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Giurisprudenza

Revoca del concordato per mancata disclosure degli atti di frode


Cassazione civile, Sez. I, 23 maggio 2022, n. 1702.

Data pubblicazione
14 ottobre 2022

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Cassazione civile, Sez. I, 23 maggio 2022, n. 1702. Pres. Cristiano. Rel. Terrusi.

I provvedimenti qui pubblicati riguardano il secondo e terzo grado di una interessante e travagliata vicenda, che ha preso origine da un decreto di omologazione opposto da un creditore dissenziente.

 

La pronuncia d’appello (Corte d’Appello di Venezia, 22 agosto 2020 n. 2188), accogliendo un reclamo avverso il decreto di omologazione di un concordato preventivo, ha statuito che la disclosure del debitore deve essere compiuta in modo chiaro e completo.

Nel caso di specie le informazioni taciute dal debitore, relative ad operazioni di finanziamento e prestazioni di garanzie intercompany, emergevano soltanto a seguito di una specifica indagine promossa da alcuni soggetti finanziatori che, anche in virtù del proprio ruolo, avevano accesso a dati e risorse privilegiati rispetto alla generalità dei creditori.

La Corte – una volta chiarito che è legittimato a proporre opposizione all’omologa qualunque creditore, quand’anche esso sia titolare di un credito di percentuale inferiore al quorum deliberativo, essendo all'uopo sufficiente che si tratti di soggetto dissenziente – ha affermato che “la conoscenza [di circostanze rilevanti ai fini dell’approvazione del concordato] acquisita da uno o più creditori non elide l'obbligo di disclosure della ricorrente e, tanto meno, esonera l'attestatore ed i commissari dal redigere relazioni esaustive, mettendo a disposizione della generalità dei creditori un corredo informativo completo”.

Sotto altro profilo, la Corte ha censurato l’operato dei soggetti coinvolti, sulla scorta del rilievo che non vi era stata “una seria indagine degli scenari alternativi al proposto concordato, ma un'adesione acritica alle prospettazioni della ricorrente”, la quale aveva ridotto il termine di confronto alla sola liquidazione fallimentare, omettendo qualsiasi raffronto con le prospettive di miglior soddisfacimento dei creditori conseguenti all’ipotesi di esercizio provvisorio in ambito fallimentare o all’alternativa dell’amministrazione straordinaria.

 

Quanto alla decisione resa dalla Suprema Corte (Cass., 23 maggio 2022, n. 1702), la Cassazione, rigettando il ricorso avverso alla predetta sentenza della Corte d’Appello, è tornata a pronunciarsi sul tema degli atti di frode nel concordato preventivo, confermando che “rientrano tra gli atti di frode, rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 173 legge fall., i fatti taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e compiuta”, i quali abbiano valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori, a prescindere dal concreto pregiudizio loro arrecato.

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