supporti probatori idonei e muniti di data certa anteriore al fallimento.