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Giurisprudenza

Atti di frode e crediti tributari contestati: un caso di diniego di omologazione


Appello di Venezia, 18 luglio 2022.

Data pubblicazione
25 luglio 2022

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Giurisprudenza

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Appello di Venezia, 18 luglio 2022. Pres. Taglialatela. Est. Bressan.

La Corte d’Appello di Venezia ha confermato il diniego di omologa di un concordato preventivo poiché, disposto l’accantonamento obbligatorio ex art. 90 D.P.R. n. 602/1973, non residuava attivo per il pagamento degli altri creditori, risultando, quindi, insussistente la “fattibilità giuridica” del piano. Infatti, la presenza di crediti contestati di natura tributaria obbliga (non facoltizza) il tribunale, nel giudizio di omologazione, a disporre i relativi accantonamenti. Al riguardo, la Corte ha chiarito in modo limpido che in tema di omologazione della proposta di concordato preventivo il tribunale esercita un sindacato incidentale circa la fondatezza dei crediti contestati, condizionali o irreperibili ai fini di disporre i relativi accantonamenti e che la modifica legislativa relativa all'attivazione del sub-procedimento di cui all'art. 182-ter L.F. comporta che la discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione finanziaria nello stipulare accordi transattivi concorsuali in un'ottica di miglior soddisfacimento dell'interesse erariale, trova un bilanciamento nel sindacato giudiziale sul diniego di accettazione della proposta transattiva che la normativa attualmente vigente (ossia il novellato art. 180, comma 4, seconda parte, L.F.) assegna al giudice ordinario fallimentare; con la precisazione che in caso di crediti tributari la competenza appartiene al giudice fallimentare solo laddove la contestazione verta sui profili eminentemente concorsuali del trattamento di tali crediti nel concordato preventivo (ad esempio nei casi in cui si controverta sulla convenienza economica della proposta del debitore e/o sulla fattibilità del piano), mentre laddove il contenzioso abbia ad oggetto l'“an” e il “quantum” dei debiti fiscali, la giurisdizione sull'impugnazione spetta al giudice tributario, con conseguente necessità dell'accantonamento previsto dall'art. 90 D.P.R. n. 602/1973.

Infine, la Corte ha precisato che l’applicazione del nuovo quarto comma, seconda parte, dell’articolo 180 l.fall. presuppone in ogni caso i) la sussistenza di una proposta di soddisfacimento dell’amministrazione finanziaria; ii) che l’adesione dell’amministrazione finanziaria sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’articolo 177 l.fall.; iii) la relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma, l.fall. circa la convenienza della proposta di soddisfacimento dell’amministrazione finanziaria rispetto all’alternativa liquidatoria.

Segnalazione e abstract a cura dell’avv. Veronica Albiero