Giurisprudenza

Misure protettive atipiche nei confronti del garante


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Giurisprudenza

Giudizi contro amministratori e banche fra civile e penale: questioni preliminari


Tribunale di Brescia, 30 gennaio 2023.

Data pubblicazione
31 gennaio 2023

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Tribunale di Brescia, 30 gennaio 2023. Giudice Alessia Busato.

Il Tribunale di Brescia si pronuncia su alcune “classiche” eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, relativamente ad un caso di trasferimento in sede penale dell’azione civile contro gli amministratori.

In primo luogo viene respinta l’eccezione di nullità dell’atto di citazione, sulla scorta del rilievo che l’atto introduttivo contiene chiara indicazione della causa petendi (mantenimento delle linee di credito nonostante la situazione di “deficit e di insolvenza”, con ciò contribuendo a “mantenere artificiosamente in vita le società del Gruppo, così determinando un notevole ritardo nella dichiarazione del fallimento con conseguente aggravio del passivo”) nonché del petitum (condanna solidale al risarcimento del danno come quantificato in atto di citazione). L’eventuale omessa allegazione degli specifici principi, direttive o istruzioni che regolano l’attività del bonus argentarius in tesi violati, le conseguenze dell’omessa allegazione dei contratti di finanziamento conclusi o non revocati - prosegue l’ordinanza - sono questioni che attengono al merito della vertenza e non alla validità dell’atto introduttivo.

Quanto poi all’eccezione di incompetenza territoriale, non si è ritenuta opportuna la rimessione al Collegio per la decisione “stante la solidarietà allegata da parte attrice e il disposto dell’art. 33 c.p.c.”.

Parimenti sono stati esclusi i presupposti per la sospensione di questo giudizio in attesa della definizione del procedimento avente ad oggetto la responsabilità penale degli amministratori, “in quanto il creditore può agire per l’intero nei confronti di ciascun coobbligato in solido e l’accertamento della responsabilità e l’eventuale condanna di un coobbligato non ha alcuna incidenza sull’accertamento di responsabilità e sulla condanna dell’altro avendo rilievo, quale fatto estintivo, solo l’effettivo risarcimento totale o parziale da parte del coobbligato”.