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Le istanze di composizione negoziata. Dati UnionCamere aggiornati al 15 aprile 2024


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Giurisprudenza

Composizione negoziata: presupposti, misure protettive e cessione dell'azienda


Tribunale di Mantova, 20 dicembre 2022.

Data pubblicazione
03 gennaio 2023

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Giurisprudenza

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Tribunale di Mantova, 20 dicembre 2022. Est. Bernardi.

Composizione negoziata della crisi di impresa – Conferma delle misure protettive - Presupposti 

Per l’accoglimento della istanza di conferma di concessione delle misure protettive debbono ricorrere i presupposti costituiti, quanto al fumus boni iuris, dalla ragionevole probabilità di perseguire il risanamento aziendale tramite l’avvio di trattative con il ceto creditorio (v. 12 co. 1 e 2, 17 co. 5 e 19 co. 4 del d. lgs. 14/2019), e, quanto al periculum in mora, dal pregiudizio che l’instaurazione o la prosecuzione di un’azione esecutiva e/o cautelare possa compromettere siffatta finalità, con il limite (desunto dall’art. 19 co. 6 d. lgs 19/2014; v. anche art. 6 co. 4 della direttiva UE n. 1023/2019) costituito dal fatto che le misure in questione debbono essere concretamente finalizzate ad assicurare le trattative e proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori (nel caso di specie si tratta di impresa agricola non minore).

 

Composizione negoziata della crisi di impresa – Possibilità di accedere anche da parte di imprenditore insolvente  - Ammissibilità

Deve ritenersi consentito anche al debitore insolvente ricorrere al rimedio regolato dagli artt. 12 e segg. Del d. lgs. 14/2019 (e ciò a condizione che l’insolvenza appaia reversibile atteso che la finalità perseguita dal legislatore (in attuazione della direttiva UE n. 1023/2019) è stata quella di approntare uno strumento normativo volto a favorire il recupero dell’efficienza aziendale e imprenditoriale ed evitare, in conseguenza dell’esercizio di azioni esecutive e/o cautelari da parte dei singoli creditori, il depauperamento del patrimonio e la dispersione dei valori aziendali.

 

Composizione negoziata della crisi di impresa – Esistenza sin dal momento della presentazione del ricorso di un piano di  risanamento – Necessità - Esclusione 

Non occorre che il piano di risanamento risulti completamente perfezionato al momento del deposito del ricorso potendo essere approntato anche all’esito delle trattative con i creditori condotte con l’ausilio dell’esperto stante la natura preliminare e preparatoria della fase che si apre con la proposizione del ricorso ai sensi degli artt. 12 e segg. del d. lgs. 14/2019 finalizzata ad avviare un percorso di accompagnamento dell’impresa in crisi alla fuoriuscita dalla medesima e che richiede il fattivo concorso anche dei creditori (si veda anche il disposto di cui all’art. 23 che fa riferimento alla conclusione delle trattative), purché appaia delineato un progetto di massima che delinei in termini di verosimiglianza e coerenza l’obiettivo del risanamento. 

 

Composizione negoziata della crisi di impresa – Risanamento mediante cessione dell’azienda a terzi - Ammissibilità

Alla stregua del diritto positivo deve ritenersi che il risanamento aziendale possa avvenire anche tramite la cessione a terzi dell’azienda come si desume dagli artt. 12 co. 2 e 22 co. 1 lett. d) del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. 

 

Pronuncia di improcedibilità delle azioni esecutive presso terzi già instaurate dai creditori – Competenza del Giudice in sede di conferma delle misure protettive – Esclusione

Ogni determinazione circa la prosecuzione delle esecuzioni mobiliari già instaurate da alcuni creditori spetta alla competenza funzionale del Giudice dell’Esecuzione.