Tribunale di Torino, 04 ottobre 2022, n. 0. Pres. Massino. Est. Pittaluga.
Abstract:
Sommario:
Il Tribunale di Torino ha affermato che anche la concessione dei finanziamenti di cui all’art. 13, comma 1, lett. m), d.l. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) e garantiti dal Fondo di Garanzia “PMI” dev’essere preceduta dall’analisi sulle capacità di rimborso della richiedente, posto che la predetta disposizione non ha espressamente previsto una deroga all’obbligo per la banca di valutare il merito creditizio.
Il decreto qui pubblicato ha stabilito che “la concessione di un finanziamento illegittimo, erogato nella consapevolezza del ritardo nell’apertura di vicende concorsuali o dell’intensificazione del dissesto in capo al soggetto finanziato, può risultare suscettibile di rilevanza penale quale fatto di bancarotta semplice ai sensi dell’art. 217, comma 1, n. 4”, l. fall., con conseguente nullità del contratto di mutuo per contrarietà a norme imperative.