Giurisprudenza

Misure protettive atipiche nei confronti del garante


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Giurisprudenza

Accordi di ristrutturazione ex artt. 182-bis e 182-septies, l. fall., e controllo del tribunale


Tribunale di Brescia, 12 maggio 2022.

Data pubblicazione
01 agosto 2022

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Tribunale di Brescia, 12 maggio 2022. Pres., est. Bruno.

Il provvedimento bresciano si riferisce ad un accordo di ristrutturazione con estensione degli effetti a un creditore finanziario non aderente.

Il Tribunale ha affermato che, in mancanza di opposizioni, l’indagine sul profilo dell’attuabilità dell’accordo deve essere ancorata alla logicità intrinseca del piano, alla esaustività, analiticità e persuasività motivazionale della relazione attestatrice.

In particolare, si è verificato che “la relazione del Professionista è fondata su dati di partenza verificati ed è argomentata in modo coerente e logico con costante riferimento a detti dati; risulta adeguatamente motivata nelle previsioni degli sviluppi futuri, con particolare riferimento alla capacità del piano industriale di soddisfare i creditori estranei, senza accettazione acritica della proposta della società, bensì attraverso l’elaborazione e la valutazione autonoma delle previsioni”.

Quanto ai presupposti di cui all’art. 182-septies, l. fall., il Tribunale ha constatato che il creditore non aderente (che non ha poi proposto opposizione), secondo un comportamento ispirato al principio di buona fede, “è stato informato dell'avvio delle trattative, le quali sono state svolte in contraddittorio tra le parti, con scambio di complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti”.