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Le istanze di composizione negoziata. Dati UnionCamere aggiornati al 15 aprile 2024


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Giurisprudenza

Manifesta dannosità della gestione e
inammissibilità della domanda


Tribunale di Brescia, 24 novembre 2022.

Data pubblicazione
22 dicembre 2022

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Giurisprudenza

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Tribunale di Brescia, 24 novembre 2022. Pres. Bruno. Rel. Pernigotto.

Con questo articolato decreto il tribunale bresciano ha dichiarato inammissibile una domanda di concordato preventivo in continuità aziendale, sulla scorta del rilievo che la prosecuzione dell’attività di impresa da parte della debitrice si prospettava manifestamente dannosa per i creditori già in sede di domanda, affermando che, qualora la nocività per la massa dei creditori della prosecuzione dell’attività di impresa emerga vistosamente persino già prima dell’ammissione dell’imprenditore alla procedura di concordato preventivo, detta ammissione non può essere concessa posto che, se l’andamento manifestamente negativo dell’impresa giustifica, “a valle”, la revoca dell’ammissione al concordato, è giocoforza ritenere che essa ne imponga, “a monte”, l’inammissibilità. 

In concreto, il Tribunale ha accertato la manifesta inattitudine del piano concordatario a raggiungere gli obiettivi prefissati, alla luce di diversi fattori: il piano industriale, rispetto alla prosecuzione dell’attività, non prevedeva alcun intervento di “rottura” rispetto ad assetti produttivi e organizzativi, precedentemente dimostratisi inidonei a generare redditi futuri; il conto economico evidenziava come, per tutta la durata della procedura e ancora all’esito della stessa, l’andamento della propria attività sarebbe stato comunque connotato da un Ebitda di segno negativo, a conferma dell’incapacità della debitrice di non produrre altro se non perdite; si erano già registrati scostamenti negativi fra le previsioni del piano industriale e le effettive rilevazioni societarie e la stessa relazione commissariale evidenziava una situazione della proponente non già di semplice tensione finanziaria ma di vera e propria incapacità sistematica di adempiere alle proprie (crescenti) obbligazioni; l’intervento della società terza accollante non sarebbe stata risolutivo, attese le molteplici criticità insite nelle   condizioni sospensive cui risultava sottoposto il suo sostegno.