Documento

Le istanze di composizione negoziata. Dati UnionCamere aggiornati al 15 aprile 2024


* * *
Giurisprudenza

Automatic stay (e cram down implicito)
ex art. 182-bis, comma 6, l. fall.


Tribunale di Biella, 05 luglio 2022.

Data pubblicazione
08 luglio 2022

Scarica PDF

Giurisprudenza

TORNA INDIETRO

Tribunale di Biella, 05 luglio 2022. Pres. Rava. Rel. Maria Donata Garambone.

In questo recentissimo e interessante provvedimento, il Tribunale di Biella accoglie motivatamente l’istanza ex art. 182-bis, comma 6, l. fall., nonostante la presa di posizione contraria da parte dell’INPS (sul presupposto implicito – parrebbe – della futura applicabilità del c.d. cram down).

Si legge in particolare nel decreto in questione: “Il Tribunale ritiene – conformemente all’accertamento sommario che è chiamato a svolgere in tale fase preliminare – che ricorrano sia i presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma dell’art. 182bis L.F., sia le condizioni per l’integrale pagamento dei creditori che hanno negato la propria disponibilità a trattare. Sotto tale ultimo profilo, occorre evidenziare che la proposta indica con chiarezza le risorse necessarie per procedere al pagamento dei creditori non aderenti ed alla ristrutturazione aziendale, individuandole nei proventi della continuità aziendale da parte della società; continuità che, già nell’attualità, sta consentendo alla società la puntuale gestione corrente e che, quindi, in una valutazione prospettica, appare idonea altresì alla soddisfazione della ridetta categoria di creditori sociali”.

Quanto ai profili più operativi, si afferma, relativamente alla decorrenza del divieto di azioni esecutive e cautelari, che “essa deve individuarsi nel giorno dell’iscrizione del presente decreto nel Registro delle Imprese territorialmente competente; quanto, invece, all’applicabilità al termine così concesso della sospensione feriale, il Tribunale ritiene di aderire all’orientamento a ciò favorevole, ricavabile a contrario dal principio di diritto statuito dalla nota sentenza della Suprema Corte n. 15435 del 13 giugno 2018, in considerazione, in particolare, del difetto nel caso di specie di ragioni d’urgenza non risultando pendenti nei confronti della società ricorrente istanze di fallimento”.