Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Articolo

Sui compensi dei componenti del comitato di sorveglianza nelle amministrazioni straordinarie delle grandi imprese
in stato di insolvenza


Giuseppe Fauceglia
Giurisprudenza

Finalità delle misure cautelari e protettive e contraddittorio con i creditori estranei


Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 26 maggio 2025.

Data pubblicazione
14 luglio 2025

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Giurisprudenza

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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 26 maggio 2025. G.D. Quaranta.

Procedimenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e composizione negoziata – istanza di misure cautelari e protettive – finalità e riferimenti normativi

Istanza di misure cautelari e protettive – rito e presupposti – mancata integrazione contraddittorio – sussistenza

La funzione delle misure protettive e cautelari previste dal codice della crisi, atte a favorire il buon esito delle trattative finalizzate alla individuazione dello strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza ed alla elaborazione del relativo piano di ristrutturazione “anche prima dell’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”, può trarsi dal contenuto degli artt. 2, lett. p) e q), 54, comma 1°, 55 comma 4° e 5° CCII nonché dall’art. 6 par. 1 e considerando della Direttiva 2019/1023 n. 32 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.


Per la sussistenza dei presupposti necessari (fumus boni iuris e periculum in mora) per la concessione e/o per la conferma delle misure protettive è fatto espresso richiamo alle norme del procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669 bis e ss. c.p.c. Ciò detto, la verifica da compiersi nel caso del preaccordo è veicolata dalla necessità, prevista dalla norma, dell’esistenza di un’attestazione di un professionista indipendente circa la ricorrenza di trattative in corso con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e di idoneità della proposta, sulla quale sono in corso trattative, ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. Ne consegue che la verifica del fumus non possa che avvenire nei confronti di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, sono interessati dall’accordo in itinere, per cui il contraddittorio ex art. 54 co. 3 e 55 co. 2 CCII deve essere non solo nei confronti dei creditori interessati dalle trattative ma integrato nei confronti dei creditori estranei, consentendo loro di interloquire sull’idoneità dell’accordo ipotizzato dall’imprenditore a garantire la loro soddisfazione integrale nei termini previsti dall’art. 57 cit., anche mediante una verifica sulla ragionevolezza, logicità, analiticità e completezza in proposito della prognosi ex ante contenuta nell’attestazione indipendente depositata. In mancanza, le misure non potranno essere confermate.

Segnalazione del Prof. Francesco Fimmanò

Abstract a cura dell’Avv. Luca Caravella

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