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Le istanze di composizione negoziata. Dati UnionCamere aggiornati al 15 aprile 2024


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Giurisprudenza

Conferma di misure protettive, piano in fieri e assenza di crisi industriale


Tribunale di Treviso, 04 ottobre 2022.

Data pubblicazione
05 ottobre 2022

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Giurisprudenza

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Tribunale di Treviso, 04 ottobre 2022. Est. Casciarri.

Il Tribunale di Treviso, nel confermare le misure protettive richieste dalla società debitrice, osserva che l’esperto “ha condotto una rigorosa e attenta disamina della complessiva situazione, che  non si basa solo sulle notizie avute dagli Advisors, ma sull’analisi approfondita dei dati documentali e su una diretta interlocuzione in loco con tutta l’organizzazione aziendale, dai vertici fino alle articolazioni operative, evidenziando in maniera critica non solo i fattori di forza dell’azienda ma anche i profili problematici”.

Muovendo poi dalla definizione di composizione negoziata quale “processo”, il Tribunale afferma che “il piano di risanamento non deve necessariamente precedere la composizione negoziata ma può essere elaborato all’interno della stessa avvalendosi anche delle trattative con i creditori condotte con l’ausilio dell’Esperto.

Proprio nell’ambito della composizione negoziata [la debitrice] sta cercando di elaborare un modello per il superamento della crisi attraverso il confronto dialettico con i creditori, modello che tenga conto dell’emersione del debito concordatario e delle turbolenze dei mercati derivanti dall’aumento dei prezzi in particolare dell’energia, dall’inflazione e dalla guerra russo-ucraina.

La crisi deriva dalla sopravvenienza passiva costituita dalla riemersione del debito oggetto di falcidia concordataria a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, che ha confermato l’annullamento dell’omologa del concordato preventivo. Non si tratta di crisi industriale perché la società ha un MOL positivo e una prospettiva concreta di continuità e risanamento, come confermato anche dai dati incoraggianti del test pratico. La composizione negoziata, stando alle evidenze concordati di questa prima fase, sia per la condotta dei soggetti coinvolti (improntata, secondo l’attendibile resoconto dell’Esperto, a trasparenza, collaborazione e buona fede) sia per la situazione obiettiva dell’impresa, con un solido apparato industriale e avviamento commerciale, non può dirsi strumentalmente utilizzata per procrastinare la crisi con pregiudizio dei creditori.